Sono un personal trainer e ho deciso di aprire la Partita IVA per lavorare come libero professionista. Vorrei sapere quale codice ATECO devo indicare per la mia attività e se ci sono differenze in termini fiscali tra i vari codici disponibili.
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Per l’attività di personal trainer con Partita IVA, il codice ATECO più appropriato da indicare è il 85.51.00 – “Corsi sportivi e ricreativi”. Questo codice comprende specificamente le attività di istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi, oltre a corsi di ginnastica e altre attività di formazione sportiva. Il codice 85.51.00 è preferibile rispetto all’alternativa 93.19.99 – “Altre attività sportive nca”, che è più indicato per atleti professionisti che partecipano a competizioni piuttosto che per chi svolge attività di allenamento e insegnamento.
La scelta del codice ATECO corretto è importante anche ai fini fiscali, in particolare per chi aderisce al regime forfettario. Il codice 85.51.00 prevede infatti un coefficiente di redditività del 78%, mentre il 93.19.99 ha un coefficiente del 67%. Ciò significa che, a parità di ricavi, con il codice 85.51.00 si avrà un reddito imponibile più alto e quindi maggiori imposte da versare.
È bene precisare che la scelta del codice ATECO deve riflettere l’effettiva attività svolta. Nel caso del personal trainer che offre servizi di allenamento e consulenza fitness, il codice 85.51.00 risulta il più appropriato e coerente con la professione esercitata.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.