Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) di recente costituzione e mi trovo in una situazione di incertezza. Vorrei sapere se, in qualità di socio e dirigente dell’associazione, posso anche svolgere mansioni lavorative retribuite all’interno della stessa, come ad esempio fare l’istruttore di fitness. È possibile cumulare questi ruoli o esistono incompatibilità da considerare?
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La risposta alla sua domanda è positiva: in linea generale, un socio o un dirigente di un’associazione sportiva dilettantistica può svolgere anche mansioni lavorative retribuite all’interno della stessa organizzazione. Tuttavia, è importante considerare alcuni aspetti e limitazioni per operare nel pieno rispetto della normativa vigente. Innanzitutto, è fondamentale verificare che lo statuto dell’associazione non contenga disposizioni che escludano o vietino espressamente questa possibilità. Inoltre, bisogna assicurarsi che non si configuri un conflitto di interessi o una distribuzione indiretta di utili.
La riforma dello sport ha introdotto la figura del “lavoratore sportivo”, abrogando il precedente art. 67 del TUIR relativo ai collaboratori sportivi, senza prevedere incompatibilità specifiche con i ruoli ricoperti all’interno dell’associazione. Questa impostazione conferma quanto già stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2007, che aveva chiarito la possibilità per un socio di percepire remunerazioni come amministratore, istruttore o locatore dell’immobile utilizzato per l’attività associativa.
Un aspetto cruciale da tenere sotto controllo è l’entità del compenso erogato al socio, anche considerando il cumulo di diverse causali. È necessario evitare di incorrere nel divieto di distribuzione indiretta di utili, che si configura quando gli importi percepiti superano il valore effettivo dell’attività svolta, il valore di mercato della prestazione o i limiti stabiliti dall’art. 8 (come specificato nelle FAQ 18 e 30). A conferma di questa impostazione, una recente nota ministeriale del 25 gennaio 2024 ha ribadito che non sussiste incompatibilità tra l’esercizio gratuito della carica sociale e lo svolgimento di attività lavorativa remunerata all’interno dell’associazione.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.