Inquadramento generale
Compensi revisori non professionisti - è il compenso del revisore persona fisica che non svolge l’incarico nell’ambito di una professione. Come per i sindaci non professionisti, è un reddito assimilato al lavoro dipendente, pagato con cedolino e soggetto alla gestione separata INPS.
La situazione riguarda revisori iscritti al registro che non esercitano la professione in forma autonoma: il rapporto con la società è simile a quello di un sindaco non professionista.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Compenso annuo per la revisione legale.
Come riconoscerlo nei documenti
Cedolino con ritenute IRPEF e contributi della gestione separata.
Differenze con conti simili
- Compensi revisori professionisti. Chi fattura nell’ambito della professione ha un conto proprio.
Collocazione in bilancio
B.7 (costi per servizi); la quota di contributi a carico della società nel conto dei contributi.
IRAP
I compensi ad amministratori, sindaci e revisori non professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi, non sono deducibili ai fini IRAP; i premi INAIL invece sì.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il compenso è deducibile per competenza.
- IRAP. Per le società di capitali i compensi ad amministratori, sindaci e revisori che non li percepiscono nell’esercizio della propria professione sono redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR) e non sono deducibili ai fini IRAP, insieme ai relativi contributi (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Il compenso è fuori campo IVA.
Compensi revisori non professionisti: esempio di contabilizzazione
Un revisore non professionista, pensionato (aliquota INPS del 24%), ha un compenso annuo lordo di 3.000 euro: il cedolino trattiene 700 euro di ritenute e 240 di contributi a suo carico.
Il compenso del revisore non professionista è un reddito assimilato al lavoro dipendente: costo in B.7 (costi per servizi) deducibile per competenza, indeducibile ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.7 (costi per servizi) i compensi agli amministratori, ai sindaci e ai revisori e quelli ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi a carico dell’impresa: non sono costi del personale dipendente.
Competenza
I compensi e i contributi si rilevano nell’esercizio in cui la prestazione è resa; le somme maturate e non ancora pagate a fine anno sono debiti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Corrispettivi del revisore. I corrispettivi spettanti al revisore legale per la revisione, per gli altri servizi di verifica, per la consulenza fiscale e per gli altri servizi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16-bis, c.c.; OIC 12, par. 118.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il compenso è deducibile per competenza. Il criterio di cassa dell’art. 95, c. 5, TUIR riguarda solo gli amministratori: per sindaci e revisori il compenso di competenza si deduce anche se pagato l’anno dopo, stanziandolo come debito.
IRAP
Per le società di capitali i compensi ad amministratori, sindaci e revisori che non li percepiscono nell’esercizio della propria professione sono redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR) e non sono deducibili ai fini IRAP, insieme ai relativi contributi (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997). Sono invece deducibili i compensi fatturati da professionisti che svolgono l’incarico nell’ambito della loro attività, perché sono redditi di lavoro autonomo abituale.
IVA
Il compenso è fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Compenso annuo di un revisore pensionato
Un revisore non professionista, pensionato (aliquota INPS del 24%), ha un compenso annuo lordo di 3.000 euro: il cedolino trattiene 700 euro di ritenute e 240 di contributi a suo carico.
1. Cedolino del compenso - 15 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Compensi revisori non professionisti (B.7) | 3.000,00 | - |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 700,00 |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 240,00 |
| Altri debiti (D.14) | - | 2.060,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
2. Contributi a carico della società - 15 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi INPS su compensi sindaci e revisori (B.7) | 480,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 480,00 |
| Totale | 480,00 | 480,00 |
3. Versamento con F24 - 16 luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 700,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 720,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.420,00 |
| Totale | 1.420,00 | 1.420,00 |
La società versa ritenute e contributi complessivi.
Controlli prima della dichiarazione
- Posizione del revisore. Verificare se opera nella professione.
- Certificazione Unica. Inserire il compenso nella CU.
- IRAP. Escludere compenso e contributi.
Errori ricorrenti
Compenso dedotto ai fini IRAP
Non è deducibile.
Aliquota INPS errata
Dipende dalla posizione previdenziale.
Compenso dedotto per cassa
Vale la competenza.
