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Il 16 marzo 2026 è passato e, per molti lavoratori, la Certificazione Unica non è ancora arrivata. Può sembrare una questione di poco conto, ma non lo è: senza quel documento difficilmente si riesce a procedere con la dichiarazione dei redditi, e il rischio è di rallentare tutto l’iter – o peggio, di lasciare che un’irregolarità del datore di lavoro rimanga nell’ombra. Vediamo allora, passo dopo passo, cosa si può fare.

In breve

Il 16 marzo 2026 era il termine entro cui i sostituti d’imposta erano tenuti a consegnare la Certificazione Unica 2026 a dipendenti, pensionati, collaboratori e lavoratori autonomi non abituali. Chi non l’ha ricevuta deve attivarsi subito con un sollecito scritto – preferibilmente via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento – al proprio datore di lavoro o ente erogatore. Se il documento non arriva nemmeno così, è possibile recuperarlo autonomamente dal Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle dichiarazioni fiscali, entro fine aprile. Nei casi più gravi – quelli in cui la CU risulta assente anche dal portale – l’omissione può nascondere irregolarità sui versamenti delle ritenute e rende necessaria una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.

— COS'È CUCos’è la CU 2026 e a cosa serve

La CU 2026 – la Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2025 – è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026). Il modello ha un doppio scopo: certifica quanto il sostituto d’imposta ha corrisposto al lavoratore e le ritenute IRPEF trattenute in busta paga, e alimenta contestualmente il 730 precompilato. È, in sostanza, la base di partenza di tutta la stagione dichiarativa.

— LE SCADENZELe scadenze: tre termini distinti

La consegna della CU sintetica al percipiente era fissata, senza distinzioni di categoria, al 16 marzo 2026. Dipendenti, pensionati, collaboratori, professionisti autonomi: tutti avrebbero dovuto ricevere il documento entro quella data. Il medesimo termine vale anche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative a redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Per le CU dei lavoratori autonomi abituali – professionisti, agenti di commercio, mediatori – esiste invece una scadenza diversa, introdotta dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81: la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 30 aprile 2026. La consegna al percettore resta comunque fissata al 16 marzo per tutti. Un terzo termine – il 31 ottobre 2026, che nel 2026 slitta al 2 novembre per effetto della festività – riguarda le certificazioni contenenti redditi esenti o non rilevanti ai fini della precompilata, da trasmettere insieme al modello 770.

Scadenza Cosa riguarda Note
16 marzo 2026 Consegna CU sintetica a tutti i percettori + trasmissione telematica CU lavoro dipendente, pensioni, redditi diversi, autonomo non abituale Termine universale per la consegna al lavoratore
30 aprile 2026 Trasmissione telematica CU redditi da lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali Novità introdotta dall’art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 81/2025 per il periodo d’imposta 2025
2 novembre 2026 CU con redditi esenti o non necessari per la precompilata; coincide con il modello 770 Slittamento al 2 novembre: il 31 ottobre 2026 cade di sabato

— SOSTITUTO D'IMPOSTALe sanzioni a carico del sostituto d’imposta

L’obbligo di consegna non è facoltativo. Ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ogni certificazione omessa, trasmessa in ritardo o contenente errori comporta una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione irregolare – senza possibilità di cumulo giuridico, il che significa che ogni singola CU irregolare genera la propria sanzione autonomamente. Il limite massimo è fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta all’anno.

Ai sensi del comma 6-quinquies del medesimo articolo esistono però due finestre di riduzione. Se l’invio corretto avviene entro 5 giorni dalla scadenza (quindi entro il 21 marzo per il termine del 16 marzo), la sanzione non si applica. Se invece la rettifica arriva entro 60 giorni – quindi entro il 15 maggio 2026 – la sanzione scende a 33,33 euro per certificazione, con un tetto massimo di 20.000 euro. Oltre quel termine, si torna alla misura piena.

Distinto è il regime per la mancata consegna fisica al lavoratore. Secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, il sostituto che non consegna la certificazione rischia una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro. Una conseguenza non trascurabile, specie se si considera che l’omissione potrebbe non essere casuale.

— COME COMPORTARSICome comportarsi: il sollecito al datore di lavoro

Il lavoratore che non ha ricevuto la CU 2026 deve attivarsi. Il passaggio iniziale è contattare il datore di lavoro – o l’ente pensionistico – con una richiesta formale e tracciabile. La PEC o la raccomandata con avviso di ricevimento sono gli strumenti più efficaci: non si tratta di un dettaglio procedurale, ma di una precauzione concreta. Se la vicenda dovesse evolvere verso una segnalazione o un ricorso, la prova dell’avvenuto sollecito diventa rilevante.

Nella prassi, molti casi si risolvono a questo stadio. Il datore ha dimenticato, ha avuto difficoltà tecniche, o il documento è andato perso nella posta elettronica. Un semplice richiamo scritto è spesso sufficiente, e la CU arriva nel giro di qualche giorno. Ma se non arriva neanche così, si apre la seconda fase.

— CASO RAPPORTO LAVOROIl caso del rapporto di lavoro cessato

Un discorso a parte vale per chi ha cambiato lavoro o ha visto il rapporto cessare nel corso del 2025. In questo caso – come chiarito nelle istruzioni al modello CU 2026 dell’Agenzia delle Entrate – la scadenza del 16 marzo si sgancia: il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la certificazione entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. La consegna, in sostanza, è su domanda.

Chi si trova in questa situazione farebbe bene a formulare la richiesta in forma scritta, così da far decorrere il termine in modo inequivocabile e documentato.

— SEGNALARE L'INADEMPIENZASegnalare l’inadempienza: quando e a chi

Se il sollecito non produce effetti, il lavoratore può presentare una segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza. Non si tratta di una scelta drastica: è un atto che serve a verificare se l’omissione è il sintomo di qualcosa di più grave, come il mancato versamento delle ritenute fiscali e previdenziali operate sulle buste paga. Un aspetto, questo, che riguarda direttamente anche la posizione previdenziale del lavoratore.

— RECUPERARE CU CASSETTORecuperare la CU dal Cassetto Fiscale

Anche quando il datore di lavoro non consegna nulla, il lavoratore non è del tutto privo di strumenti. Se la CU è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate – quindi se il problema è solo la mancata consegna “fisica” – il documento è recuperabile direttamente dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le CU trasmesse dai sostituti d’imposta all’interno del Cassetto Fiscale, nella sezione “Consultazioni”, sotto la voce “Dichiarazioni fiscali”. L’accesso è disponibile entro la fine di aprile, in prossimità dell’avvio della stagione dichiarativa. Una volta entrati nell’area riservata, è possibile consultare e scaricare autonomamente le proprie certificazioni, da utilizzare per compilare il modello 730 o il modello Redditi 2026.

Va da sé che questo strumento funziona solo se la CU è stata effettivamente trasmessa. Se nel Cassetto Fiscale non compare nulla, il quadro si fa più preoccupante: l’assenza del documento sul portale è la conferma dell’omesso invio. E l’omesso invio, nella maggior parte dei casi, va di pari passo con irregolarità sui versamenti. A quel punto, la segnalazione non è più un’opzione tra le tante – diventa necessaria.

Situazione Cosa fare
CU non arrivata entro il 16 marzo Sollecito scritto al datore (PEC o raccomandata A/R)
Rapporto di lavoro cessato nel 2025 Richiesta formale al datore in forma scritta; consegna dovuta entro 12 giorni
Sollecito ignorato Segnalazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza
CU trasmessa ma non consegnata fisicamente Download autonomo dal Cassetto Fiscale (disponibile entro fine aprile)
CU assente anche dal Cassetto Fiscale Omesso invio accertato: segnalazione agli organi di controllo necessaria