Inquadramento generale
Credito d’imposta ricerca e sviluppo - il credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design, disciplinato dalla legge 160/2019 e dal decreto ministeriale 26 maggio 2020, è la principale agevolazione fiscale per le imprese che investono in attività innovative. Spetta a tutte le imprese residenti, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime contabile, purché in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro e con il versamento dei contributi. Categorie di attività, aliquote e massimali sono cambiati più volte: la ricerca e sviluppo è stata prorogata fino al 2031, mentre per le altre categorie occorre verificare la disciplina vigente nell’anno in cui le spese sono sostenute.
Profilo civilistico
Dal 2016 i costi di ricerca non sono più capitalizzabili e vanno sempre a conto economico; i costi di sviluppo possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (B.I.2, costi di sviluppo) solo se riferiti a un progetto chiaramente definito, realizzabile e con prospettive di recupero, e con il consenso del collegio sindacale se esistente. Il credito d’imposta ha natura di contributo: se i costi agevolati sono a conto economico, è un contributo in conto esercizio in A.5 (altri ricavi e proventi); se i costi sono capitalizzati, segue la logica del contributo in conto impianti, a riduzione del costo o tramite risconto. Il credito si iscrive tra i crediti tributari (C.II.5-bis) quando è ragionevolmente certo, cioè quando sono soddisfatte le condizioni di spettanza.
Profilo fiscale
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e si utilizza solo in compensazione nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Le spese ammissibili comprendono personale, quote di ammortamento di beni e software, contratti di ricerca con università, enti e altre imprese, consulenze e materiali, entro i limiti previsti per ciascuna voce. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi solo entro il costo sostenuto.
Documentazione
L’accesso richiede la comunicazione preventiva e consuntiva degli investimenti al Ministero, la certificazione del revisore legale sull’effettivo sostenimento delle spese e una relazione tecnica che descriva obiettivi, contenuti e risultati dei progetti. La certificazione tecnica facoltativa rilasciata da soggetti abilitati protegge dalle contestazioni sulla qualificazione delle attività, che sono la causa più frequente dei recuperi.
Punti di attenzione
La distinzione tra ricerca, sviluppo e innovazione va fatta sul contenuto dei progetti, non sul nome delle voci contabili. I crediti utilizzati senza i requisiti sono considerati non spettanti o inesistenti, con sanzioni rilevanti; è quindi opportuno conservare la documentazione per tutto il periodo di accertamento. Il credito va indicato nel quadro RU della dichiarazione.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: esempio di contabilizzazione
Un’impresa sostiene nel 2025 costi di ricerca e sviluppo ammissibili per 200.000 euro, interamente a conto economico. Con un’aliquota del 10% il credito è 20.000 euro: si rileva in A.5 (altri ricavi e proventi) nel 2025, non si tassa, e si utilizza in F24 per 6.667 euro all’anno dal 2026 al 2028.
Se invece i costi di sviluppo sono capitalizzati, la quota di credito riferita a quei costi si rinvia con un risconto passivo e si rilascia in parallelo con l’ammortamento, oppure riduce direttamente il valore dell’immobilizzazione.
Il credito R&S spetta alle imprese residenti in regola con sicurezza sul lavoro e contributi, con aliquote differenziate per categoria e utilizzo in compensazione F24 in tre quote annuali. I costi di ricerca restano a conto economico e generano un contributo in conto esercizio, mentre i costi di sviluppo capitalizzati richiedono i requisiti OIC 24 e il consenso del collegio sindacale, con il credito trattato come contributo in conto impianti.
Principi contabili (OIC)
La rilevazione e la valutazione del credito d’imposta e dei costi agevolati seguono i principi contabili nazionali, con particolare riferimento all’OIC 24 per le immobilizzazioni immateriali, all’OIC 12 per la composizione degli schemi di bilancio e all’OIC 25 per gli effetti fiscali differiti, ove rilevanti. La qualificazione contabile dei costi e del credito costituisce il presupposto delle successive valutazioni fiscali.
Costi di ricerca e costi di sviluppo: distinzione e rilevazione
Dal 2016, in attuazione del D.Lgs. 139/2015, i costi di ricerca non sono più capitalizzabili e devono essere imputati integralmente al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo, invece, possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali alla voce B.I.2 (costi di sviluppo), a condizione che riguardino un prodotto o un progetto definito, identificato e misurabile, siano tecnicamente fattibili con le risorse disponibili e siano recuperabili attraverso i ricavi futuri attesi. L’iscrizione richiede inoltre il consenso del collegio sindacale, ove presente.
La rilevazione iniziale dei costi di sviluppo capitalizzati avviene in contropartita della voce A.4 del conto economico, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. I costi di ricerca, non capitalizzabili, trovano diretta collocazione tra i costi della produzione, secondo la loro natura.
Valutazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è un credito tributario e va valutato al presumibile valore di realizzo, tenendo conto dei limiti di utilizzo e delle condizioni previste dalla disciplina agevolativa. Poiché il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, la valutazione deve riflettere la ragionevole certezza del suo utilizzo. Non si tratta di un contributo in denaro incassabile, ma di un credito che riduce i debiti tributari e contributivi.
Contributo in conto esercizio e contributo in conto impianti
Quando i costi agevolati sono interamente imputati a conto economico, come nel caso dei costi di ricerca, il credito d’imposta assume natura di contributo in conto esercizio. Il componente positivo di reddito è iscritto alla voce A.5, altri ricavi e proventi, mentre il credito trova collocazione tra i crediti tributari alla voce C.II.5-bis. Le due voci restano distinte: il credito è un’attività patrimoniale, il contributo è un provento dell’esercizio.
Quando invece i costi di sviluppo sono capitalizzati, il credito d’imposta può essere trattato come contributo in conto impianti secondo due metodi alternativi. Con il metodo diretto, il credito riduce direttamente il costo dell’immobilizzazione, con minori ammortamenti futuri. Con il metodo indiretto, il credito è iscritto tra i risconti passivi e rilasciato a conto economico lungo la vita utile dell’immobilizzazione, in correlazione con l’ammortamento.
Ammortamento dei costi di sviluppo capitalizzati
I costi di sviluppo capitalizzati sono ammortizzati sistematicamente lungo la vita utile stimata del progetto, o entro cinque anni se la vita utile non è determinabile in modo attendibile. La distribuzione di dividendi è condizionata alla presenza di riserve disponibili sufficienti a coprire i costi di sviluppo non ancora ammortizzati. Il credito d’imposta non modifica il piano di ammortamento, salvo il caso del metodo diretto, che riduce la base ammortizzabile.
Assestamenti di chiusura
Alla chiusura dell’esercizio occorre verificare che il credito d’imposta sia stato rilevato per la quota di competenza, che i costi di ricerca siano integralmente a conto economico e che i costi di sviluppo capitalizzati rispettino i requisiti OIC 24. Nel caso di contributo in conto impianti con metodo indiretto, va rilevato il risconto passivo e la quota di competenza dell’esercizio. Va inoltre verificata la coerenza tra la rappresentazione civilistica e i dati esposti nella dichiarazione dei redditi.
Collocazione nel bilancio CEE
Nello schema ordinario, il credito d’imposta è iscritto tra i crediti tributari, C.II.5-bis, dell’attivo circolante. Il contributo in conto esercizio confluisce in A.5, altri ricavi e proventi. I costi di sviluppo capitalizzati sono iscritti in B.I.2, immobilizzazioni immateriali, con contropartita in A.4, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Il risconto passivo per il contributo in conto impianti con metodo indiretto trova collocazione in E, ratei e risconti passivi.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Credito d’imposta come contributo. Il metodo di rilevazione del credito (in conto esercizio, oppure in conto impianti a riduzione del costo o a risconto), l’importo rilevato e i vincoli di utilizzo. Principio contabile: OIC 16, par. 90; OIC 24, par. 89.
- Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; contributi pubblici ricevuti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo svolte. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 1, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione è disciplinato dalla legge 160/2019 e dal decreto ministeriale 26 maggio 2020, che ne hanno definito categorie, aliquote, limiti e adempimenti. L’agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale, purché in regola con gli obblighi di sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali e non sottoposte a procedure concorsuali.
Categorie di investimento, aliquote e limiti
Le categorie agevolabili e le relative misure sono riepilogate nella tabella seguente. Le aliquote e i limiti sono quelli vigenti per il periodo 2024-2025, con la proroga al 2031 per la ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale.
Disciplina fiscale
Confronto ragionato dei valori civilistici, limiti fiscali e variazioni dichiarative
| Ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale | 10% | 5.000.000,00 | 2023-2031 |
| Innovazione tecnologica ordinaria | 5% | 2.000.000,00 | 2024-2025 |
| Innovazione tecnologica 4.0 e transizione ecologica | 5% | 4.000.000,00 | 2024-2025 |
| Design e innovazione estetica | 5% | 2.000.000,00 | 2024-2025 |
Per il design e l’innovazione estetica l’agevolazione riguarda i settori del tessile-moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile-arredo e ceramica, ed è limitata alla fase precompetitiva che termina con la realizzazione di campionari non destinati alla vendita.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per il personale dipendente, autonomo e per gli amministratori entro i limiti previsti; le spese per beni materiali e software; i contratti extra muros con università, enti di ricerca, altre imprese e, per il design, liberi professionisti; la quota di ammortamento delle privative industriali; i materiali e le forniture. La disciplina distingue le diverse categorie e richiede che le spese siano direttamente collegate al progetto agevolato.
Documentazione richiesta
L’accesso al beneficio è subordinato a una comunicazione preventiva dell’ammontare degli investimenti, da effettuare con le modalità e i termini stabiliti, e alla certificazione del revisore legale sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. È inoltre necessaria una relazione tecnica asseverata che descriva il progetto e la sua qualificazione. È prevista la possibilità di una certificazione facoltativa di qualificazione degli investimenti. La completezza di questa documentazione è elemento essenziale per la spettanza del credito.
Modalità di utilizzo
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Non è cedibile né trasferibile, nemmeno nell’ambito del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti generali di compensazione previsti dalla legge 244/2007, articolo 1, comma 53, e dalla legge 388/2000, articolo 34, ma resta fermo il limite per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP, né al calcolo del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. È cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi solo entro il limite del costo sostenuto.
Interpello 715/2021 e registratore di cassa telematico
Secondo l’Interpello 715/2021, il registratore di cassa telematico non rientra tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0 agevolabili con il credito per innovazione tecnologica. Può tuttavia accedere alle agevolazioni previste per i beni strumentali generici. Si tratta di un chiarimento che merita un approfondimento in sede di qualificazione degli investimenti, poiché il perimetro del credito R&S e quello del credito beni strumentali 4.0 rispondono a requisiti distinti e non sovrapponibili.
Obblighi di trasparenza: Registro nazionale Aiuti di Stato e Prospetto
Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, consente di verificare il rispetto dei divieti di cumulo e della regola de minimis, che fissa un tetto massimo agli incentivi ottenibili da un singolo Stato membro dell’Unione europea. Il Prospetto degli Aiuti di Stato, da compilare nella dichiarazione dei redditi e IRAP, richiede l’indicazione degli aiuti fiscali automatici, degli aiuti subordinati a provvedimenti di concessione e degli aiuti nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura, con i registri SIAN e SIPA. L’indicazione nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione, anche per gli aiuti maturati ma non fruiti nel periodo di riferimento.
Obblighi di informativa della legge 124/2017
La legge 124/2017 impone obblighi di pubblicità per le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, quando l’importo complessivo annuo supera 10.000 euro. La soglia è cumulativa e si riferisce al totale dei vantaggi, non alla singola erogazione. La pubblicazione avviene sul sito internet aziendale oppure, in alternativa, sul sito delle Associazioni di categoria di appartenenza. Per ogni aiuto devono essere indicati la denominazione e il codice fiscale del ricevente e dell’erogante, la somma incassata o il valore del vantaggio, la data di incasso e la causale. Per gli aiuti fruiti in compensazione delle imposte, l’indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi è richiesta a pena di decadenza. Per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni che redigono il bilancio ordinario, l’informazione va resa anche in nota integrativa.
Ricerca fondamentale
Nel 2025 un’impresa sostiene costi per attività di ricerca fondamentale di 100.000 euro, di cui 70.000 euro di personale e 30.000 euro di consulenze di un’università, più IVA. I costi non sono capitalizzabili. Il credito d’imposta è del 10%, cioè 10.000 euro, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali dal 2026, dopo la certificazione delle spese. Il credito non concorre al reddito né alla base IRAP.
1. Fattura dell’università per le consulenze - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Consulenze di ricerca (B.7) | 30.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 6.600,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 36.600,00 |
| Totale | 36.600,00 | 36.600,00 |
I costi del personale impiegato nel progetto sono rilevati con le normali scritture delle retribuzioni, per 70.000 euro.
2. Rilevazione del credito d’imposta - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti tributari – Credito ricerca e sviluppo (C.II.5-bis) | 10.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Contributi in conto esercizio (A.5) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Il credito è un contributo in conto esercizio, di competenza dell’anno in cui si sostengono le spese. Poiché non è tassato, in dichiarazione si opera una variazione in diminuzione di 10.000 euro.
3. Utilizzo della prima quota in F24 - 16 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari – Erario c/IRES (D.12) | 3.333,33 | - |
| Crediti tributari – Credito ricerca e sviluppo (C.II.5-bis) | - | 3.333,33 |
| Totale | 3.333,33 | 3.333,33 |
La quota annua è 10.000 ÷ 3 = 3.333,33 euro, compensata con il saldo IRES. Le altre due quote si usano nel 2027 e nel 2028 con la stessa scrittura.
Costi di sviluppo capitalizzati e credito d’imposta in conto impianti
Nel 2025 un’impresa sostiene internamente costi di sviluppo per 100.000 euro su un progetto chiaramente definito, tecnicamente realizzabile e recuperabile, e con il consenso del collegio sindacale li capitalizza, con ammortamento in cinque anni dal 2026, quando il prodotto è disponibile. Il credito d’imposta di 10.000 euro è un contributo in conto impianti, che si può rilevare a riduzione del costo o con il metodo del risconto.
1. Capitalizzazione dei costi di sviluppo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi di sviluppo (B.I.2) | 100.000,00 | - |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
I costi sono stati rilevati per natura durante l’anno; la voce A.4 (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) li neutralizza e li trasferisce all’attivo.
2. Credito d’imposta con il metodo del risconto - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti tributari – Credito ricerca e sviluppo (C.II.5-bis) | 10.000,00 | - |
| Risconti passivi (E) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Con il metodo diretto il credito ridurrebbe invece il costo di sviluppo a 90.000 euro, con ammortamenti di 18.000 euro l’anno.
3. Ammortamento e rilascio del risconto - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B.10.a) | 20.000,00 | - |
| Fondo ammortamento costi di sviluppo (rettifica B.I.2) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Il costo si ammortizza in cinque anni: 20.000 euro l’anno.
4. Quota di contributo dell’esercizio - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Risconti passivi (E) | 2.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Contributi in conto impianti (A.5) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
Ogni anno si rilascia un quinto del contributo, 2.000 euro, in parallelo all’ammortamento. Il contributo non è tassato: la quota rilasciata si toglie in dichiarazione. L’utilizzo del credito in F24 segue le tre quote annuali, indipendentemente dal rilascio del risconto.
Controlli prima della dichiarazione
La coerenza tra documentazione, contabilità e dichiarazione richiede alcune verifiche essenziali.
- Qualificazione delle attività. Verificare che le attività svolte rientrino nella categoria agevolabile dichiarata, con particolare attenzione alla distinzione tra ricerca e sviluppo e alle attività di innovazione tecnologica.
- Costi di ricerca e sviluppo. Accertare che i costi di ricerca siano interamente a conto economico e che i costi di sviluppo capitalizzati rispettino i requisiti OIC 24 e il consenso del collegio sindacale.
- Documentazione. Controllare la presenza e la correttezza della comunicazione preventiva, della certificazione del revisore e della relazione tecnica asseverata.
- Utilizzo del credito. Verificare le quote annuali di compensazione, il rispetto del limite per le iscrizioni a ruolo e l’assenza di cessione o trasferimento.
- Trasparenza. Assicurare l’indicazione nel Prospetto degli Aiuti di Stato e gli adempimenti della legge 124/2017, con la corretta determinazione della soglia cumulativa di 10.000 euro.
- Interpello 715/2021. Verificare l’eventuale esclusione del registratore di cassa telematico dal credito 4.0 e la sua riconducibilità ad altre agevolazioni per beni strumentali.
Errori ricorrenti
Attività ordinaria presentata come ricerca
Il miglioramento di routine di prodotti esistenti, l'adattamento a richieste del cliente o il semplice controllo qualità non costituiscono ricerca e sviluppo. Classificarli nella categoria con aliquota più elevata senza un reale avanzamento scientifico o tecnologico espone al disconoscimento del credito e alle sanzioni previste per l'utilizzo di crediti inesistenti, molto più gravi di quelle per crediti non spettanti.
Costi del personale non documentati per progetto
Il costo dei ricercatori e dei tecnici è ammissibile solo per il tempo effettivamente dedicato alle attività agevolate. Imputare quote forfettarie dello stipendio, senza time sheet o registrazioni di progetto, rende impossibile dimostrare la base di calcolo in sede di controllo e porta alla riduzione del credito.
Credito trattato come ricavo tassabile
Il credito ha natura di contributo e non concorre a formare la base imponibile IRES e IRAP. Rilevarlo tra gli altri ricavi senza la corrispondente variazione in diminuzione, oppure portarlo a riduzione dei costi del personale, fa pagare imposte su un'agevolazione che la legge rende fiscalmente neutra.
