AzioniCondividi, salva o stampa l'articolo

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che esercitano anche attività commerciale sono tenute a separare l’attività non commerciale da quella commerciale, ai sensi dell’articolo 144 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il regime contabile rappresenta l’insieme delle scritture obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La scelta del regime contabile dipende dai volumi di ricavi realizzati dall’associazione nell’anno precedente e può essere effettuata attraverso il comportamento concludente adottato dall’inizio dell’anno o dal giorno di inizio dell’attività.

- MODALITÀ DI ADOZIONE DEL REGIMEModalità di adozione del regime contabile

L’esercizio delle opzioni e/o revoche da parte del contribuente avviene attraverso il cosiddetto “comportamento concludente”, che esprime la scelta in merito al regime di determinazione dell’imposta e al regime contabile. Non è necessario indicare l’opzione per il regime contabile scelto nel Modello AA9/12 “Dichiarazione di inizio attività”, ma è sufficiente comunicare l’opzione o la revoca all’Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta.

I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, come quelli che optano per il regime di cui alla Legge n. 398/91, devono comunicare opzioni e/o revoche compilando il quadro VO della dichiarazione IVA da allegare alla dichiarazione dei redditi. In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00.

- REGIMI CONTABILI PER GLI ENTI NONRegimi contabili per gli enti non commerciali

I regimi contabili previsti per l’attività commerciale svolta dalle ASD sono:

L’adozione di uno di questi regimi dipende dai ricavi realizzati nell’anno precedente. Ad esempio, un’ASD può adottare il regime semplificato o il regime forfetario se i ricavi del 2022 non superano € 500.000,00 per le prestazioni di servizi o € 800.000,00 per altre attività. In caso di superamento di tali limiti, l’associazione dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria.

Il regime agevolato ex Legge n. 398/91 può essere adottato se nel periodo d’imposta precedente i ricavi non hanno superato € 400.000. In caso contrario, l’associazione potrà scegliere tra il regime semplificato, il regime forfetario o il regime ordinario, in base ai ricavi conseguiti.

Le operazioni di natura commerciale occasionale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali. Non sono soggetti alle disposizioni di contabilità obbligatoria i proventi di natura fondiaria, i redditi di capitale, i redditi fondiari e i redditi diversi, a meno che non siano prodotti nell’ambito dell’attività commerciale esercitata dall’ASD.

- FOCUS: I REGIMI CONTABILIEsempi pratici

  • Un’ASD che nel 2022 ha realizzato ricavi per prestazioni di servizi pari a € 450.000 può optare per il regime semplificato o il regime forfetario nel 2023.
  • Un’ASD che nel 2022 ha realizzato ricavi per altre attività pari a € 900.000 dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria nel 2023.
  • Un’ASD che nel periodo d’imposta precedente ha percepito ricavi per € 380.000 può adottare il regime agevolato ex Legge n. 398/91.

- SINTESI OPERATIVAConclusione

La scelta del regime contabile per le associazioni sportive dilettantistiche dipende principalmente dai volumi di ricavi realizzati nell’anno precedente. È fondamentale valutare attentamente i limiti previsti per ciascun regime e comunicare correttamente l’opzione o la revoca all’Agenzia delle Entrate per evitare sanzioni. Le ASD devono separare l’attività non commerciale da quella commerciale e tenere le scritture contabili obbligatorie in base al regime adottato. Le operazioni commerciali occasionali, invece, non richiedono obbligatoriamente la contabilizzazione ai fini fiscali.


- COME FUNZIONA NEL DETTAGLIOIl regime forfetario ex art. 145 TUIR: i coefficienti di redditività

Tra i regimi elencati, quello che genera più dubbi applicativi è il regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa previsto dall’art. 145 del TUIR, perché a differenza della L. 398/1991 non prevede un unico coefficiente ma una scala progressiva legata al tipo di attività e all’ammontare dei ricavi:

  • per le prestazioni di servizi: coefficiente del 15% fino a € 15.493,71 di ricavi, del 25% per la parte compresa tra € 15.493,71 e € 309.874,14;
  • per le altre attività (cessioni di beni): coefficiente del 10% fino a € 25.822,84 di ricavi, del 15% per la parte compresa tra € 25.822,84 e € 516.456,90.

Esempio pratico. Un’ASD che gestisce un piccolo bar interno (cessione di beni) con ricavi commerciali annui di € 40.000 determina il reddito imponibile applicando il 10% ai primi € 25.822,84 (= € 2.582,28) e il 15% alla parte restante di € 14.177,16 (= € 2.126,57), per un reddito imponibile complessivo di € 4.708,85, su cui calcolare IRES e, separatamente, IRAP secondo le regole ordinarie. A differenza della L. 398/1991, questo regime incide solo sulla determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette: l’IVA resta soggetta alle regole ordinarie, senza la detrazione forfetaria propria del regime agevolato ex L. 398/1991.

Domande e Risposte

D: Cosa succede se un’ASD non comunica l’opzione o la revoca del regime contabile all’Agenzia delle Entrate?
R: In caso di mancata comunicazione, pur restando valida la scelta del contribuente, si applica una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00.

D: Un’ASD che nel 2022 ha realizzato ricavi per prestazioni di servizi pari a € 600.000 può optare per il regime semplificato nel 2023?
R: No, in caso di superamento del limite di € 500.000,00 per le prestazioni di servizi, l’associazione dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria.

D: Le operazioni commerciali occasionali devono essere sempre contabilizzate ai fini fiscali?
R: No, le operazioni di natura commerciale occasionale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali.