Sono un istruttore di nuoto che collabora da diversi anni con una piscina locale. Recentemente, il gestore della struttura mi ha proposto di formalizzare il nostro rapporto come lavoratore sportivo, ma io non sono tesserato con alcuna federazione o ente di promozione sportiva. Mi chiedo se sia possibile essere considerato lavoratore sportivo senza tesseramento o se questo sia un requisito indispensabile per tale qualifica.
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La risposta a questo quesito è chiara: il tesseramento è un requisito obbligatorio e imprescindibile per poter essere qualificati come lavoratori sportivi. L’articolo 25 del decreto legislativo 36/2021 stabilisce in modo inequivocabile che le nuove regole per l’individuazione dei lavoratori sportivi, diverse da quelle previste per le figure tipizzate come atleti, istruttori e allenatori, si applicano esclusivamente ai soggetti tesserati.
Questa impostazione normativa è coerente con quanto previsto dall’articolo 34 dello stesso decreto, il quale esclude gli obblighi INAIL per i collaboratori coordinati e continuativi in ambito sportivo, prevedendo invece la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ma solo per i tesserati. Tale approccio legislativo mira a garantire una maggiore tutela e regolamentazione del settore sportivo, assicurando che tutti coloro che operano in questo ambito siano adeguatamente inquadrati e protetti. Il tesseramento, infatti, non è solo una formalità burocratica, ma rappresenta un elemento fondamentale per il riconoscimento dello status di lavoratore sportivo, con tutte le conseguenze giuridiche, fiscali e previdenziali che ne derivano.
Pertanto, nel caso specifico dell’istruttore di nuoto, per poter essere considerato lavoratore sportivo e beneficiare delle relative tutele, sarà necessario procedere al tesseramento presso la federazione o l’ente di promozione sportiva competente. Questo passaggio non solo permetterà di regolarizzare la posizione lavorativa, ma garantirà anche l’accesso alle specifiche forme di tutela previste dalla legge per questa categoria di lavoratori.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.