Inquadramento generale
Materiali di consumo - ogni impresa consuma beni che non finiscono nel prodotto venduto ma servono al suo funzionamento quotidiano: lubrificanti per le macchine, detergenti, piccola minuteria, cancelleria, materiale per l’imballaggio interno, dispositivi di protezione per il personale. Sono i materiali di consumo. Il loro costo unitario è in genere basso e il loro utilizzo continuo, per cui la domanda pratica è se, a fine esercizio, occorra rilevarne la giacenza in magazzino o se si possa considerarli interamente consumati nell’anno in cui sono stati acquistati.
Profilo civilistico
Gli acquisti di materiali di consumo si rilevano nella voce B.6 del conto economico, insieme a materie prime, sussidiarie e merci. Le giacenze di fine esercizio, se significative, si iscrivono tra le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (C.I.1) e la loro variazione confluisce nella voce B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci). L’OIC 13, applicando il principio generale di rilevanza, consente di non rilevare le giacenze quando il loro valore complessivo è irrilevante rispetto alla situazione patrimoniale e al risultato dell’esercizio, e quando le quantità restano sostanzialmente stabili da un anno all’altro.
Distinzione da ricambi e imballaggi
I materiali di consumo vanno distinti dai pezzi di ricambio, che sostituiscono componenti di specifici impianti e possono avere natura di immobilizzazioni, e dagli imballaggi, che accompagnano il prodotto venduto e ne seguono il trattamento. Anche per le rimanenze di materiali di consumo si applicano i normali criteri di valutazione: costo, con i metodi del costo medio ponderato, FIFO o LIFO, o valore di realizzo se minore.
Profilo fiscale
Il costo dei materiali di consumo è deducibile per competenza, secondo l’articolo 109 del TUIR. Se l’impresa non rileva le giacenze per la loro irrilevanza, l’intero costo degli acquisti è deducibile nell’esercizio; quando invece le rileva, la valutazione segue l’articolo 92 del TUIR sulle rimanenze. Per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, la scelta fondata sul principio di rilevanza è riconosciuta anche fiscalmente, purché sia documentata e applicata con coerenza nel tempo.
Documentare la scelta
Conviene conservare una stima delle giacenze di fine anno e un confronto con gli esercizi precedenti, per dimostrare che il valore è davvero irrilevante e stabile. Un aumento improvviso degli acquisti a fine esercizio, per esempio per approfittare di condizioni favorevoli, può rendere la giacenza significativa e imporne la rilevazione.
Punti di attenzione
Occorre evitare di comprendere tra i materiali di consumo beni che per valore o durata sono in realtà immobilizzazioni, come attrezzature o utensili di costo rilevante.
Informativa
Se la scelta di non rilevare le giacenze produce effetti non trascurabili, la nota integrativa la descrive tra i criteri di valutazione.
Materiali di consumo: esempio di contabilizzazione
Un’officina acquista ogni anno circa 12.000 euro di lubrificanti, stracci e minuteria, e a fine esercizio ne ha in giacenza per circa 600 euro, un importo stabile negli anni. Può considerare il costo interamente consumato; se la giacenza salisse a 8.000 euro per un grosso acquisto di dicembre, dovrebbe rilevarla tra le rimanenze.
I materiali di consumo possono andare direttamente a costo solo se le giacenze finali sono irrilevanti; quando diventano significative vanno inventariate e valutate come le altre rimanenze.
Principi contabili (OIC)
Rilevanza del valore delle giacenze ai fini della valutazione
Secondo il principio generale di rilevanza richiamato dall’OIC 13, l’impresa può omettere la rilevazione a magazzino dei materiali di consumo quando il loro valore complessivo a fine esercizio non è significativo rispetto alla situazione patrimoniale ed economica rappresentata in bilancio, imputando l’intero costo di acquisto a conto economico nell’esercizio di sostenimento: quando invece le giacenze di materiali di consumo assumono un valore rilevante, occorre includerle tra le rimanenze finali, valutate secondo i medesimi criteri previsti per le materie prime e sussidiarie (costo specifico, costo medio ponderato, primo entrato primo uscito, ultimo entrato primo uscito), scelti in coerenza con la natura del bene e mantenuti con criterio di continuità nel tempo.
Distinzione dai pezzi di ricambio e dagli imballaggi
I materiali di consumo, privi di una funzione tecnica specifica legata a un determinato cespite, vanno tenuti distinti sia dai pezzi di ricambio, che integrano o sostituiscono componenti di specifiche immobilizzazioni materiali e seguono le relative regole di classificazione tra costi di esercizio o immobilizzazioni a seconda della loro rilevanza, sia dagli imballaggi, che accompagnano il prodotto venduto e seguono un proprio autonomo regime contabile e fiscale.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Deducibilità secondo il principio di competenza
Il costo dei materiali di consumo è deducibile secondo le ordinarie regole di competenza dell’articolo 109 del TUIR: quando l’impresa non ne rileva la giacenza di fine esercizio per assenza di significatività, l’intero costo sostenuto nell’esercizio è deducibile senza alcuna rettifica; quando invece le rimanenze di materiali di consumo sono state correttamente valorizzate in bilancio secondo i criteri civilistici, la loro variazione concorre alla determinazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste per le rimanenze di magazzino, con piena rilevanza fiscale della valutazione civilistica in applicazione del principio di derivazione.
Documentazione a supporto della scelta di non rilevazione
Quando l’impresa sceglie di non rilevare a magazzino i materiali di consumo per ragioni di scarsa significatività, è opportuno che tale scelta sia motivata e documentata, quantomeno con un raffronto tra il valore stimato delle giacenze e i principali aggregati di bilancio, in modo da poter dimostrare, in caso di controllo, che l’omissione non ha alterato in modo apprezzabile la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.
Rilevazione delle rimanenze di materiali di consumo di valore significativo
Zeta Srl, impresa manifatturiera, rileva a fine esercizio giacenze di lubrificanti e materiali di pulizia per un valore complessivo di 15.000 euro, ritenuto significativo rispetto al proprio risultato d’esercizio.
1. Rilevazione delle rimanenze finali di materiali di consumo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze materiali di consumo (C.I) | 15.000,00 | - |
| Variazione rimanenze materiali di consumo (B.11) | - | 15.000,00 |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
La rilevazione delle rimanenze di 15.000 euro riduce il costo di competenza dell’esercizio, rinviando la deduzione della corrispondente quota di costo all’esercizio in cui i materiali saranno effettivamente consumati: la valutazione civilistica, effettuata secondo un criterio di continuità con gli esercizi precedenti, assume piena rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile.
2. Riapertura delle rimanenze - 1° gennaio dell’esercizio successivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze materiali di consumo (B.11) | 15.000,00 | - |
| Rimanenze materiali di consumo (C.I) | - | 15.000,00 |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
Le rimanenze finali diventano iniziali e il loro costo si imputa all’esercizio in cui i materiali sono consumati; a fine anno si rileveranno le nuove rimanenze finali.
Controlli prima della dichiarazione
- Valutazione della significatività. Verificare se il valore delle giacenze di materiali di consumo a fine esercizio sia significativo rispetto alla situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.
- Continuità del criterio adottato. Verificare che il criterio di valutazione delle rimanenze di materiali di consumo, quando rilevate, sia mantenuto con continuità negli esercizi successivi.
- Distinzione da pezzi di ricambio e imballaggi. Verificare che i materiali di consumo non siano impropriamente confusi, nella classificazione contabile, con i pezzi di ricambio o con gli imballaggi.
- Documentazione della scelta di non rilevazione. Conservare la documentazione a supporto della scelta di non rilevare a magazzino i materiali di consumo di scarsa significatività.
Errori ricorrenti
Acquisti di fine anno spesati per ridurre l'utile
Acquistare a dicembre grandi quantità di materiali di consumo e imputarle interamente a costo, confidando nella scarsa significatività delle giacenze, è una prassi contestabile quando le scorte a fine esercizio diventano rilevanti. In quel caso le rimanenze vanno rilevate e il costo rinviato all'esercizio in cui i materiali saranno effettivamente consumati.
Materiali impiegati nelle costruzioni in economia spesati
I materiali utilizzati per costruire o migliorare internamente impianti e altri beni strumentali concorrono al costo di quei beni. Lasciarli tra i consumi dell'esercizio, senza capitalizzarli attraverso gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, sottovaluta i cespiti e anticipa un costo che dovrebbe essere ammortizzato.
Giacenze obsolete mantenute al costo
Quando le rimanenze di materiali di consumo vengono rilevate, anche quelle devono essere valutate al minore tra costo e valore di realizzo. Scorte di ricambi o materiali non più utilizzabili dopo la dismissione dei macchinari a cui erano destinati vanno svalutate; mantenerle al costo di acquisto rinvia una perdita già verificata.
