Inquadramento generale
Mensa, pasti e bevande - le imprese possono garantire il pasto ai dipendenti in diversi modi: una mensa interna gestita direttamente o affidata a terzi, una mensa interaziendale, una convenzione con ristoranti, i buoni pasto, un’indennità in denaro. Ciascuna forma ha regole diverse per il dipendente, che può non essere tassato sul valore del pasto, e per l’impresa, che deduce il costo in misura più o meno ampia. A queste si aggiungono i pasti in trasferta, quelli offerti in occasioni particolari e le cene aziendali, ognuno con un proprio regime.
Profilo civilistico
I costi si classificano secondo la loro natura, come richiede lo schema di conto economico: gli alimenti acquistati per la mensa interna sono acquisti di beni (B.6, costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), i servizi di mensa affidati a terzi e i buoni pasto sono costi per servizi (B.7), le indennità in denaro sono costo del personale (B.9). Il costo dei buoni pasto acquistati e non ancora consegnati ai dipendenti a fine esercizio si rinvia con un risconto attivo all’esercizio della consegna.
Profilo fiscale per il dipendente
Il servizio di mensa, diretto o convenzionato, non concorre al reddito del dipendente. I buoni pasto sono esenti fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 10 euro se elettronici; l’eccedenza è tassata. L’indennità sostitutiva in denaro è invece interamente imponibile, salvo quella corrisposta agli addetti a cantieri edili o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione, esente fino a 5,29 euro al giorno.
Profilo fiscale per l’impresa
Le spese per la mensa aziendale e i buoni pasto sono interamente deducibili, perché escluse dal limite del 75% previsto dall’articolo 109, comma 5, del TUIR per le spese di vitto e alloggio. I pasti offerti alla generalità dei dipendenti in occasioni particolari, come una ricorrenza aziendale, sono oneri di utilità sociale deducibili nel limite del cinque per mille delle spese per il personale. Le cene con clienti sono spese di rappresentanza.
Profilo IVA
Le prestazioni di mensa aziendale e le forniture di buoni pasto scontano l’IVA al 4%, detraibile dall’impresa. I buoni pasto seguono un circuito a tre soggetti: la società emittente fattura al datore di lavoro, e l’esercizio convenzionato fattura alla società emittente.
Trasferte
I pasti dei dipendenti e degli amministratori in trasferta fuori dal comune della sede di lavoro sono rimborsi spese deducibili entro i limiti giornalieri dell’articolo 95 del TUIR, se documentati.
Punti di attenzione
Occorre verificare il valore facciale dei buoni pasto e la loro forma, cartacea o elettronica, perché ne dipende l’esenzione per il dipendente.
Mensa, pasti e bevande: esempio di contabilizzazione
Un’impresa consegna a ciascun dipendente buoni pasto elettronici da 10 euro per ogni giorno lavorato. Il costo è interamente deducibile, l’IVA al 4% è detraibile e il valore dei buoni non concorre al reddito dei dipendenti.
Informativa
Non è richiesta un’informativa specifica. I costi di mensa e buoni pasto rientrano nelle voci per natura del conto economico e, quando rilevanti, possono essere commentati nel paragrafo sui costi per servizi o sul costo del personale.
Ogni forma di servizio mensa ha una propria esenzione per il dipendente, senza poterne cumulare due nello stesso giorno; per l'impresa il costo è deducibile senza il limite del 75% previsto per vitto e alloggio.
Principi contabili (OIC)
Imputazione dei costi secondo la loro natura
Coerentemente con lo schema di conto economico a natura di costo, i costi relativi al servizio di mensa vanno imputati in base alla loro natura economica e non alla loro destinazione: i costi del servizio mensa gestito internamente confluiscono alla voce B.14, oneri diversi di gestione, il costo del personale addetto al servizio mensa alla voce B.9, costi per il personale, e i costi per eventuali appalti a ditte specializzate alla voce B.7, costi per servizi; il costo dei buoni pasto, per competenza economica, va parimenti imputato alla voce B.7 (costi per servizi) con riferimento alla data di effettivo utilizzo da parte del dipendente, non alla data di acquisto dei buoni.
Detraibilità dell’IVA e distributori automatici
L’IVA assolta sulla somministrazione di alimenti e bevande resa nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale è detraibile, ed è inoltre riconosciuto l’esonero dal rilascio di ricevuta fiscale o scontrino per tali somministrazioni, sia in caso di gestione diretta sia in appalto. Per gli alimenti e le bevande erogati tramite distributori automatici collocati nei locali dell’impresa non opera la generale indetraibilità prevista per l’acquisto di alimenti e bevande, sicché l’IVA assolta sia sull’acquisto della macchina sia sui prodotti erogati risulta detraibile; ai fini reddituali, la macchina distributrice è trattata come un ordinario bene strumentale, mentre il costo degli alimenti e delle bevande erogati rientra tra le spese per il personale o, in assenza di dipendenti, tra le spese di rappresentanza.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Circuito a tre soggetti dei buoni pasto e le aliquote IVA differenziate
La società di gestione dei buoni pasto emette fattura nei confronti del datore di lavoro, che consegna il buono al lavoratore; questi lo utilizza presso il pubblico esercizio convenzionato, il quale fattura alla società di gestione un importo pari al controvalore dei ticket al netto di uno sconto riconosciuto quale compenso per il servizio, con la base imponibile determinata applicando lo sconto al valore facciale e scorporando l’IVA compresa. Al rapporto tra datore di lavoro e società di gestione si applica l’aliquota IVA del 4%, mentre al rapporto tra società di gestione e pubblico esercizio convenzionato si applica l’aliquota del 10%; per il pubblico esercizio, i ricavi da buoni pasto sono di competenza dell’esercizio in cui la prestazione è ultimata, indipendentemente dalla data di incasso del controvalore dei ticket.
Indennità sostitutiva della mensa in denaro
L’indennità sostitutiva della mensa, corrisposta in denaro, concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, salvo l’eccezione prevista per le indennità corrisposte esclusivamente agli addetti ai cantieri edili, alle strutture lavorative a carattere temporaneo e alle unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, per le quali l’esenzione opera fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro; i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di funzionamento delle strutture di mensa destinate alla generalità dei dipendenti sono in ogni caso deducibili.
Pasti consumati dall’amministratore e dai dipendenti in trasferta
I pasti consumati dall’amministratore durante le proprie trasferte, fuori dal domicilio fiscale, sono deducibili come rimborsi spese documentati; quando invece l’amministratore consuma il pasto nell’ambito del proprio domicilio fiscale, venendo meno i presupposti della trasferta, il relativo costo va sommato al compenso monetario e assoggettato a tassazione e contribuzione previdenziale in capo all’amministratore stesso, nei limiti di quanto complessivamente deliberato in assemblea. Analogamente, i pasti dei dipendenti in trasferta fuori dal comune sede di lavoro sono deducibili come rimborsi spese, mentre i pasti consumati nell’ambito del comune sede di lavoro, in assenza del requisito della trasferta, restano deducibili per l’impresa ma vanno inseriti in busta paga come fringe benefit imponibile per il dipendente.
Pasti offerti alla generalità dei dipendenti in occasioni particolari e cene aziendali
I pasti offerti alla generalità dei dipendenti in occasioni particolari, quali un anniversario dell’azienda o la festività patronale, costituiscono liberalità deducibili nel limite del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, del TUIR. Le cene o i pranzi organizzati in occasione di festività o ricorrenze seguono invece un regime differenziato a seconda dei partecipanti: se riservati esclusivamente ai dipendenti, non sono qualificabili come spese di rappresentanza e restano deducibili nel limite del 75% del costo, quale spesa di vitto ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR, oltre che nel limite del cinque per mille delle spese per lavoro dipendente dell’articolo 100; se invece vi partecipano anche soggetti terzi, l’intera spesa assume natura di spesa di rappresentanza, deducibile al 75% del costo sostenuto e nei limiti previsti dall’articolo 108, comma 2, del TUIR. In entrambi i casi l’IVA sulla spesa resta indetraibile e il costo indeducibile ai fini IRAP; per le cene con partecipazione di terzi è opportuno documentare puntualmente i soggetti intervenuti, così da poter distinguere la spesa di rappresentanza da eventuali liberalità o assegnazioni ai soci.
Panini, bibite e limite complessivo dei fringe benefit
Panini e bibite forniti dall’azienda ai dipendenti che si trattengono sul posto di lavoro per esigenze aziendali, quale servizio sostitutivo della mensa, sono deducibili entro il limite del cinque per mille delle spese per lavoro dipendente previsto dall’articolo 100 del TUIR. Ai fini del reddito di lavoro dipendente, non concorre a formarlo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati quando l’importo complessivo, nel periodo d’imposta, non superi la soglia stabilita dall’articolo 51, comma 2, lettera b), del TUIR, ordinariamente fissata in 258,23 euro: tale soglia è stata elevata, per il triennio 2025-2027, dalla legge di bilancio 2025, a 1.000 euro, ovvero a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Buoni pasto elettronici
Theta Srl acquista il 1° ottobre 2025 1.000 buoni pasto elettronici da 8 euro, per un valore di 8.000 euro, che la società emittente fattura con IVA al 4%. I buoni sono caricati sulle tessere dei dipendenti mese per mese: a fine anno ne sono stati consegnati 750. Nel 2025 per i buoni elettronici era esente la quota fino a 8 euro al giorno, elevata a 10 euro dal 2026: i buoni da 8 euro sono quindi interamente esenti per i dipendenti.
1. Fattura della società emittente - 1° ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso altri – Buoni pasto da consegnare (C.II.5-quater) | 8.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 320,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 8.320,00 |
| Totale | 8.320,00 | 8.320,00 |
I buoni non ancora consegnati non sono un costo: si sospendono in un conto dell’attivo.
2. Pagamento dell’emittente - 31 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 8.320,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 8.320,00 |
| Totale | 8.320,00 | 8.320,00 |
3. Buoni consegnati nell’anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Buoni pasto (B.7) | 6.000,00 | - |
| Crediti verso altri – Buoni pasto da consegnare (C.II.5-quater) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
Il costo dei 750 buoni consegnati, 6.000 euro, è di competenza del 2025 e interamente deducibile. I 250 buoni residui, 2.000 euro, passano al 2026 con la consegna.
Controlli prima della dichiarazione
- Divieto di combinazione nello stesso giorno. Verificare che a nessun dipendente siano stati assegnati, nella stessa giornata lavorativa, sia un buono pasto sia un’indennità sostitutiva senza assoggettare a tassazione almeno una delle due componenti.
- Generalità dei dipendenti o categorie omogenee. Verificare che il servizio sostitutivo della mensa sia effettivamente rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee individuate secondo criteri oggettivi.
- Corretta imputazione per natura. Verificare che i costi di mensa siano stati imputati alle voci di conto economico corrette secondo la loro natura (B.14, oneri diversi di gestione, B.9, costi per il personale, B.7, costi per servizi) e non secondo la loro destinazione.
- Qualificazione delle cene aziendali. Verificare se le cene o i pranzi aziendali coinvolgano soggetti terzi oltre ai dipendenti, ai fini della corretta distinzione tra spese di vitto e spese di rappresentanza.
- Rispetto della soglia complessiva dei fringe benefit. Verificare che il valore complessivo dei beni e servizi ricevuti dal dipendente nel periodo d’imposta, comprensivo degli eventuali pasti tassabili, non superi la soglia annua vigente prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera b), del TUIR.
Errori ricorrenti
Soglia dei buoni elettronici applicata ai cartacei
L'esenzione per i buoni pasto ha una soglia più bassa per i buoni cartacei rispetto a quelli elettronici. Applicare la soglia più elevata a buoni cartacei lascia esente una parte di valore che costituisce invece reddito di lavoro dipendente, con omesse ritenute e contributi che emergono al primo controllo delle buste paga.
Limite del settantacinque per cento applicato alla mensa
La deducibilità limitata delle spese di vitto e alloggio non si applica alle spese per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali né ai servizi sostitutivi di mensa destinati ai dipendenti. Assoggettare anche queste spese alla riduzione penalizza inutilmente il reddito; il limite riguarda altre tipologie di spese, come quelle per trasferte e rappresentanza.
Buoni pasto acquistati e non distribuiti spesati
I buoni acquistati in blocco dal fornitore e non ancora consegnati ai dipendenti alla data di chiusura rappresentano un valore disponibile per l'esercizio successivo. Imputarli interamente a costo nell'anno di acquisto anticipa un onere di competenza futura; la quota residua va rinviata e i buoni in giacenza vanno inventariati.
