Sono il presidente di un‘associazione sportiva dilettantistica e sto cercando di capire come inquadrare correttamente i nostri collaboratori sportivi alla luce della recente riforma. In particolare, mi chiedo come vada interpretata e applicata la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2021 per l‘attività svolta in ambito dilettantistico. Quali sono i criteri da considerare e come posso essere sicuro di rispettare la normativa?
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La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) nel settore sportivo dilettantistico, introdotta dall’art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2021, rappresenta una novità significativa che mira a fornire un inquadramento più chiaro e tutelante per i lavoratori del settore. Questa presunzione si applica all’attività svolta dal lavoratore sportivo nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La norma stabilisce che, al ricorrere di determinati presupposti, l’attività si presume oggetto di collaborazione coordinata e continuativa, in alternativa al lavoro subordinato e al lavoro autonomo.
I criteri fondamentali per l’applicazione di questa presunzione sono due: la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. È importante sottolineare che si tratta di una presunzione relativa, il che significa che può essere superata fornendo prova contraria. La ratio di questa norma è quella di semplificare l’inquadramento dei rapporti di lavoro nel settore sportivo dilettantistico, riconoscendo le peculiarità di queste collaborazioni che spesso non rientrano pienamente né nella categoria del lavoro subordinato né in quella del lavoro autonomo tradizionale.
Per applicare correttamente questa presunzione, l’associazione sportiva dilettantistica dovrà quindi verificare attentamente l’orario settimanale di impegno dei propri collaboratori, assicurandosi che non superi le 24 ore (escludendo il tempo delle competizioni), e che le attività svolte siano effettivamente coordinate secondo i regolamenti sportivi di riferimento. È consigliabile predisporre contratti scritti che specifichino chiaramente questi aspetti, oltre a mantenere una documentazione accurata delle ore effettivamente prestate e delle modalità di svolgimento dell’attività. In caso di verifica, sarà fondamentale poter dimostrare il rispetto di questi criteri. Inoltre, è bene ricordare che questa presunzione non esime dall’obbligo di rispettare tutte le altre normative applicabili, come quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di copertura assicurativa.
In conclusione, la presunzione di co.co.co. nel settore sportivo dilettantistico rappresenta un importante strumento di tutela e chiarezza normativa, ma richiede un’attenta gestione da parte delle associazioni sportive per garantirne la corretta applicazione e beneficiare della semplificazione che essa comporta.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.