Inquadramento generale
Provvigioni su vendita di cosa futura e prescrizione - la vendita di cosa futura è un contratto consensuale: si perfeziona con il solo accordo delle parti, prima che il bene esista, e l’effetto traslativo si produce solo quando il bene viene a esistenza (articolo 1472 del codice civile). Questo sfasamento incide sulla competenza della provvigione del mediatore o dell’agente, che può cadere in un esercizio diverso da quello in cui il venditore rileverà il ricavo. La voce affronta anche la prescrizione del diritto alla provvigione, che segue termini diversi per l’agente e per il mediatore e condiziona la valutazione dei relativi debiti e crediti.
Profilo civilistico
Il costo dell’intermediazione si rileva quando la prestazione del mediatore è ultimata, cioè quando il contratto consensuale si perfeziona. Per i beni mobili futuri la provvigione è un costo di periodo e non si rinvia in attesa del ricavo. Per gli immobili futuri, invece, il costo dell’intermediazione può essere correlato al bene che verrà a esistenza e, se riferito a un immobile in costruzione destinato alla vendita, concorre al suo costo tra le rimanenze. A fine esercizio le provvigioni maturate e non ancora fatturate vanno rilevate come fatture da ricevere. La provvigione passiva si colloca di regola in B.7, costi per servizi.
Profilo fiscale
Ai fini dell’articolo 109 del TUIR il costo è di competenza dell’esercizio in cui la prestazione di intermediazione è ultimata. La Cassazione, con la sentenza n. 12274 del 2015, ha dato prevalenza a questo criterio rispetto alla correlazione con il ricavo per i beni mobili, riconoscendo invece un temperamento per gli immobili futuri, per i quali la deduzione resta legata all’esercizio in cui il bene viene a giuridica esistenza e l’effetto traslativo si produce. La scelta del momento corretto evita riprese fiscali per costi dedotti in anticipo o in ritardo rispetto alla competenza.
Prescrizione
Il diritto dell’agente alla provvigione si prescrive in cinque anni, secondo l’articolo 2948, n. 4, del codice civile, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento e indipendentemente dalla cessazione del rapporto. Il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive invece in un anno dalla conclusione dell’affare (articolo 2950 del codice civile). Le indennità di fine rapporto dell’agente, come l’indennità suppletiva di clientela e quella sostitutiva del preavviso, seguono l’ordinario termine decennale. Per chi le deve, un debito prescritto va eliminato dal bilancio con una sopravvenienza attiva; per chi le vanta, il rischio di prescrizione incide sulla valutazione del credito.
Punti di attenzione
Il primo controllo è la data di perfezionamento del contratto consensuale, che fissa l’esercizio di competenza della provvigione per i beni mobili. Per gli immobili futuri occorre documentare quando il bene viene a esistenza, di solito al completamento delle strutture essenziali. Conviene inoltre tenere uno scadenzario delle provvigioni liquidate e non pagate, distinguendo agenti e mediatori, per gestire correttamente la prescrizione e le eventuali sopravvenienze.
Provvigioni su vendita di cosa futura e prescrizione: esempio di contabilizzazione
Nel novembre 2025 un mediatore conclude per un’impresa la vendita di un macchinario ancora da costruire, che sarà consegnato e fatturato nel 2026; la provvigione è di 5.000 euro. Il contratto si è perfezionato nel 2025 e la prestazione del mediatore è ultimata: il costo va nel 2025, anche se il ricavo della vendita sarà del 2026.
Nella vendita di cosa futura mobile la provvigione del mediatore è di competenza dell'esercizio di conclusione del contratto consensuale, mentre per gli immobili futuri la deduzione segue la giuridica esistenza del bene. Il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno; quello dell'agente in cinque anni dalla scadenza del termine di pagamento.
Principi contabili (OIC)
La rilevazione della provvigione segue i principi contabili nazionali. L’OIC 12 definisce la composizione degli schemi di bilancio, l’OIC 15 disciplina i crediti del mediatore, l’OIC 19 i debiti verso il mediatore, l’OIC 18 i ratei e i risconti e l’OIC 25 le imposte sul reddito. La qualificazione contabile costituisce il punto di partenza per ogni valutazione fiscale successiva.
Rilevazione della provvigione passiva
Il costo dell’intermediazione si rileva quando la prestazione del mediatore è ultimata. Nella vendita di cosa futura, l’attività di intermediazione si considera conclusa con il perfezionamento del contratto consensuale, che avviene con il consenso delle parti. Il costo trova quindi collocazione nell’esercizio in cui il contratto è concluso, anche se il bene non è ancora venuto a esistenza e il ricavo di vendita sarà realizzato in un periodo successivo.
Se alla data di chiusura la prestazione è ultimata ma la fattura non è ancora pervenuta, l’onere di competenza si rileva comunque, con contropartita un rateo passivo. Il rateo rappresenta la quota di costo maturata e non ancora documentata.
Valutazione e correlazione con il bene futuro
Per i beni mobili futuri, la provvigione è un costo di periodo e non viene sospesa in attesa del ricavo. Per gli immobili futuri, invece, l’effetto traslativo si produce quando il bene viene a giuridica esistenza: il costo dell’intermediazione può essere capitalizzato nel valore del bene in corso di costruzione, secondo la sua destinazione. In questa ipotesi la correlazione con il ricavo si realizza attraverso il valore dell’immobile, che confluirà nel costo di competenza degli esercizi successivi o nel costo del bene destinato alla vendita.
Assestamenti di chiusura
Alla chiusura occorre verificare che tutte le provvigioni maturate siano rilevate. Se la prestazione è ultimata e la fattura è già stata ricevuta, il debito è iscritto al valore nominale. Se la fattura non è ancora pervenuta, si iscrive un rateo passivo. Se il costo riguarda anche esercizi successivi, si iscrive un risconto attivo. Il rateo e il risconto non generano movimenti di denaro: distribuiscono nel tempo un costo già maturato o già pagato.
Collocazione nel bilancio CEE
Nello schema ordinario, la provvigione passiva per intermediazione confluisce nel conto economico, B.7 - Per servizi. Se il costo è capitalizzato nel valore di un immobile in costruzione, trova collocazione tra le immobilizzazioni materiali in corso O, se il bene è destinato alla vendita, tra le rimanenze. Il debito verso il mediatore si iscrive in D.7 - Debiti verso fornitori. Il rateo passivo rientra in E - Ratei e risconti del passivo; il risconto attivo in D - Ratei e risconti dell’attivo.
Per il mediatore, la provvigione attiva costituisce un ricavo e si iscrive in A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni. Il credito verso il cliente trova collocazione in C.II (crediti dell’attivo circolante) - Crediti verso clienti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Composizione. La composizione dei ratei e risconti, compresi quelli relativi alle provvigioni di competenza di esercizi futuri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Competenza fiscale della provvigione
Il periodo di competenza dei costi per l’acquisto di servizi è individuato dall’articolo 109 TUIR in quello in cui la prestazione viene ultimata, salvo le eccezioni previste dalla norma. La provvigione del mediatore è un costo per un servizio di intermediazione: la sua deduzione segue quindi il momento di ultimazione della prestazione, non il momento di realizzazione del ricavo di vendita.
Ultimazione della prestazione e articolo 109 TUIR
Nella vendita di cosa futura, il contratto si perfeziona con il consenso delle parti, senza necessità della consegna del bene. La prestazione dell’intermediario si considera ultimata in quel momento. Il diritto alla provvigione sorge con la conclusione del contratto di vendita e non richiede l’esecuzione dell’ordine, in assenza di diversa pattuizione. La provvigione è certa nella sua esistenza e oggettivamente determinabile, perché la sua quantificazione non dipende da successive previsioni contrattuali o dal prezzo finale di vendita.
Ne consegue che la deduzione compete nell’esercizio di conclusione del contratto, anche se il venditore realizzerà e contabilizzerà il ricavo solo in un periodo d’imposta successivo. La conclusione prescinde dalla correlazione costi-ricavi che, sotto il profilo civilistico, sembrerebbe preferibile per la determinazione del risultato economico di periodo. Prevale il criterio dell’ultimazione della prestazione di servizi, in coerenza con la natura autonoma e già compiuta dell’attività di intermediazione rispetto al successivo trasferimento del bene futuro.
Immobili futuri e correlazione con giuridica esistenza
Per i beni immobili futuri vale un temperamento. L’effetto traslativo si produce nell’esercizio in cui gli immobili vengono a giuridica esistenza, ai sensi dell’articolo 1472 c.c. La correlazione tra il costo dell’intermediazione e il ricavo dalla vendita appare in questo caso inevitabile, come chiarito dalla risoluzione ministeriale 176/1998. La distinzione rispetto agli altri beni futuri riflette la particolare disciplina dell’effetto traslativo immobiliare, intrinsecamente legato al momento di venuta a esistenza del bene.
Prescrizione del diritto alla provvigione
Il diritto dell’agente alla provvigione decorre dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento e si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, c.c., che assoggetta a prescrizione breve le prestazioni periodiche. Il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive invece in un anno, ai sensi dell’articolo 2950 c.c. Per l’agente il termine decorre anche se il rapporto è nel frattempo cessato. La cessazione del rapporto di agenzia non interrompe né sospende il decorso della prescrizione.
Indennità di fine rapporto e termine decennale
L’indennità suppletiva di clientela e l’indennità sostitutiva del preavviso seguono invece il termine decennale, non essendo previste da una norma specifica di prescrizione breve. La differenza riflette la diversa natura giuridica dei crediti: la provvigione è un compenso periodico e ricorrente, mentre le indennità sono crediti eventuali e unitari, liquidati una tantum alla cessazione del rapporto. Per l’indennità di cessazione prevista dall’articolo 1751 c.c. opera inoltre un termine di decadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto per la richiesta al preponente.
Vendita di cosa futura
Alfa Srl vende a novembre 2025 un raccolto di cereali non ancora raccolto, grazie all’intervento di un mediatore. La provvigione è di 3.000 euro più IVA al 22%, fatturata a dicembre 2025 e pagata a gennaio 2026. Il ricavo della vendita si rileverà nel 2026, con la consegna dei cereali, mentre la prestazione del mediatore si è esaurita con la conclusione del contratto. Sulle provvigioni dei mediatori il committente opera una ritenuta del 23% sul 50% dell’imponibile.
1. Fattura del mediatore - 10 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Provvigioni di intermediazione (B.7) | 3.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 660,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 3.660,00 |
| Totale | 3.660,00 | 3.660,00 |
Il costo è di competenza del 2025, anno in cui la prestazione è ultimata, anche se il ricavo della vendita si rileverà nel 2026.
2. Pagamento con ritenuta - 20 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 3.660,00 | - |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | - | 345,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.315,00 |
| Totale | 3.660,00 | 3.660,00 |
La ritenuta è 3.000 × 50% × 23% = 345 euro.
3. Versamento della ritenuta - 16 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | 345,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 345,00 |
| Totale | 345,00 | 345,00 |
Immobile da costruire
Beta Srl acquista nel 2025, tramite un mediatore, un capannone da costruire, che sarà completato e consegnato nel 2027 e destinato a diventare strumentale. La provvigione è di 10.000 euro più IVA al 22%. È un onere accessorio all’acquisto e si aggiunge al costo del bene.
1. Fattura del mediatore - 15 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (B.II.5) | 10.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 2.200,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 12.200,00 |
| Totale | 12.200,00 | 12.200,00 |
Il costo non passa dal conto economico: resta tra le immobilizzazioni in corso fino al trasferimento della proprietà.
2. Pagamento con ritenuta - 15 luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 12.200,00 | - |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | - | 1.150,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 11.050,00 |
| Totale | 12.200,00 | 12.200,00 |
La ritenuta di 1.150 euro si versa entro il 16 agosto.
3. Consegna del capannone e giroconto - 30 aprile 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Terreni e fabbricati (B.II.1) | 10.000,00 | - |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (B.II.5) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Con il trasferimento della proprietà la provvigione si aggiunge al costo del fabbricato, insieme al prezzo, e si ammortizza con esso dall’entrata in funzione.
Provvigione maturata e non ancora fatturata
Delta Srl conclude a dicembre 2025, tramite un mediatore, un contratto di vendita. La provvigione di 2.000 euro è maturata con la conclusione dell’affare, ma la fattura arriva a gennaio 2026. Poiché la prestazione è interamente eseguita nel 2025, a fine anno si rileva un debito per fatture da ricevere, non un rateo: il rateo serve per prestazioni che maturano nel tempo a cavallo di due esercizi.
1. Fattura da ricevere - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Provvigioni di intermediazione (B.7) | 2.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
2. Ricevimento della fattura - 15 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | 2.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 440,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
La fattura chiude lo stanziamento senza un nuovo costo; l’IVA si detrae nel 2026, con il ricevimento della fattura.
3. Pagamento con ritenuta - 15 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 2.440,00 | - |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | - | 230,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.210,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
Prescrizione del credito del mediatore
Gamma Srl, che svolge attività di mediazione, ha fatturato il 30 settembre 2024 una provvigione di 3.000 euro più IVA. Il cliente non paga e Gamma Srl non compie atti interruttivi. Il diritto del mediatore alla provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, secondo l’articolo 2950 del codice civile: il credito si prescrive il 30 settembre 2025.
1. Fattura della provvigione - 30 settembre 2024
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 3.660,00 | - |
| Ricavi delle prestazioni (A.1) | - | 3.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 660,00 |
| Totale | 3.660,00 | 3.660,00 |
2. Eliminazione del credito prescritto - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione – Perdite su crediti (B.14) | 3.660,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 3.660,00 |
| Totale | 3.660,00 | 3.660,00 |
Senza fondo svalutazione, la perdita si rileva tra gli oneri diversi. È deducibile, perché la prescrizione è una delle ipotesi espressamente previste dall’articolo 101, comma 5, del TUIR. L’IVA non si recupera: la prescrizione non rientra tra le cause che consentono la nota di variazione, e l’imposta versata resta un costo compreso nella perdita.
Controlli prima della dichiarazione
Il prospetto fiscale deve essere riconciliato con i contratti, le fatture e i mastri contabili. Per ciascuna provvigione deve essere chiaro quale rapporto l’ha generata, in quale esercizio la prestazione è stata ultimata e come il costo è stato contabilizzato.
- Esercizio di conclusione del contratto. Nella vendita di cosa futura mobile, la provvigione è di competenza dell’esercizio di perfezionamento del contratto consensuale, non di quello in cui il ricavo sarà realizzato.
- Immobili futuri. Per gli immobili futuri la deduzione segue la giuridica esistenza del bene; il costo va capitalizzato e non imputato direttamente al conto economico dell’esercizio di conclusione.
- Ratei e risconti. Occorre verificare che i costi maturati e non fatturati siano rilevati con un rateo passivo e che i costi già pagati ma di competenza futura siano sospesi con un risconto attivo.
- Prescrizione. Per le provvigioni dell’agente il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non è interrotto dalla cessazione del rapporto; il diritto del mediatore si prescrive invece in un anno dalla conclusione dell’affare. Le indennità di fine rapporto seguono il termine decennale.
- Indennità di cessazione. Per la richiesta al preponente opera un termine di decadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto, distinto dalla prescrizione del credito.
- Documentazione. Contratti, fatture e conteggi devono confermare importi, date e natura della prestazione. La sola presenza del costo in bilancio non risolve le questioni di competenza.
Errori ricorrenti
Provvigione riconosciuta a un mediatore non abilitato
Il diritto alla provvigione spetta soltanto al mediatore in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Corrispondere compensi di intermediazione a soggetti non abilitati, spesso per consuetudine o su richiesta del venditore, espone al pagamento di somme non dovute e a contestazioni sull'inerenza del costo, oltre che a possibili pretese restitutorie.
Provvigione stanziata su contratto sotto condizione sospensiva
Se il contratto concluso con l'intervento del mediatore è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge solo quando la condizione si verifica. Rilevare il costo alla firma, come per un contratto immediatamente efficace, anticipa un onere che potrebbe non essere mai dovuto e va eventualmente stornato negli esercizi successivi.
Credito del mediatore lasciato prescrivere
Il diritto del mediatore al pagamento della provvigione ha un termine di prescrizione breve, molto più ridotto di quello ordinario previsto per le provvigioni dell'agente. Attendere la conclusione dell'operazione immobiliare o il rogito successivo senza atti interruttivi può comportare la perdita del credito, che andrà poi eliminato dal bilancio come perdita.
