Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica e vorrei capire se posso riconoscere dei rimborsi ai nostri volontari che prestano la loro opera gratuitamente. In particolare, mi chiedo se esistano delle eccezioni al divieto di retribuire il lavoro volontario e se sia possibile erogare dei rimborsi forfettari senza dover richiedere la presentazione di documenti giustificativi per ogni singola spesa.
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Il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, entrato in vigore il 1° giugno 2024, ha introdotto importanti novità riguardo i rimborsi per i volontari sportivi. Pur confermando il principio generale che le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite, il decreto ha previsto la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari fino a un limite di 400 euro mensili. Questa nuova modalità di rimborso si applica alle spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, superando così la precedente limitazione che prevedeva rimborsi solo per trasferte fuori comune.
I rimborsi forfettari sono ammessi in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da enti come le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, il CONI e altri organismi ufficiali del settore sportivo. È importante sottolineare che per poter erogare questi rimborsi, l’associazione deve preventivamente deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Dal punto di vista fiscale, questi rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Tuttavia, essi contribuiscono al superamento delle soglie di esenzione previdenziale (5.000 euro annui) e fiscale (15.000 euro annui) previste per i lavoratori sportivi.
Pertanto, è necessario che l’associazione richieda ai volontari un’autocertificazione relativa ad eventuali altri compensi o rimborsi percepiti da altre organizzazioni sportive, al fine di monitorare il rispetto di tali limiti. Questa nuova normativa rappresenta un importante riconoscimento del valore del volontariato sportivo, offrendo un supporto concreto a coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie competenze alle attività sportive dilettantistiche, pur mantenendo la natura non lucrativa di tali prestazioni.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.