Sono il presidente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e nel corso del 2024 i miei istruttori, inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), hanno percepito compensi inferiori alla soglia dei 5.000 euro, risultando quindi esenti dall’IRPEF. Da quanto ho appreso consultando fonti online, mi sembra di capire che il termine per l’invio della Certificazione Unica (CU) 2025, relativa ai compensi sportivi erogati nel 2024, sia fissato entro ottobre 2025. E’ Giusto?
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La sua interpretazione è corretta. Per i compensi erogati nel 2024 ai lavoratori sportivi che non superano la soglia di 15.000 euro annui, e che quindi risultano esenti da IRPEF, è possibile trasmettere la Certificazione Unica 2025 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025.
Questa scadenza più ampia è prevista per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata. Nel caso specifico dei suoi istruttori, rientrando i loro compensi nella fascia di esenzione totale (fino a 15.000 euro), la CU può essere inviata entro il termine più lungo del 31 ottobre 2025, coincidente con la scadenza per la presentazione del modello 770.
È importante sottolineare, tuttavia, che nonostante questa scadenza prorogata per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, la consegna materiale della CU ai collaboratori deve comunque avvenire entro il 17 marzo 2025.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.