Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Studi e ricerche

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Studi e ricerche - sono studi, ricerche e progetti di sviluppo commissionati a università, laboratori, centri di ricerca o società specializzate: sviluppo di nuovi prodotti o processi, prototipi, sperimentazioni, studi di fattibilità. Possono dare diritto al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.

La ricerca è un investimento con esito incerto: il bilancio la tratta come costo, salvo quando il progetto è abbastanza maturo da far prevedere ricavi futuri che ne recuperino il costo.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Contratto di ricerca con un’università; sviluppo di un prototipo presso un laboratorio; studio di fattibilità tecnica; sperimentazione di nuovi materiali; progetti di innovazione tecnologica o design.

Come riconoscerlo nei documenti

Fattura di un ente di ricerca o di una società specializzata, con il riferimento al contratto e al progetto.

Differenze con conti simili

  • Costi di sviluppo capitalizzabili. Se il progetto porta a un prodotto con benefici futuri dimostrabili si possono capitalizzare (OIC 24).
  • Ricerche di mercato. Le indagini commerciali hanno un conto proprio.
  • Consulenze tecniche. L’assistenza tecnica ordinaria non è ricerca.

Collocazione in bilancio

B.7 (costi per servizi); i costi di sviluppo con i requisiti dell’OIC 24 in B.I.2.

Credito d’imposta

Il credito per ricerca e sviluppo non concorre al reddito né alla base IRAP e si utilizza in compensazione; richiede relazione tecnica e certificazione delle spese.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR).
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
  • IVA. L’IVA addebitata dal fornitore è detraibile (art. 19 DPR 633/1972) se il servizio serve a un’attività che genera operazioni imponibili.

Studi e ricerche: esempio di contabilizzazione

Un’impresa commissiona a un’università lo sviluppo di un nuovo materiale: 15.000 euro più IVA.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli studi e le ricerche commissionati a terzi sono costi in B.7 (costi per servizi), capitalizzabili solo come costi di sviluppo con i requisiti dell'OIC 24; possono dare diritto al credito d'imposta.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 108 TUIR; L. 160/2019, c. 198 e seguenti; OIC 24

🏛️Principi contabili (OIC)

Ricerca e sviluppo

L’OIC 24 non ammette la capitalizzazione dei costi di ricerca di base; i costi di sviluppo si capitalizzano se riferiti a un prodotto o processo definito, realizzabile e con prospettive di recupero tramite i ricavi futuri.

Collocazione e competenza

L’OIC 12 comprende in B.7 i costi per servizi, rilevati quando la prestazione è ultimata o, per quelli continuativi, quando maturano i corrispettivi; gli importi pagati in anticipo per periodi successivi si rinviano con i risconti.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR). Per i servizi la competenza è la data in cui la prestazione è ultimata; per quelli resi in modo continuativo in base a contratti con corrispettivi periodici è la data di maturazione dei corrispettivi. Il momento della fattura e del pagamento non contano: a fine anno i servizi già ricevuti ma non fatturati si rilevano come fatture da ricevere, i canoni pagati in anticipo si rinviano con un risconto. Per le società in derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) valgono i criteri di imputazione del bilancio. Servono l’inerenza all’attività e un documento che provi la spesa. Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute o, se capitalizzate, in quote (art. 108, c. 1, TUIR). Per le attività ammissibili spetta il credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design, che non concorre al reddito e alla base IRAP.

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).

IVA

L’IVA addebitata dal fornitore è detraibile (art. 19 DPR 633/1972) se il servizio serve a un’attività che genera operazioni imponibili. La detrazione si esercita, con la fattura ricevuta, al più tardi nella dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta è diventata esigibile; una fattura ricevuta entro il 15 del mese successivo si può detrarre nel mese dell’operazione, salvo che sia dell’anno precedente (art. 1 DPR 100/1998). Con operazioni esenti la detrazione si riduce secondo il pro-rata (art. 19, c. 5, e art. 19-bis). Se il servizio è reso da un fornitore di un altro Paese, UE o extra UE, la fattura arriva senza IVA: si applica l’inversione contabile (art. 7-ter e art. 17, c. 2, DPR 633/1972), integrando la fattura UE o emettendo autofattura per quella extra UE, con annotazione negli acquisti e nelle vendite ed effetto neutro.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Ricerca su un nuovo materiale commissionata a un’università

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa commissiona a un’università lo sviluppo di un nuovo materiale: 15.000 euro più IVA.

1. Ricevimento della fattura dell’università - 30 giugno 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Studi e ricerche (B.7) 15.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 3.300,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 18.300,00
Totale 18.300,00 18.300,00

2. Pagamento del fornitore - 30 luglio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 18.300,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 18.300,00
Totale 18.300,00 18.300,00

3. Rilevazione del credito d’imposta maturato - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti tributari per ricerca e sviluppo (C.II.5-bis) 1.500,00 -
Contributi in conto esercizio (A.5) - 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

Il credito maturato sulle spese ammissibili, qui ipotizzato al 10%, si rileva come contributo; non è tassato.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Requisiti di capitalizzazione. Verificare i requisiti dell’OIC 24 per i costi di sviluppo.
  • Documentazione del credito. Conservare relazione tecnica e certificazione.
  • Variazione in diminuzione. Escludere il credito dal reddito.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Ricerca di base capitalizzata

Non è ammessa.

Errore ricorrente

Credito d’imposta tassato

Non concorre al reddito.

Errore ricorrente

Consulenze tecniche ordinarie come ricerca

Non danno diritto al credito.