Possiedo un immobile in Abruzzo, dopo che L’ ufficio della ricostruzione mi ha rigettato la richiesta di contributo per miglioramento sismico, Posso oggi accedere ancora al Suoerbonus 110% fino al 31 /12/2025 essendo in possesso di scheda aedes con danno C?
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Nel caso specifico del suo immobile in Abruzzo, nonostante la presenza della scheda AeDES con esito C, non è possibile accedere al Superbonus 110% con proroga al 2025 a seguito del rigetto della domanda di contributo per la ricostruzione.
Per poter beneficiare del Superbonus 110% prorogato fino al 2025 nelle zone terremotate devono sussistere contemporaneamente tre condizioni fondamentali:
L’immobile deve trovarsi in un comune in stato di emergenza a seguito di eventi sismici;
Deve essere presente il nesso causale tra i danni e l’evento sismico, certificato da scheda AeDES;
Deve essere stato richiesto e ottenuto il contributo per la ricostruzione, oppure deve essere stata presentata formale rinuncia allo stesso.
Come chiarito anche dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate – Dipartimento Casa Italia “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici” del luglio 2021 (risposta n. 22), la rinuncia finalizzata alla maggiorazione dei tetti di spesa del superbonus non è più possibile una volta ricevuto il rigetto della domanda di contributo per la ricostruzione.
Anche la recente risposta a interpello della DRE Emilia-Romagna del 10 agosto 2024 n. 909508/2024 ha confermato che il “Superbonus eventi sismici” compete solo in due casi: quando gli interventi beneficiano anche del contributo per la ricostruzione, oppure quando non vi beneficiano esclusivamente perché l’avente diritto ha rinunciato al contributo altrimenti spettante.
La sola presenza della scheda AeDES con esito C e l’ubicazione dell’immobile in zona terremotata non sono quindi sufficienti per accedere all’agevolazione fino al 2025, essendo necessario anche il requisito del contributo per la ricostruzione o della sua formale rinuncia. Nel suo caso, essendoci stato un rigetto formale della domanda, nessuna delle due condizioni risulta soddisfatta, precludendo quindi la possibilità di accedere al Superbonus 110% con proroga al 2025.
Le suggerisco di consultare un professionista per valutare eventuali alternative o possibilità di ricorso contro il rigetto della richiesta di contributo
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.