Inquadramento generale
Telefoni cellulari - comprende i costi dei contratti di telefonia mobile intestati all’impresa: canoni, traffico voce e dati, ricariche, noleggio e manutenzione degli apparecchi. Sono utenze a uso spesso promiscuo, perché lo stesso telefono si usa anche per chiamate private, e per questo hanno regole fiscali proprie.
Lo smartphone aziendale è ormai uno strumento di lavoro per molti dipendenti, ma resta un bene a uso anche privato: per questo la legge ne limita la deducibilità in modo forfettario e l’IVA si detrae solo per la quota riferibile all’attività.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Canoni degli abbonamenti aziendali; traffico voce, SMS e dati; ricariche delle SIM aziendali; noleggio degli smartphone; riparazioni e assistenza sugli apparecchi.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura dell’operatore mobile con l’elenco delle SIM aziendali, oppure ricevute di ricarica. In bolletta compare spesso la tassa di concessione governativa: non è un costo telefonico ma un tributo, e va in B.14 (oneri diversi di gestione).
Differenze con conti simili
- Tassa di concessione governativa. È un tributo sugli abbonamenti, fuori campo IVA: va in B.14 (oneri diversi di gestione).
- Acquisto dello smartphone. È un bene strumentale; sotto 516,46 euro si può imputare a costo in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
- Telefonia fissa. Ha la stessa deducibilità ma IVA detraibile per intero.
Collocazione in bilancio
B.7 per i servizi; la tassa di concessione governativa in B.14 (oneri diversi di gestione).
Uso privato del dipendente
Se il telefono è assegnato a un dipendente anche per uso privato e l’impresa non addebita le chiamate personali, il valore dell’uso privato può costituire un compenso in natura, da valutare con il consulente del lavoro.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Come tutte le spese di telecomunicazione, sono deducibili all’80% (art. 102, c. 9, TUIR); la quota di IVA non detratta diventa costo e segue la stessa percentuale.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
- IVA. La detrazione spetta in proporzione all’uso effettivo nell’attività (art. 19, c. 4, DPR 633/1972).
Telefoni cellulari: esempio di contabilizzazione
Un’impresa riceve la fattura mensile di 10 SIM aziendali: 300 euro più IVA, oltre a 129,10 euro di tassa di concessione governativa.
I costi della telefonia mobile sono deducibili all'80% e l'IVA si detrae in base all'uso aziendale, di solito al 50%; la tassa di concessione governativa va in B.14 (oneri diversi di gestione).
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.7 i costi per servizi, tra cui le utenze come energia elettrica, gas, acqua e telefonia. Si rilevano per competenza, in base al periodo di fornitura, anche se la bolletta arriva nell’esercizio successivo.
Tassa di concessione governativa
La tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile, addebitata in bolletta, è un tributo e si rileva negli oneri diversi di gestione (B.14), non tra i costi del servizio.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Come tutte le spese di telecomunicazione, sono deducibili all’80% (art. 102, c. 9, TUIR); la quota di IVA non detratta diventa costo e segue la stessa percentuale. Se il telefono è assegnato a un dipendente anche per uso privato e l’impresa non addebita nulla, il valore dell’uso privato può costituire un compenso in natura per il dipendente.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Per le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio i componenti si assumono secondo le regole del TUIR (art. 5-bis), e quindi anche con i suoi limiti.
IVA
La detrazione spetta in proporzione all’uso effettivo nell’attività (art. 19, c. 4, DPR 633/1972). Non c’è una percentuale fissata dalla legge: la prassi si attesta sul 50% quando l’uso promiscuo non è documentato, perché una detrazione superiore espone a controlli; si può detrarre di più se l’uso aziendale è dimostrabile con criteri oggettivi, come piani tariffari solo aziendali o addebito al dipendente delle chiamate private.
Fattura mensile di 10 SIM aziendali
Un’impresa riceve la fattura mensile di 10 SIM aziendali: 300 euro più IVA, oltre a 129,10 euro di tassa di concessione governativa.
1. Ricevimento della fattura - 5 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Telefoni cellulari (B.7) | 333,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 33,00 | - |
| Tasse di concessione governativa (B.14) | 129,10 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 495,10 |
| Totale | 495,10 | 495,10 |
L’IVA di 66 euro è detratta al 50%: la parte indetraibile, 33 euro, si aggiunge al costo del servizio e segue la stessa deducibilità dell’80%.
2. Addebito diretto in conto - 20 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 495,10 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 495,10 |
| Totale | 495,10 | 495,10 |
La fattura è pagata con addebito diretto.
3. Stanziamento della fattura da ricevere - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Telefoni cellulari (B.7) | 333,00 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 333,00 |
| Totale | 333,00 | 333,00 |
Il traffico di dicembre, 300 euro più IVA, fatturato a gennaio si stanzia nel 2025 insieme alla metà indetraibile dell’IVA, 33 euro; in dichiarazione si riprende il 20% del costo dell’anno.
Controlli prima della dichiarazione
- Quota indeducibile. Riprendere in dichiarazione il 20% dei costi di telefonia.
- Percentuale IVA. Documentare la percentuale di detrazione applicata.
- Tassa di concessione. Verificare che la tassa sia in B.14 (oneri diversi di gestione).
Errori ricorrenti
IVA detratta al 100% senza prova dell’uso esclusivo
Per la telefonia mobile serve un criterio oggettivo; in mancanza la prassi usa il 50%.
Tassa di concessione nel costo del servizio
È un tributo, fuori campo IVA, da registrare in B.14 (oneri diversi di gestione).
Quota indeducibile dimenticata
Il 20% dei costi va ripreso in dichiarazione ogni anno.
