Inquadramento generale
Ticket restaurant, distacco, trasfertisti - buoni pasto, distacco di personale e indennità dei trasfertisti sono tre istituti del costo del personale che seguono regole proprie, distinte dalla disciplina generale del reddito di lavoro dipendente. I buoni pasto sostituiscono il servizio di mensa e godono di soglie di esenzione diverse secondo il formato. Il distacco sposta presso un altro soggetto l’esecuzione della prestazione senza cambiare il datore di lavoro. I trasfertisti, che lavorano per contratto in luoghi sempre diversi, ricevono un’indennità forfettaria tassata solo in parte.
Profilo civilistico
I buoni pasto sono costi per il personale (B.9) di competenza del periodo in cui sono attribuiti; quelli acquistati e non ancora distribuiti a fine esercizio sono un’attività, non un costo. Nel distacco il distaccante continua a sostenere retribuzioni e contributi, che restano tra i suoi costi del personale, e rileva come ricavo il rimborso ricevuto dal distaccatario; quest’ultimo iscrive il rimborso tra i costi per servizi (B.7), perché non è il datore di lavoro. Le indennità dei trasfertisti sono costi del personale di competenza del mese in cui maturano.
Profilo fiscale
I buoni pasto non concorrono al reddito del dipendente fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 10 euro se elettronici, soglia in vigore dal 2026; l’eccedenza è retribuzione imponibile. Per l’impresa il costo è deducibile per intero, senza il limite del 75% previsto per le spese di vitto. Le indennità dei trasfertisti sono imponibili al 50% solo se ricorrono insieme i tre requisiti dell’articolo 51, comma 6, del TUIR: assenza di una sede di lavoro fissa nel contratto, attività in luoghi sempre variabili e corresponsione di un’indennità fissa a prescindere dalla trasferta effettiva.
Distacco e IVA
Dal 1° gennaio 2025 il distacco di personale a fronte di un corrispettivo è una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, anche quando il corrispettivo è pari al solo rimborso del costo del personale: l’articolo 16-ter del DL 131/2024 ha abrogato l’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988. La circolare dell’Agenzia delle entrate 5/E del 16 maggio 2025 chiarisce i punti operativi.
- Decorrenza. Le nuove regole valgono per i contratti di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, compresi i rinnovi taciti successivi a quella data anche se il contratto è stato concluso prima. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la vecchia norma fino al rinnovo. Restano salvi i comportamenti tenuti prima del 2025 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19) o alla vecchia norma, se non sono intervenuti accertamenti definitivi.
- Onerosità. Conta il nesso diretto tra il distacco e il pagamento, non l’importo: l’operazione è imponibile anche se il corrispettivo è inferiore, pari o superiore al costo sostenuto e anche senza margine di ricarico.
- Base imponibile. È l’intero corrispettivo (art. 13 DPR 633/1972), compresa la quota che ristora il costo del personale. Nella somministrazione di lavoro a termine continua ad applicarsi l’articolo 26-bis della legge 196/1997, per cui i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali non rientrano nella base imponibile.
- Distacco gratuito. Se non è previsto alcun corrispettivo, neppure un rimborso parziale del costo, l’operazione è fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
- Esclusioni. Sono fuori campo i distacchi tra società dello stesso gruppo IVA (art. 70-quinquies DPR 633/1972) e quelli degli enti non commerciali svolti fuori dall’attività d’impresa, in assenza di un’organizzazione in forma d’impresa.
- Territorialità. Il distacco reso a un soggetto passivo stabilito in Italia è territorialmente rilevante (art. 7-ter); quello reso a un committente non soggetto passivo domiciliato fuori dall’Unione europea è fuori campo (art. 7-septies, lett. e), con fattura annotata «operazione non soggetta ad IVA» (art. 21, c. 6-bis, lett. b).
Il distaccante fattura il corrispettivo con IVA ordinaria e il distaccatario detrae l’imposta secondo le regole generali, se il personale è impiegato in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Punti di attenzione
Per i buoni pasto va controllato il formato di ciascun buono e il numero giornaliero erogato. Per i trasfertisti il contratto di lavoro deve riportare chiaramente l’assenza di sede fissa, altrimenti si applica il regime delle trasferte. Per il distacco servono un interesse del distaccante, la temporaneità e un accordo scritto.
Ticket restaurant, distacco, trasfertisti: esempio di contabilizzazione
Un dipendente riceve 20 buoni elettronici da 12 euro nel mese: sono esenti 20 × 10 = 200 euro, mentre 20 × 2 = 40 euro entrano nella retribuzione imponibile. L’impresa deduce comunque tutti i 240 euro.
Informativa e controlli
Il costo dei buoni pasto va riconciliato con le fatture della società emittente, che applica l’IVA al 4% sul valore dei buoni ceduti. Per i trasfertisti conviene conservare i contratti e le prove dei luoghi di lavoro effettivi, perché in caso di contestazione l’intera indennità diventa imponibile. Per il distacco va conservato l’accordo scritto che descrive interesse, durata e mansioni, anche ai fini della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
I buoni pasto sono esenti entro 4 euro al giorno se cartacei e 10 euro se elettronici, soglia in vigore dal 2026; il distacco di personale stipulato o rinnovato dal 2025 è soggetto a IVA su qualunque corrispettivo, anche pari al solo rimborso dei costi e senza margine; le indennità dei trasfertisti sono imponibili al 50% solo con i tre requisiti cumulativi dell'articolo 51, comma 6, TUIR.
Principi contabili (OIC)
I costi e i ricavi riconducibili alle tre fattispecie trovano collocazione negli schemi civilistici secondo la loro natura sostanziale. Il principio contabile nazionale di riferimento per la composizione del bilancio e la classificazione delle voci è l’OIC 12, integrato dall’OIC 15 per i crediti e dall’OIC 19 per i debiti, oltre che dall’OIC 25 per gli effetti fiscali differiti. La qualificazione contabile precede ogni valutazione fiscale e non dipende dalla sola denominazione del documento ricevuto o emesso.
Buoni pasto sostitutivi della mensa
I buoni pasto e i ticket restaurant erogati ai dipendenti costituiscono un costo per il personale, rilevato per competenza nell’esercizio in cui sono attribuiti. La rilevazione avviene quando l’obbligazione verso la società emittente o verso il lavoratore sorge, indipendentemente dal momento del pagamento. L’importo complessivo del costo comprende sia la quota esente sia la quota che concorre alla formazione del reddito del dipendente: la distinzione ha effetti fiscali e previdenziali, non modifica l’ammontare civilistico del costo sostenuto dall’impresa.
Distacco di personale: costi e ricavi
La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo al distaccante, che continua a sostenere retribuzioni, contributi e oneri accessori e li contabilizza secondo la loro natura. Il rimborso corrisposto dalla distaccataria costituisce per il distaccante un componente positivo di reddito derivante dall’operazione, da rilevare per competenza e in correlazione temporale con i costi ai quali si riferisce. La distaccataria rileva il costo per il servizio ricevuto, distinto dai propri costi per il personale.
Il rapporto tra le due imprese non genera un nuovo rapporto di lavoro né un diritto del lavoratore verso la distaccataria per retribuzioni, contributi e trattamento di fine rapporto. Nel bilancio del distaccante, pertanto, non si modifica la classificazione dei costi per il personale già sostenuti; nel bilancio della distaccataria i medesimi importi acquisiscono la veste di costo per servizi.
Indennità dei trasfertisti
Le indennità fisse corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere l’attività in luoghi sempre diversi sono rilevate per competenza tra i costi per il personale, con iscrizione nel mese di maturazione, indipendentemente dall’effettuazione di una specifica trasferta. La circostanza che una parte dell’importo sia esente da imposizione non incide sulla rilevazione civilistica del costo, che resta iscritto per il suo ammontare integrale.
Collocazione nel bilancio CEE
Nel conto economico, i costi per buoni pasto, le retribuzioni e i contributi relativi al personale distaccato gravanti sul distaccante e le indennità dei trasfertisti confluiscono in B.9 - Costi per il personale, con distinzione interna tra salari e stipendi, oneri sociali e altri costi.
Il corrispettivo del distacco trova collocazione tra i ricavi per prestazioni di servizi. Quando la fatturazione assume la forma della prestazione di una funzione organizzata, l’importo rientra in A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni; quando si limita al ristoro del costo sostenuto, trova sovente collocazione tra A.5 - Altri ricavi e proventi. Nel bilancio della distaccataria, il costo per il servizio ricevuto è iscritto in B.7 - Costi per servizi, separatamente dai costi per il personale proprio.
Nello stato patrimoniale, i debiti verso la società emittente dei buoni pasto, verso i dipendenti per retribuzioni e indennità e verso i fornitori per le prestazioni di distacco trovano collocazione in D - Debiti, con l’indicazione, quando richiesta, della relativa scadenza. L’IVA a credito è iscritta in C.II.5-bis (crediti tributari).
Assestamenti di chiusura e informativa
Alla chiusura dell’esercizio occorre attribuire a ciascun periodo la quota di indennità maturata, gli oneri previdenziali e le competenze contrattuali differite, mediante ratei e risconti quando la prestazione matura in funzione del tempo. Le indennità dei trasfertisti maturano giornalmente e richiedono, se non corrisposte entro la chiusura, l’iscrizione del rateo passivo per i giorni già maturati.
L’informativa di nota integrativa illustra la composizione dei costi per il personale, l’ammontare dei ricavi da distacco e la quota dei buoni pasto e delle indennità non concorrente alla formazione del reddito, secondo le indicazioni richieste dalla forma di bilancio adottata. Per i rapporti di distacco è utile esplicitare la durata, il soggetto distaccatario e la natura del corrispettivo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
- Costo del personale distaccato. Se significativi, i criteri di rilevazione dei rimborsi per il personale distaccato e la loro classificazione nel conto economico. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti; costo del personale distaccato (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Buoni pasto
Le prestazioni sostitutive della mensa aziendale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro un limite giornaliero che varia secondo il formato del titolo. Per i buoni cartacei la soglia è di 4 euro al giorno; per i buoni in forma elettronica sale a 10 euro al giorno, importo in vigore dal 1° gennaio 2026. L’importo eccedente concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del dipendente e, di conseguenza, alla base previdenziale. L’esenzione opera per singola giornata lavorativa e presuppone che il buono sia attribuito in funzione della prestazione sostitutiva della mensa e utilizzabile presso esercizi convenzionati.
Le due soglie non sono alternative né cumulabili: rileva il formato del titolo effettivamente consegnato. La soglia maggiorata è riservata esclusivamente ai buoni elettronici, dotati di maggiore tracciabilità. La risoluzione ministeriale 26/E/2010 chiarisce che l’importo dei buoni eccedente la soglia giornaliera va assoggettato interamente, senza che il superamento possa essere mitigato da altri rimborsi.
Distacco di personale
Il distacco o prestito di personale è disciplinato dall’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 e richiede due condizioni: la temporaneità dell’operazione e l’interesse del datore di lavoro distaccante. L’onere probatorio sull’interesse è esonerato quando il distacco avviene tra imprese legate da un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009. Il distacco non modifica lo stato giuridico del dipendente né genera un rapporto di lavoro con il soggetto distaccatario: retribuzioni, contributi, previdenza e adempimenti fiscali restano in capo al distaccante, che ne sostiene il costo come spesa di esercizio.
La configurazione del distacco ricorre anche quando il lavoratore resta fisicamente presso la sede di appartenenza ma opera sotto il potere gerarchico e disciplinare della distaccataria, secondo i chiarimenti della circolare ministeriale 262/2002, oppure quando presta attività presso una sede terza diversa da entrambe, purché sussistano i requisiti di legittimità e non emergano condotte elusive, come precisato dall’interpello 1/2011.
Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, disposta dall’articolo 16-ter del D.L. 131/2024, rende imponibili i prestiti e i distacchi di personale anche quando viene corrisposto il solo rimborso del costo. La circolare 5/E/2025 precisa che rileva il nesso diretto con il corrispettivo e non il margine, e che la base imponibile è l’intero corrispettivo.
Ai fini IRAP, per il distaccante il costo del lavoratore a tempo indeterminato resta deducibile (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997), con corrispondente rilevanza del ricavo da rimborso, secondo la circolare 22/E/2015; per la distaccataria il rimborso è un costo per servizi e segue le regole ordinarie di determinazione della base imponibile. Sul piano delle ritenute, non sono assoggettabili a ritenuta di acconto i redditi di lavoro dipendente, i fringe benefit e i rimborsi spese percepiti da personale estero distaccato in Italia e ivi tassato, anche se erogati direttamente dalla distaccataria residente.
Trasfertisti
I lavoratori trasfertisti sono coloro che, per contratto, svolgono la prestazione in luoghi sempre diversi e sono strutturalmente privi di una sede fissa di lavoro: per essi non è configurabile la trasferta in senso proprio. L’articolo 51, comma 6, TUIR prevede che le indennità o maggiorazioni di retribuzione attribuite contrattualmente per tutti i giorni retribuiti, non legate all’effettuazione di una specifica trasferta, siano imponibili, fiscalmente e previdenzialmente, nella misura forfetaria del 50% del loro ammontare.
L’applicazione del regime richiede la presenza congiunta di tre elementi: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione; svolgimento di un’attività che richieda la continua mobilità del dipendente; erogazione di un’indennità in misura fissa, indipendente sia dal luogo sia dall’effettiva effettuazione della trasferta. Il venir meno anche di uno solo dei tre requisiti rende inapplicabile il regime speciale e impone il ritorno al regime ordinario delle trasferte, con i limiti di esenzione e le condizioni previsti dall’articolo 51, comma 5, TUIR.
Il trattamento forfetario non è un’agevolazione aggiuntiva, ma un criterio alternativo di determinazione della base imponibile, coerente con la natura mista dell’indennità, in parte retributiva e in parte compensativa del disagio strutturale dell’assenza di sede fissa. Il regime ordinario delle trasferte, per contro, presuppone una sede abituale di lavoro rispetto alla quale lo spostamento costituisce un’eccezione temporanea.
Buoni pasto cartacei
Alfa Srl acquista da una società emittente 60 buoni pasto cartacei da 5 euro, per un valore facciale di 300 euro, e li consegna a un dipendente nel mese di ottobre 2025. La società emittente fattura il valore dei buoni con IVA al 4%. Per i buoni cartacei è esente la quota di 4 euro al giorno: su ogni buono 1 euro è imponibile per il dipendente, 60 euro in tutto.
1. Fattura della società emittente - 1° ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Buoni pasto (B.7) | 300,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 12,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 312,00 |
| Totale | 312,00 | 312,00 |
Per semplicità si ignora lo sconto normalmente riconosciuto dall’emittente. Il costo è interamente deducibile per l’impresa.
2. Pagamento dell’emittente - 31 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 312,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 312,00 |
| Totale | 312,00 | 312,00 |
3. Elaborazione del cedolino di ottobre - 31 ottobre 2025
La quota imponibile di 60 euro non genera una scrittura autonoma: si somma alla retribuzione imponibile nel cedolino, aumentando ritenute e contributi. Con buoni elettronici la soglia esente nel 2025 era di 8 euro al giorno, elevata a 10 euro dal 2026, e l’intero valore resterebbe esente.
Distacco di personale
Alfa Srl distacca per un mese un tecnico presso Beta Srl, con cui ha un contratto di rete. La retribuzione lorda del mese è di 6.000 euro e i contributi a carico dell’impresa di 1.800 euro; al dipendente si trattengono 600 euro di contributi e 1.500 euro di ritenute IRPEF. Alfa riaddebita a Beta il costo di 7.800 euro. Per i distacchi stipulati o rinnovati dal 2025 il riaddebito è soggetto a IVA anche se limitato al rimborso del costo.
1. Costo del personale distaccato - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Salari e stipendi (B.9.a) | 6.000,00 | - |
| Oneri sociali (B.9.b) | 1.800,00 | - |
| Debiti verso dipendenti (D.14) | - | 6.000,00 |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 1.800,00 |
| Totale | 7.800,00 | 7.800,00 |
Il rapporto di lavoro resta con il distaccante, che continua a sostenere il costo del personale.
2. Pagamento della retribuzione - 10 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso dipendenti (D.14) | 6.000,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 600,00 |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | - | 1.500,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.900,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
3. Versamento in F24 - 16 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 2.400,00 | - |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | 1.500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.900,00 |
| Totale | 3.900,00 | 3.900,00 |
4. Fattura di riaddebito alla distaccataria - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 9.516,00 | - |
| Ricavi delle prestazioni – Riaddebito distacco (A.1) | - | 7.800,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 1.716,00 |
| Totale | 9.516,00 | 9.516,00 |
Il riaddebito si rileva tra i ricavi, mentre il costo resta nel costo del personale.
5. Incasso dalla distaccataria - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 9.516,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 9.516,00 |
| Totale | 9.516,00 | 9.516,00 |
Distaccataria
Beta Srl riceve la fattura di Alfa per 7.800 euro più IVA e la paga a fine aprile. Il costo è un costo per servizi, non per il personale proprio.
1. Registrazione della fattura - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Personale distaccato (B.7) | 7.800,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 1.716,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 9.516,00 |
| Totale | 9.516,00 | 9.516,00 |
2. Pagamento - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 9.516,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 9.516,00 |
| Totale | 9.516,00 | 9.516,00 |
Trasfertista
Un manutentore ha un contratto che non indica una sede di lavoro fissa, svolge un’attività che richiede mobilità continua e riceve un’indennità fissa di 25 euro per ogni giorno lavorato, indipendente dal luogo. Ricorrono i requisiti dell’articolo 51, comma 6, del TUIR: l’indennità è imponibile solo per il 50%. A maggio i giorni lavorati sono 20, per un’indennità di 500 euro.
1. Indennità nel cedolino di maggio - 31 maggio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Salari e stipendi – Indennità trasfertisti (B.9.a) | 500,00 | - |
| Debiti verso dipendenti (D.14) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
In bilancio il costo è l’intero importo; il cedolino riduce a 250 euro la base imponibile fiscale e contributiva.
2. Pagamento con la retribuzione - 10 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso dipendenti (D.14) | 500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
Per semplicità si mostra la sola indennità; le ritenute e i contributi sulla quota imponibile si trattengono sulla retribuzione complessiva e si versano con l’F24 del 16 giugno. Se mancasse uno dei tre requisiti, si applicherebbero le regole ordinarie delle trasferte.
Controlli prima della dichiarazione
La riconciliazione tra documenti, cedolini, fatture e mastri contabili è il passaggio che precede ogni determinazione fiscale. Per ciascun importo deve essere chiaro il soggetto titolare dell’obbligazione, la natura del costo o del ricavo e la regola applicabile.
- Formato dei buoni pasto. La soglia di 10 euro spetta soltanto ai titoli elettronici: applicarla ai buoni cartacei determina un’esenzione non spettante e una base imponibile sottostimata.
- Quota imponibile dei buoni. L’eccedenza rispetto alla soglia giornaliera deve confluire nel reddito e nella base previdenziale del dipendente, senza compensazioni con altri rimborsi.
- Requisiti del distacco. Temporaneità e interesse del distaccante devono risultare documentati; l’esonero probatorio opera solo in presenza di un valido contratto di rete.
- IVA sul rimborso del distacco. Verifica la data di stipula o di rinnovo del contratto: dal 1° gennaio 2025 anche il solo ristoro del costo del personale è imponibile (circolare 5/E/2025), mentre il distacco senza alcun corrispettivo resta fuori campo. Conserva il contratto e le comunicazioni obbligatorie che provano la data di inizio e di fine.
- Titolarità del rapporto. Retribuzioni, contributi e adempimenti restano in capo al distaccante; la distaccataria rileva un costo per servizi, non un rapporto di lavoro.
- Requisiti dei trasfertisti. I tre elementi richiesti dalla norma devono sussistere congiuntamente e risultare dal contratto e dalle modalità effettive della prestazione: il venir meno anche di uno solo impone il regime ordinario delle trasferte.
- Saldi e competenza. Indennità maturate e non corrisposte richiedono ratei di chiusura; i pagamenti successivi estinguono i debiti senza generare nuovi costi.
Errori ricorrenti
Buoni pasto attribuiti anche nelle giornate non lavorate
L'esenzione dei buoni pasto presuppone che il titolo sia collegato alla prestazione lavorativa della giornata. Consegnarli in numero fisso mensile, comprese ferie, malattia e giornate di assenza, o a lavoratori con orario che non prevede la pausa, trasforma il valore dei buoni non collegati alla prestazione in retribuzione imponibile, con recupero di ritenute e contributi.
Limite di deducibilità del vitto applicato ai buoni pasto
Il costo dei buoni pasto acquistati per il personale è un costo del lavoro e segue le regole ordinarie di deducibilità. Applicarvi il limite previsto per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, pensato per altre fattispecie, riduce senza motivo la deduzione. Resta invece da verificare la corretta detrazione dell'IVA esposta nella fattura della società emittente.
Regime dei trasfertisti applicato a chi viaggia occasionalmente
Il trattamento agevolato delle indennità dei trasfertisti richiede che il contratto non indichi una sede di lavoro, che l'attività comporti per sua natura continui spostamenti e che l'indennità sia corrisposta in misura fissa indipendentemente dalle trasferte effettuate. Applicarlo a dipendenti con sede fissa che si spostano di frequente comporta imponibile e contributi non versati.
