Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Trattamento di fine rapporto

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Il trattamento di fine rapporto, il TFR, è la somma che il datore di lavoro deve al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa. Matura anno per anno in misura pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, e si rivaluta ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi. L’articolo 2120 del codice civile ne detta la disciplina. Dal 2007 il lavoratore può destinarlo a una forma di previdenza complementare, e nelle imprese con almeno cinquanta dipendenti il TFR non destinato ai fondi è versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.

Profilo civilistico

L’impresa accantona ogni anno nel fondo TFR la quota maturata e la rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, con contropartita nella voce B.9.c (trattamento di fine rapporto) del conto economico. Il fondo, iscritto nella voce C del passivo (trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato), rappresenta il debito verso i dipendenti in servizio. Le quote destinate ai fondi pensione o al Fondo di Tesoreria non si accumulano nel fondo, ma diventano debiti verso quegli enti fino al versamento.

Anticipazioni

Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie straordinarie, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, o per congedi formativi. Le richieste accolte ogni anno non devono superare il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dei dipendenti. L’anticipazione riduce il fondo e si detrae dal TFR finale.

Profilo fiscale

Gli accantonamenti al TFR sono deducibili ai fini IRES, secondo l’articolo 105 del TUIR. Ai fini IRAP il costo del TFR è deducibile per i dipendenti a tempo indeterminato. La rivalutazione annua sconta un’imposta sostitutiva del 17%, trattenuta dal datore di lavoro e versata in acconto a dicembre e a saldo a febbraio. Per il dipendente il TFR è tassato separatamente, con un’aliquota media calcolata sul reddito degli anni precedenti.

Previdenza complementare

Il lavoratore neoassunto sceglie entro sei mesi se destinare il TFR maturando a un fondo pensione o mantenerlo in azienda; in caso di silenzio il TFR va al fondo previsto dal contratto collettivo.

Punti di attenzione

Occorre riconciliare il fondo con i prospetti del consulente del lavoro, verificare le scelte dei dipendenti sulla destinazione e il corretto versamento ai fondi e all’INPS.

Informativa

La nota integrativa indica la movimentazione del fondo TFR, con accantonamenti, utilizzi e anticipazioni.

TFR in caso di cessione d’azienda

Nel trasferimento d’azienda i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario, che subentra anche nel debito per TFR. Il prezzo di cessione si riduce di norma del TFR accollato, e cedente e cessionario rispondono in solido verso i dipendenti per i crediti maturati.

Trattamento di fine rapporto: esempio di contabilizzazione

Un dipendente con dodici anni di servizio e un TFR maturato di 40.000 euro chiede un’anticipazione per l’acquisto della prima casa. Può ottenere fino a 28.000 euro; l’impresa riduce il fondo e opera la tassazione separata sull’importo erogato.

Regola Fondamentale & Ratio

Il TFR matura per competenza ogni anno ed è rivalutato con imposta sostitutiva; le anticipazioni lo riducono senza generare nuovi costi e spettano solo nei casi e nei limiti dell'articolo 2120.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2120

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione dell’anticipazione sul trattamento di fine rapporto

L’anticipazione erogata al dipendente riduce direttamente il fondo per il trattamento di fine rapporto maturato e accantonato in bilancio, senza generare alcun componente di reddito per l’impresa, trattandosi di un pagamento anticipato di un debito già esistente e non di un nuovo costo: l’importo dell’anticipazione erogata resta comunque incluso nel calcolo del trattamento di fine rapporto complessivamente maturato dal lavoratore ai fini della successiva liquidazione alla cessazione del rapporto, salvo l’ovvio decurtamento di quanto già anticipato.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. La formazione e gli utilizzi del fondo trattamento di fine rapporto, comprese le anticipazioni erogate. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Condizioni e limiti per l’anticipazione

Ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato, per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, comprovato da idonea documentazione: le richieste che possono essere annualmente soddisfatte dall’impresa non possono superare il 10% degli aventi diritto e comunque il 4% del numero totale dei dipendenti, salvo condizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo applicabile. L’anticipazione erogata sconta, al pari della quota capitale del trattamento di fine rapporto liquidato alla cessazione del rapporto, il regime di tassazione separata.

Scelta per la previdenza complementare

Il lavoratore neoassunto deve esercitare, entro sei mesi dalla data di assunzione, la scelta di destinare il proprio trattamento di fine rapporto maturando a una forma di previdenza complementare, oppure di mantenerlo secondo le regole ordinarie previste dal codice civile: in assenza di scelta esplicita entro tale termine, opera un meccanismo di silenzio-assenso che destina automaticamente il trattamento di fine rapporto alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dagli accordi applicabili al lavoratore, o in mancanza a quella individuata secondo i criteri residuali di legge.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un dipendente con dodici anni di servizio chiede un’anticipazione del TFR per acquistare la prima casa, documentando la spesa. Il TFR maturato in azienda è di 40.000 euro e l’impresa eroga il massimo, il 70%, pari a 28.000 euro, il 15 maggio 2026. L’anticipazione è tassata separatamente con l’aliquota media del dipendente, qui ipotizzata del 23%.

1. Erogazione dell’anticipazione - 15 maggio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 28.000,00 -
Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) - 6.440,00
Banca c/c (C.IV.1) - 21.560,00
Totale 28.000,00 28.000,00

L’anticipazione riduce il fondo senza costi per l’esercizio. Alla cessazione del rapporto il dipendente riceverà il TFR residuo, al netto dell’anticipazione. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.

2. Versamento della ritenuta - 16 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) 6.440,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 6.440,00
Totale 6.440,00 6.440,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Verifica dell’anzianità minima. Verificare che il lavoratore richiedente l’anticipazione abbia maturato almeno otto anni di servizio presso l’impresa.
  • Documentazione della causale. Verificare la presenza di idonea documentazione a supporto della causale di spese sanitarie o di acquisto della prima casa.
  • Rispetto del contingente annuo. Verificare il rispetto dei limiti percentuali sul numero di richieste di anticipazione soddisfabili annualmente.
  • Termine per la scelta della previdenza complementare. Verificare che la scelta relativa alla destinazione del trattamento di fine rapporto sia stata raccolta entro sei mesi dall’assunzione del lavoratore.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Quote destinate al Fondo di Tesoreria accantonate in azienda

Nelle imprese di maggiori dimensioni il TFR maturato dai dipendenti che non aderiscono alla previdenza complementare va versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. Continuare ad accantonarlo nel fondo aziendale, anziché rilevare il costo e il versamento o il debito verso l'INPS, rappresenta una passività che non spetta più all'impresa.

Errore ricorrente

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione caricata tra i costi

Sulla rivalutazione annua del fondo si applica un'imposta sostitutiva, versata dal datore di lavoro in acconto e a saldo ma a carico del lavoratore. L'importo va portato a riduzione del fondo e non registrato come onere tributario dell'impresa. L'errore sovrastima il fondo e i costi e rende inattendibile la riconciliazione con i prospetti del consulente del lavoro.

Errore ricorrente

TFR liquidato con la tassazione ordinaria

Il trattamento di fine rapporto erogato alla cessazione è soggetto a tassazione separata, con aliquota determinata secondo regole specifiche. Assoggettarlo alle ritenute ordinarie insieme all'ultima retribuzione altera l'imposta trattenuta e la certificazione unica, con successive rettifiche da parte dell'Amministrazione in sede di riliquidazione.