Inquadramento generale
Voucher – buoni commerciali - i voucher, o buoni commerciali, sono documenti che danno diritto a ricevere beni o servizi fino a un certo valore: le gift card dei negozi, i buoni acquisto regalati ai dipendenti, i buoni carburante, i voucher per esperienze. Chi li emette incassa il valore facciale in anticipo, e il bene o il servizio viene consegnato solo quando il voucher è utilizzato. Il loro trattamento contabile segue la sostanza: l’incasso anticipato non è un ricavo finché il voucher non è speso. Ai fini IVA, dal 2019, il regime dipende dalla distinzione tra buoni monouso e multiuso.
Buoni monouso e multiuso
Gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/1972, introdotti dal D.Lgs. 141/2018, distinguono il buono monouso, per il quale al momento dell’emissione sono già noti il luogo della prestazione e l’IVA dovuta, per esempio un buono per un servizio specifico con aliquota certa, dal buono multiuso, utilizzabile per beni o servizi con aliquote diverse. Per il buono monouso ogni cessione del buono è già una cessione dei beni o servizi sottostanti, soggetta a IVA; per il buono multiuso l’IVA si applica solo quando il buono viene utilizzato, e i passaggi precedenti sono fuori campo IVA.
Profilo civilistico
L’emittente rileva l’incasso dei voucher venduti come un debito verso i clienti, e rileva il ricavo quando il voucher è utilizzato. Secondo l’OIC 34, per i voucher che si prevede non saranno mai utilizzati, la parte stimata in base all’esperienza può essere rilevata come ricavo in proporzione agli utilizzi, o quando la probabilità di utilizzo diventa remota. L’impresa che acquista voucher per regalarli a dipendenti o clienti rileva un costo alla consegna ai beneficiari.
Profilo fiscale
Per l’emittente il ricavo concorre al reddito quando il voucher è utilizzato o quando scade senza utilizzo. Per l’impresa che li regala, i voucher ai dipendenti sono costi del personale e, per i dipendenti, fringe benefit esenti entro le soglie di legge; quelli ai clienti sono omaggi o spese promozionali, secondo le relative regole.
Punti di attenzione
Occorre qualificare ogni tipo di voucher come monouso o multiuso, tenere un registro dei voucher emessi, utilizzati e scaduti, e stimare a fine anno la quota che non sarà utilizzata.
Informativa
La nota integrativa indica il criterio di rilevazione dei ricavi da voucher e l’ammontare del debito per voucher non ancora utilizzati, se rilevante.
Scritture
Alla vendita di un voucher multiuso l’emittente addebita la cassa e accredita un debito per buoni emessi, senza IVA; all’utilizzo chiude il debito, rileva il ricavo e l’IVA sull’operazione. Per i voucher monouso l’IVA si rileva già alla vendita del buono. I voucher scaduti e non utilizzati si stornano dal debito a ricavo.
I buoni pasto seguono invece una disciplina propria, distinta da quella dei voucher commerciali.
Voucher – buoni commerciali: esempio di contabilizzazione
Un negozio di abbigliamento vende a dicembre gift card multiuso per 20.000 euro. Non emette fattura né applica IVA alla vendita delle card, ma rileva un debito; quando le card sono usate per acquisti, rileva i ricavi e applica l’IVA sui beni venduti.
Il trattamento IVA dei buoni dipende dalla loro natura: il buono monouso sconta l'IVA a ogni cessione, quello multiuso solo quando viene utilizzato. Se dati ai dipendenti, rientrano nella soglia dei fringe benefit.
Principi contabili (OIC)
Natura del voucher e irrilevanza della sua circolazione
Il voucher, non diversamente dalla ricevuta bancaria o dal buono pasto, è un documento di legittimazione che non incorpora un diritto autonomo alla cessione del bene, la quale si perfeziona soltanto al momento dell’effettivo utilizzo presso l’esercizio convenzionato: fino a tale momento, l’azienda che ha acquistato i voucher per distribuirli a dipendenti, clienti o fornitori li rileva quale credito o costo anticipato, da imputare a conto economico secondo la specifica finalità della distribuzione, solo quando il voucher viene effettivamente utilizzato.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Metodi di rilevazione dei ricavi. Se rilevanti: la stima dei corrispettivi variabili, il metodo di allocazione del prezzo alle singole prestazioni e la misura dello stato di avanzamento dei servizi. Principio contabile: OIC 34, par. 37.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Buoni monouso e buoni multiuso: una distinzione che precede il regime IVA
Dal 1° gennaio 2019 la disciplina IVA dei voucher non è unica, ma dipende dalla loro qualificazione secondo gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/1972, introdotti dal D.Lgs. 141/2018: il buono è monouso quando, già al momento dell’emissione, sono note tutte le informazioni necessarie per determinare il trattamento IVA della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui dà diritto (natura del bene o servizio, aliquota applicabile, territorialità); è invece multiuso quando tali informazioni non sono ancora determinabili al momento dell’emissione, restando aperta la scelta del beneficiario su come utilizzarlo.
Irrilevanza IVA dei passaggi della filiera, ma solo per i buoni multiuso
Per i buoni multiuso, ogni cessione che precede l’utilizzo finale – dall’emittente all’azienda cliente, da questa al beneficiario, fino al rimborso del valore facciale dall’esercizio convenzionato all’emittente – resta priva di rilevanza IVA ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR 633/1972, trattandosi di mere movimentazioni di carattere finanziario: il presupposto impositivo si realizza soltanto quando il beneficiario utilizza effettivamente il buono presso l’esercizio convenzionato, che è tenuto a certificare il corrispettivo tramite scontrino, ricevuta o fattura, indipendentemente dalla modalità di pagamento adottata dal beneficiario. Per i buoni monouso, invece, l’articolo 6-ter del DPR 633/1972 anticipa la rilevanza IVA a ciascuna cessione del buono lungo la filiera, compresa quella dall’emittente all’azienda cliente: l’IVA è dovuta sul corrispettivo di ciascuna cessione, e la successiva consegna del bene o prestazione del servizio al beneficiario finale resta fuori campo IVA, essendo l’imposta già stata assolta a monte. La qualificazione come monouso o multiuso va quindi effettuata caso per caso, prima di applicare l’uno o l’altro regime: il caso pratico che segue riguarda un buono multiuso, spendibile presso una rete di esercizi convenzionati su beni con aliquote potenzialmente diverse, e non è generalizzabile ai buoni monouso.
Acquisto e distribuzione di voucher promozionali ai clienti
Un’impresa acquista da una società emittente voucher per un valore facciale complessivo di 10.000 euro, da distribuire gratuitamente ai propri migliori clienti quale iniziativa promozionale; l’acquisto e la successiva distribuzione dei voucher non assumono rilevanza ai fini IVA.
1. Acquisto dei voucher da distribuire alla clientela
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Voucher da distribuire (C.II.5-quater) | 10.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
2. Distribuzione dei voucher ai clienti quale spesa di rappresentanza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Spese di rappresentanza (B.7) | 10.000,00 | - |
| Voucher da distribuire (C.II.5-quater) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
L’acquisto e la distribuzione dei voucher restano privi di rilevanza IVA, trattandosi di documenti di legittimazione la cui circolazione non anticipa la cessione del bene: il costo di 10.000 euro, imputato quale spesa di rappresentanza al momento della distribuzione ai clienti, sconta i relativi limiti di deducibilità, mentre l’IVA sull’eventuale utilizzo dei voucher sarà assolta dall’esercizio convenzionato al momento dell’effettiva fruizione da parte del beneficiario.
Controlli prima della dichiarazione
- Qualificazione come buono monouso o multiuso. Verificare, già al momento dell’emissione, se siano note tutte le informazioni per determinare il trattamento IVA della cessione sottostante: in caso affermativo il buono è monouso e l’IVA è dovuta a ogni cessione, non solo all’utilizzo finale.
- Corretta individuazione del momento impositivo IVA per i buoni multiuso. Verificare che l’IVA sia stata assolta solo al momento dell’effettivo utilizzo del voucher presso l’esercizio convenzionato.
- Certificazione del corrispettivo da parte dell’esercizio convenzionato. Verificare che l’esercizio convenzionato abbia certificato il corrispettivo al momento dell’utilizzo del voucher, indipendentemente dalla modalità di pagamento.
- Corretta qualificazione della distribuzione. Verificare la corretta qualificazione fiscale del costo dei voucher distribuiti, secondo la finalità (rappresentanza, personale, operazioni a premio) della loro erogazione.
Errori ricorrenti
Buoni multiuso venduti registrati subito come ricavo
L'incasso di un buono multiuso non corrisponde ancora a una vendita, perché il bene o servizio non è stato individuato né consegnato. Il corrispettivo va iscritto come debito verso i portatori dei buoni e trasformato in ricavo all'utilizzo. Rilevare il ricavo alla vendita del buono anticipa il risultato e disallinea la contabilità dalla successiva certificazione dei corrispettivi.
Buoni scaduti lasciati indefinitamente tra i debiti
Quando il periodo di validità è trascorso senza utilizzo, il debito verso il portatore si estingue e l'importo diventa un provento. Mantenere per anni in bilancio i buoni non utilizzati sovrastima le passività; per i buoni multiuso scaduti, inoltre, non si genera di regola alcuna imposta, perché nessuna cessione è stata effettuata.
Voucher ai dipendenti conteggiati fuori dai limiti dei benefit
I buoni distribuiti al personale sono fringe benefit e concorrono, insieme agli altri beni e servizi attribuiti, al limite annuo di esenzione previsto per il reddito di lavoro dipendente. Considerarli separatamente, o trattarli come omaggi alla clientela, porta a superare il limite senza assoggettare l'eccedenza a ritenute e contributi.
