Venerdì 23 ottobre 2026
6mag 2026
La perdita su un credito è deducibile quando il contribuente dimostra con elementi seri e verificabili che è divenuto inesigibile, individua il periodo corretto e documenta la cancellazione contabile. L’art. 101 TUIR non impone necessariamente un pignoramento negativo: possono rilevare procedure infruttuose, prescrizione, accordi transattivi o cessioni pro soluto, se economicamente giustificati. L’OIC 15 orienta valutazione e scrittura contabile; contratti, solleciti, analisi del debitore e motivazioni interne devono rendere ricostruibile la perdita.
6mag 2026
Il credito d’imposta ZES 2026 riguarda investimenti nel triennio 2026-2028 e si estende alle aree di Marche e Umbria, ma richiede un fascicolo. La comunicazione preventiva prenota il beneficio; quella integrativa deve confermare il piano realizzato, i beni agevolabili, i pagamenti, la contabilità e le spese certificate. Il fascicolo va formato durante l’investimento e deve collegare fatture, SAL, leasing, Iva e cespiti. Errori o incongruenze possono compromettere il bonus; la finestra per il credito aggiuntivo 2025 resta autonoma e incompatibile con il 5.0.
6mag 2026
La Cassazione ammette il sequestro preventivo dei crediti Superbonus inesistenti anche quando siano stati acquistati da un cessionario estraneo alla frode e in buona fede: se manca il presupposto giuridico che avrebbe dovuto generarli, il credito non può continuare a circolare né essere portato in compensazione. La misura impedisce l’utilizzo di un valore fiscale privo di base, senza trasformare automaticamente il terzo in responsabile dell’illecito. Per imprese e intermediari, verificare l’origine del credito è quindi decisivo prima dell’acquisto o dell’impiego.
6mag 2026
Il nuovo presidente di una ASD non risponde automaticamente dei debiti fiscali maturati prima del suo insediamento, ma il semplice fatto di non essere stato presente non lo esonera da ogni conseguenza. La responsabilità va valutata in concreto, considerando i poteri esercitati, le verifiche possibili dopo il subentro e le iniziative adottate per accertare o regolarizzare la situazione. Prima di accettare la carica occorre svolgere una due diligence documentata su contabilità, debiti, adempimenti e comunicazioni dell’associazione.
6mag 2026
Chi nel 2025 ha ricevuto NASpI, cassa integrazione, maternità o altre prestazioni INPS deve verificare la Certificazione Unica 2026 prima di inviare il 730. Un’errata classificazione dei dati può compromettere il riconoscimento della somma aggiuntiva non imponibile o dell’ulteriore detrazione previste dalla legge di Bilancio 2025. INPS ha comunicato l’aggiornamento delle informazioni e l’Agenzia delle Entrate recepisce le CU rettificate nella precompilata, ma contribuente e intermediario devono comunque confrontare certificazione, dichiarazione e calcolo finale.
5mag 2026
L’iperammortamento 2026 promette una maxi deduzione per gli investimenti agevolabili, ma il decreto attuativo restringe il perimetro e richiede una procedura informativa più onerosa. I software cloud utilizzati a canone restano esclusi, mentre il progetto può richiedere fino a cinque comunicazioni al GSE; diventano essenziali classificazione del bene, tempi di consegna, consumi energetici, documentazione tecnica e perizia. Prima dell’invio, l’impresa deve verificare che la spesa rientri nella base agevolata e che ogni passaggio dichiarativo sia coerente.
5mag 2026
Il credito d’imposta ZES Unica può cumularsi con altri incentivi entro i massimali europei, ma il modello di comunicazione può ridurre il beneficio già nel calcolo. Gli aiuti soltanto richiesti rischiano di essere trattati come acquisiti, mentre quelli effettivamente spettanti vengono sottratti a monte prima dell’applicazione del coefficiente di riparto; ne deriva una penalizzazione anche senza superare alcun massimale. Il credito aggiuntivo 2026 del 14,6189% migliora il risultato ma non corregge il metodo: occorre distinguere e documentare gli aiuti richiesti, concessi o정.
5mag 2026
Il D.Lgs. 87/2024, efficace dal 1° settembre 2024, gradua le sanzioni del reverse charge in base alla condotta: l’omissione di adempimenti con operazione registrata può costare fino a 10.000 euro, mentre l’operazione occultata comporta il 5% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro. L’errata applicazione del regime espone cedente e cessionario a sanzioni fisse, la detrazione indebita al 70% dell’importo non spettante e la frode alle misure proporzionali, dal 90% al 180%. La regolarizzazione sale a 90 giorni; dal 1° aprile 2025 TD29 e TD20 vanno distinti.
5mag 2026
Il D.M. 27 giugno 2025 coordina OIC 34, IRES e IRAP confermando la derivazione rafforzata: sconti, abbuoni, incentivi, premi e resi stimati analiticamente seguono il bilancio. Il differimento fiscale riguarda invece costi per ottenere il contratto, penali legali e contrattuali, resi stimati per massa e oneri di smantellamento o ripristino dei siti. La deduzione segue l’estinzione della passività, con variazione in aumento alla rilevazione contabile e in diminuzione negli esercizi futuri. Occorre quindi riconciliare ogni anno bilancio e dichiarazioni.
5mag 2026
La Cassazione, con la sentenza n. 11347 del 27 aprile 2026, chiarisce che il riconoscimento forfetario dei costi opera nella specifica disciplina delle indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/1973. Non è una regola automatica per l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), benché l’ordinanza n. 19574/2025 ne avesse sostenuto l’estensione: il contrasto resta aperto. La difesa deve quindi qualificare il metodo accertativo, perché da esso dipendono onere della prova, strategia, adesione, contenzioso e tenuta della posizione IVA.
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