Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica e sto valutando di modificare lo statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni del D.lgs. 36/2021. In particolare, vorremmo aggiornare l’elenco delle attività sportive che svolgiamo. Mi chiedo se questa modifica comporterà il pagamento dell’imposta di registro, dato che si tratta di un adeguamento normativo.
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La risposta alla sua domanda dipende principalmente dalla tempistica con cui verrà effettuata la modifica statutaria. Il legislatore ha previsto un regime di favore per le associazioni e società sportive dilettantistiche che intendono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 36/2021. Nello specifico, è stata concessa un’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria entro il 30 giugno 2024. Questa agevolazione è stata introdotta per facilitare il processo di adeguamento normativo e ridurre gli oneri a carico degli enti sportivi. Tuttavia, è importante sottolineare che l’esenzione si applica esclusivamente alle modifiche strettamente necessarie per conformare lo statuto alle disposizioni del decreto legislativo citato.
Nel caso specifico della modifica dell’elenco delle attività sportive svolte, se questa rientra tra gli adeguamenti richiesti dal D.lgs. 36/2021 e viene approvata entro la data indicata, non sarà dovuto il versamento dell’imposta di registro. Al contrario, qualsiasi modifica o integrazione statutaria che non sia direttamente collegata all’adeguamento normativo o che venga approvata dopo il 30 giugno 2024 sarà soggetta al normale regime fiscale e comporterà il pagamento dell’imposta di registro. È quindi fondamentale valutare attentamente la natura delle modifiche che si intendono apportare e procedere tempestivamente con l’approvazione assembleare per beneficiare dell’esenzione.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.