Sono il presidente di una associazione sportiva dilettantistica (ASD) affiliata a un Ente di Promozione Sportiva (EPS). Recentemente, esaminando il D.lgs. n. 36/2021 sul lavoro sportivo, ho notato che nel primo elenco riguardante il mansionario dei lavoratori sportivi sono menzionate solo le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, ma non gli EPS. Questo mi ha fatto sorgere un dubbio: la nostra ASD, essendo affiliata a un EPS, può inquadrare come lavoratori sportivi solo le sette figure tipizzate dal decreto legislativo o ha maggiore flessibilità?
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La risposta a questo quesito è che l’interpretazione restrittiva del decreto non è corretta. Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) hanno infatti una natura diversa dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN). Mentre le FSN sono espressione di singole discipline sportive, gli EPS hanno un campo d’azione più ampio e possono affiliare associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che praticano qualunque tipo di attività sportiva. Di conseguenza, un’associazione sportiva affiliata a un EPS non è limitata alle sette figure tipizzate dal D.lgs. n. 36/2021 per l’inquadramento dei propri lavoratori sportivi. L’EPS, infatti, guarderà alle mansioni funzionali alla pratica della propria attività sportiva, che sono elaborate dalla Federazione di riferimento dello sport praticato. Questo significa che l’EPS ha la possibilità di adattare le figure professionali alle specifiche esigenze delle diverse discipline sportive praticate dalle ASD/SSD affiliate.
Pertanto, la vostra ASD ha la flessibilità di inquadrare come lavoratori sportivi non solo le figure espressamente menzionate nel decreto, ma anche altre figure professionali necessarie per lo svolgimento delle vostre attività sportive, purché siano coerenti con le mansioni definite dalla Federazione di riferimento per lo sport che praticate. È importante sottolineare che questa interpretazione più ampia permette agli EPS e alle loro affiliate di gestire in modo più efficace e appropriato le diverse figure professionali coinvolte nelle attività sportive dilettantistiche, garantendo una maggiore aderenza alle reali esigenze organizzative e operative del settore.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.