Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Iva – Acconto e saldo

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Iva – Acconto e saldo - l’IVA si liquida periodicamente, ogni mese o ogni trimestre, e si versa entro il 16 del mese successivo al periodo. Alla fine dell’anno ci sono due adempimenti particolari: l’acconto IVA, da versare entro il 27 dicembre, e il saldo annuale, che emerge dalla dichiarazione IVA e si versa entro il 16 marzo dell’anno successivo, o a rate. L’acconto anticipa una parte del debito dell’ultimo periodo dell’anno e riduce il versamento che si farà a gennaio o a febbraio.

Metodi di calcolo dell’acconto

Il contribuente può scegliere tra tre metodi. Il metodo storico applica l’88% al debito dell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, o al saldo annuale per i trimestrali. Il metodo previsionale applica l’88% al debito che si prevede per l’ultimo periodo dell’anno in corso: conviene quando si prevede un debito inferiore, ma espone a sanzioni se la previsione si rivela sbagliata. Il metodo analitico calcola l’imposta effettivamente dovuta sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Non si versa l’acconto se l’importo è inferiore a 103,29 euro o se nel periodo di riferimento c’era un credito.

Profilo civilistico

L’acconto versato riduce il debito verso l’erario per IVA: si rileva come credito verso l’erario e si compensa con il debito della liquidazione dell’ultimo periodo. A fine esercizio il saldo del conto IVA rappresenta il debito o il credito annuale, iscritto tra i debiti tributari (D.12) o i crediti tributari (C.II.5-bis).

Saldo annuale

Il saldo emerge dalla dichiarazione IVA annuale e si versa entro il 16 marzo, in un’unica soluzione o in rate mensili con maggiorazione di interessi; si può anche differire al termine del saldo delle imposte sui redditi con una maggiorazione. Se la dichiarazione espone un credito, questo si può riportare, compensare o chiedere a rimborso.

Sanzioni e ravvedimento

L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è sanzionato come ogni omesso versamento, e si può regolarizzare con il ravvedimento operoso. Con il metodo previsionale non si applicano sanzioni se l’acconto versato risulta almeno pari all’88% di quanto effettivamente dovuto.

Punti di attenzione

Occorre scegliere il metodo tenendo conto dell’andamento dell’anno e documentare la previsione, se si usa il metodo previsionale.

Iva – Acconto e saldo: esempio di contabilizzazione

Un contribuente mensile aveva a dicembre dell’anno precedente un debito IVA di 20.000 euro. Con il metodo storico versa entro il 27 dicembre un acconto di 17.600 euro, che scomputa dalla liquidazione di dicembre da versare a gennaio.

Registrazioni contabili

Il versamento dell’acconto si rileva in dare di un conto di credito verso l’erario, chiuso con la liquidazione di dicembre. A fine esercizio il conto IVA a debito o a credito rappresenta la posizione annuale: il saldo a debito confluisce nei debiti tributari, il saldo a credito nei crediti tributari. Il versamento del saldo annuale, quando avviene a marzo, estingue il debito iscritto nel bilancio dell’anno precedente.

Contribuenti trimestrali

I contribuenti trimestrali per opzione versano l’IVA con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Per l’ultimo trimestre, non liquidato separatamente, il versamento avviene con il saldo annuale, e l’acconto con il metodo storico si calcola sul saldo della dichiarazione dell’anno precedente.

Regola Fondamentale & Ratio

L'acconto IVA va versato entro il 27 dicembre con uno dei tre metodi ammessi: la scelta incide sul rischio di versamenti insufficienti, da regolarizzare con il ravvedimento operoso.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 25D.Lgs. 74/2000

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione dell’acconto e del saldo

L’acconto IVA versato entro il 27 dicembre va rilevato quale credito verso l’Erario, da portare a detrazione della liquidazione periodica di dicembre o dell’ultimo trimestre: se dalla liquidazione periodica risulta un debito, l’acconto ne riduce l’importo da versare; se risulta un credito, l’acconto si aggiunge a quest’ultimo, confluendo nel credito IVA complessivo dell’anno, gestito secondo le regole ordinarie di utilizzo in compensazione o di richiesta a rimborso.

Riclassificazione dei debiti e crediti IVA a fine esercizio

Alla chiusura dell’esercizio, il debito o il credito IVA risultante dalla liquidazione dell’ultimo periodo, al netto dell’acconto versato, va esposto in bilancio secondo la sua natura, tra i debiti tributari o tra i crediti tributari, senza compensazione con crediti o debiti di natura tributaria diversa dall’IVA, salvo quanto specificamente previsto per la generale esposizione al netto delle compensazioni effettivamente operate o operabili secondo l’OIC 25.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Determinazione dell’acconto secondo i tre metodi alternativi

Il metodo storico determina l’acconto nella misura dell’88% del debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno precedente; il metodo previsionale consente di versare l’88% del debito che si prevede di dover liquidare per l’analogo periodo dell’anno in corso, con il rischio di sanzioni se la previsione risulta insufficiente rispetto al dato consuntivo; il metodo della liquidazione intermedia consente di determinare l’acconto effettuando, alla data del 20 dicembre, una liquidazione straordinaria delle operazioni già registrate, versando l’intero importo che ne risulta dovuto senza l’applicazione della percentuale dell’88%. L’acconto non è dovuto quando il suo importo, calcolato secondo uno dei tre metodi, risulta inferiore a 103,29 euro.

Omesso o insufficiente versamento dell’acconto

L’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA, quando non riconducibile a un errore scusabile nella scelta del metodo previsionale, è sanzionato secondo le regole ordinarie previste per i versamenti tributari, con la possibilità di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, versando la differenza dovuta, la sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione, e gli interessi legali maturati giorno per giorno: la sanzione da ravvedimento, come per ogni altra fattispecie di ravvedimento, resta indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Modalità di versamento del saldo IVA annuale

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale, dovuto se il relativo importo supera 10 euro, può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo, oppure rateizzato con interessi, con ultima rata non oltre il 16 dicembre (D.Lgs. 1/2024); in alternativa, il contribuente può versarlo in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per le imposte dovute in base al modello Redditi, con la maggiorazione di interessi prevista per le somme non compensate con i crediti risultanti da tale modello, oppure rateizzarlo a partire da questa più ampia scadenza, sempre con ultima rata non oltre il 16 dicembre.

Rilevanza penale dell’omesso versamento e dell’indebita compensazione

L’omesso versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo superiore a 250.000 euro, integra il reato di omesso versamento di cui all’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000: dopo le modifiche del D.Lgs. 87/2024 il reato si perfeziona con il mancato pagamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e non si configura se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione; un pagamento intervenuto entro tale data, anche solo parziale fino a ridurre il debito sotto la soglia, esclude la rilevanza penale della condotta. Integra inoltre reato l’indebita compensazione, tramite modello F24, di crediti IVA o di altri tributi per importi superiori a 50.000 euro: in questo caso il reato si perfeziona già al momento della presentazione del modello F24 con la compensazione indebita, e non al successivo momento di presentazione della dichiarazione annuale.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Versamento dell’acconto IVA con metodo storico

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Beta Srl calcola l’acconto IVA con il metodo storico: il debito della liquidazione di dicembre dell’anno precedente era di 20.000 euro, per cui l’acconto dovuto è pari a 17.600 euro (20.000 euro moltiplicati per l’88%).

1. Versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/acconto IVA (C.II.5-bis) 17.600,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 17.600,00
Totale 17.600,00 17.600,00

2. Utilizzo dell’acconto in detrazione dal debito della liquidazione di dicembre

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/IVA, debito da liquidazione (D.12) 17.600,00 -
Erario c/acconto IVA (C.II.5-bis) - 17.600,00
Totale 17.600,00 17.600,00

L’acconto di 17.600 euro, rilevato quale credito verso l’Erario al momento del versamento, viene interamente utilizzato in detrazione del debito risultante dalla liquidazione periodica di dicembre, riducendo l’importo che Beta Srl dovrà effettivamente versare in sede di liquidazione ordinaria del mese.

3. Liquidazione di dicembre e versamento del saldo - 16 gennaio

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/IVA, debito da liquidazione (D.12) 4.400,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 4.400,00
Totale 4.400,00 4.400,00

Se la liquidazione di dicembre evidenzia un debito di 22.000 euro, dopo lo scomputo dell’acconto restano da versare 4.400 euro entro il 16 gennaio. Se l’acconto supera il debito, l’eccedenza diventa un credito da utilizzare nelle liquidazioni successive.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Metodo di calcolo più conveniente. Valutare quale dei tre metodi alternativi risulti più adeguato all’andamento dell’attività dell’anno in corso, tenendo conto del rischio di sanzioni per il metodo previsionale.
  • Soglia minima di versamento. Verificare che l’acconto calcolato superi la soglia di 103,29 euro al di sotto della quale il versamento non è dovuto.
  • Corretta detrazione dell’acconto. Verificare che l’acconto versato sia correttamente detratto dalla liquidazione di dicembre o dell’ultimo trimestre, e non duplicato o omesso.
  • Ravvedimento in caso di insufficiente versamento. In caso di acconto insufficiente, verificare la tempestiva regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Base storica sbagliata per i contribuenti trimestrali

Per chi liquida l'imposta trimestralmente la base del metodo storico non è la liquidazione del quarto trimestre, ma l'imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione annuale, al lordo dell'acconto versato l'anno precedente. Usare il dato periodico, come fanno i contribuenti mensili, porta quasi sempre a un acconto insufficiente e alle relative sanzioni.

Errore ricorrente

Saldo differito senza maggiorazione

Il saldo annuale può essere versato oltre la scadenza ordinaria di marzo insieme alle imposte sui redditi, ma con la maggiorazione prevista per ogni mese o frazione di mese successivo. Differire il pagamento versando solo l'importo originario produce un versamento insufficiente, anche se modesto, che va regolarizzato con il ravvedimento.

Errore ricorrente

Acconto registrato come costo o credito generico

L'acconto versato a dicembre va imputato al conto dell'Erario per IVA e scomputato nella liquidazione dell'ultimo periodo. Registrarlo tra i costi, o in un credito tributario generico che nessuno riconcilia, fa comparire in bilancio un debito IVA più alto del reale e un costo inesistente, mentre in dichiarazione l'acconto rischia di essere dimenticato.