Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Iva – Responsabilità solidale

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Iva – Responsabilità solidale - chi compra un bene da un fornitore che poi non versa l’IVA incassata di solito non corre rischi: l’imposta è un debito del fornitore. Per alcuni beni particolarmente esposti alle frodi, però, l’articolo 60-bis del DPR 633/1972 rende l’acquirente responsabile in solido con il venditore per l’IVA non versata, se ha comprato a un prezzo inferiore al valore normale. La regola serve a scoraggiare le catene di fornitori che vendono sottocosto proprio perché non pagano l’imposta, a danno dell’erario e dei concorrenti onesti.

Quando si applica

La responsabilità riguarda i cessionari che acquistano come soggetti passivi IVA, non i consumatori finali, e solo per i beni individuati dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2005: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prodotti di telefonia e loro accessori, personal computer con componenti e accessori, animali vivi delle specie bovina, ovina e suina e le relative carni. Servono tre condizioni insieme: il bene rientra nell’elenco, il cedente non ha versato l’IVA relativa alla cessione e il prezzo pagato è inferiore al valore normale.

Prova contraria

La presunzione non è assoluta. Il cessionario si libera dimostrando che il prezzo inferiore al valore normale dipende da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, come una promozione, un’obsolescenza o un difetto del bene, oppure da specifiche disposizioni di legge, e che comunque non è collegato al mancato pagamento dell’imposta. Conservare la documentazione delle condizioni di acquisto è quindi la prima forma di tutela.

Profilo civilistico

La semplice esistenza della norma non richiede alcuna rilevazione. Quando l’Amministrazione finanziaria avvia una contestazione e il pagamento diventa probabile, l’impresa accantona al fondo per imposte, anche differite, la stima di quanto potrà essere chiamata a pagare, secondo l’OIC 31, e aggiorna la stima a ogni bilancio in base all’andamento della verifica o del contenzioso. Se il rischio è solo possibile, basta l’informativa in nota integrativa.

Profilo fiscale

L’accantonamento non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, perché non rientra tra gli accantonamenti ammessi dal TUIR. Quando la pretesa si definisce, il pagamento si imputa al fondo, mentre l’eventuale eccedenza del fondo rilasciata a conto economico non concorre al reddito, essendo stata tassata al momento dell’accantonamento.

Rivalsa verso il cedente

Il cessionario che paga l’imposta al posto del cedente ha diritto di rivalsa nei suoi confronti. Il credito si iscrive in bilancio solo se è ragionevolmente recuperabile: nei casi tipici di frode il cedente è insolvente o irreperibile, e il credito va interamente svalutato.

Punti di attenzione

Occorre prestare attenzione agli acquisti di beni dell’elenco a prezzi molto inferiori a quelli di mercato, verificare l’affidabilità del fornitore e documentare le ragioni del prezzo.

Iva – Responsabilità solidale: esempio di contabilizzazione

Una concessionaria acquista dieci auto a un prezzo inferiore del 25% al valore normale da un fornitore che poi non versa l’IVA. A seguito di una verifica, l’Agenzia contesta la responsabilità solidale per 40.000 euro: la concessionaria accantona l’importo al fondo imposte e prepara la prova contraria sulle condizioni dell’acquisto.

Regola Fondamentale & Ratio

Il cessionario risponde in solido per l'IVA non versata dal cedente solo su categorie di beni individuate dal decreto (veicoli, telefonia, PC, animali vivi/carni) e solo se il prezzo è sotto il valore normale; la prova documentale di una causa alternativa esclude la responsabilità.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 60-bis DPR 633/1972D.M. 22/12/2005Art. 105-107 TUIROIC 31

🏛️Principi contabili (OIC)

Accantonamento nel fondo imposte e tasse

In tutti i casi in cui la società può essere chiamata a rispondere in via solidale sulla base di una verifica o di una contestazione avviata dall’Amministrazione finanziaria nel corso dell’esercizio, occorre accantonare le somme potenzialmente addebitabili nel fondo imposte e tasse dello stato patrimoniale passivo, secondo la medesima logica prudenziale che governa le contestazioni relative a obbligazioni tributarie proprie, sia in materia di imposte dirette sia di IVA: la classificazione e la valutazione dell’accantonamento seguono i criteri generali dell’OIC 31 sui fondi per rischi, in base al grado di probabilità della soccombenza.

Aggiornamento della stima nel corso del contenzioso

La stima dell’accantonamento per responsabilità solidale va aggiornata a ogni successiva data di bilancio, tenendo conto dell’evoluzione della verifica o del contenzioso: un’evoluzione favorevole della posizione dell’impresa può giustificare la riduzione o l’eliminazione del fondo, con imputazione della relativa sopravvenienza attiva, mentre un aggravamento della posizione può richiedere un incremento dell’accantonamento originario.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato, il rischio di perdite ulteriori; per le passività possibili, la situazione di incertezza, l’importo stimato o l’impossibilità di stimarlo e il parere dei consulenti. Principio contabile: OIC 31, par. 49.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Presunzione legale e prova contraria

L’articolo 60-bis del DPR 633/1972, introdotto dalla legge 311/2004 (finanziaria 2005) e attuato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2005, pone a carico del cessionario che agisce come soggetto passivo d’imposta – non del consumatore finale – una presunzione relativa di responsabilità solidale per l’IVA non versata dal cedente, limitata alle categorie di beni individuate dal decreto e operante solo quando il corrispettivo pattuito è inferiore al valore normale del bene. Il cessionario vince la presunzione dimostrando documentalmente che il prezzo inferiore trova causa in eventi o circostanze specifiche, obiettivamente riscontrabili, o in disposizioni di legge, e non è quindi collegabile al mancato versamento dell’imposta da parte del cedente; l’Amministrazione finanziaria, dal proprio canto, deve comunque provare il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente prima di rivolgere la pretesa al cessionario. Una volta contestata, la responsabilità solidale così accertata segue, sul piano contabile e fiscale, il trattamento generale dei fondi per rischi descritto nei paragrafi seguenti.

Indeducibilità dell’accantonamento

L’accantonamento al fondo per responsabilità solidale in materia di IVA, al pari degli accantonamenti relativi a contestazioni su obbligazioni tributarie proprie, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, non rientrando tra le fattispecie di accantonamento tassativamente previste come deducibili dagli articoli 105, 106 e 107 del TUIR: l’impresa opera quindi una variazione in aumento pari all’intero importo accantonato nell’esercizio di iscrizione, indipendentemente dal grado di probabilità attribuito alla contestazione.

Effetti della definizione della pretesa

Quando la contestazione per responsabilità solidale si definisce, con esito favorevole o sfavorevole per l’impresa, occorre rideterminare la rilevanza fiscale del fondo precedentemente accantonato: se la pretesa viene meno, la sopravvenienza attiva da storno del fondo non concorre a formare il reddito imponibile, essendo speculare a un accantonamento che non aveva mai generato una deduzione fiscale; se la pretesa viene invece confermata e l’importo dovuto risulta superiore al fondo accantonato, la differenza costituisce un costo di competenza dell’esercizio di definizione, la cui deducibilità segue le regole ordinarie proprie del tributo per cui la responsabilità solidale è stata accertata.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Responsabilità solidale IVA contestata dopo una verifica

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Delta Srl ha acquistato nel 2024 prodotti di telefonia da un fornitore a un prezzo inferiore al valore normale; il fornitore non ha versato l’IVA. A seguito di una verifica conclusa nel 2025, l’Agenzia contesta a Delta la responsabilità solidale per 25.000 euro. Il consulente ritiene probabile la soccombenza, perché la documentazione sul prezzo è debole.

1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Oneri diversi di gestione – Accantonamento imposte indirette (B.14) 25.000,00 -
Fondo per imposte, anche differite (B.2) - 25.000,00
Totale 25.000,00 25.000,00

Trattandosi di un’imposta diversa da quelle sul reddito, l’onere si rileva tra gli oneri diversi di gestione e non nella voce 20. L’accantonamento non è deducibile.

2. Definizione e pagamento - 30 settembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo per imposte, anche differite (B.2) 25.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 25.000,00
Totale 25.000,00 25.000,00

L’IVA pagata per conto del fornitore non è detraibile, perché non si riferisce a un’operazione documentata da fattura con quell’imposta.

3. Credito di rivalsa verso il fornitore - 30 settembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso altri – Fornitore per rivalsa (C.II.5-quater) 25.000,00 -
Fondo svalutazione crediti (rettifica C.II.5-quater) - 25.000,00
Totale 25.000,00 25.000,00

Delta può agire in rivalsa contro il fornitore, ma se questo è irreperibile o insolvente il credito va iscritto e interamente svalutato, oppure non iscritto affatto. L’onere diventa deducibile quando è pagato, nella misura in cui è inerente all’attività.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Tempestività dell’accantonamento. Verificare che l’accantonamento per una potenziale responsabilità solidale sia rilevato già nell’esercizio in cui la verifica o la contestazione si manifesta, e non rinviato alla definizione della controversia.
  • Grado di probabilità. Valutare correttamente il grado di probabilità della soccombenza secondo i criteri dell’OIC 31, aggiornandolo a ogni successiva data di bilancio.
  • Indeducibilità dell’accantonamento. Verificare l’integrale ripresa a tassazione dell’accantonamento per responsabilità solidale, non rientrando tra gli accantonamenti tipizzati dal TUIR.
  • Rideterminazione alla definizione. Verificare la corretta rilevazione della sopravvenienza attiva o del costo aggiuntivo quando la contestazione per responsabilità solidale si definisce per un importo diverso da quello accantonato.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Prova contraria cercata solo dopo la contestazione

Il cessionario può superare la presunzione dimostrando che il prezzo inferiore al valore normale dipende da circostanze oggettive, come stock di fine serie, beni difettosi o promozioni documentate, e non dal mancato versamento dell'IVA. Se queste prove non vengono raccolte al momento dell'acquisto, ricostruirle anni dopo è quasi sempre impossibile.

Errore ricorrente

Acquisti sottocosto da fornitori non verificati

Per i beni rientranti nelle categorie a rischio, acquistare a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato da fornitori nuovi, senza controllare partita IVA, operatività e iscrizione alle banche dati, è la situazione tipica da cui nasce la contestazione. Una verifica documentata della controparte prima dell'acquisto è la prima difesa.

Errore ricorrente

Credito di rivalsa iscritto per l'intero importo

Dopo aver pagato l'imposta non versata dal cedente, il cessionario può rivalersi nei suoi confronti. Tuttavia il fornitore che non ha versato l'IVA è spesso irreperibile o insolvente. Iscrivere il credito di rivalsa al valore nominale, senza valutarne la recuperabilità, sposta a esercizi futuri una perdita già prevedibile.