Inquadramento generale
Noleggio beni - è il canone per usare temporaneamente beni di terzi senza acquistarli: macchinari, attrezzature, ponteggi, muletti, computer, fotocopiatrici, arredi per eventi. Il bene resta del noleggiatore, che di solito ne cura anche la manutenzione.
Il noleggio è comodo per le esigenze temporanee: nei cantieri e nelle manifestazioni, per i picchi di produzione o per provare un macchinario prima di comprarlo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Noleggio di un muletto o di una piattaforma aerea; noleggio di ponteggi in cantiere; fotocopiatrici e stampanti a noleggio; computer a noleggio operativo; attrezzature e arredi per un evento.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura del noleggiatore con il bene noleggiato e il periodo; nei noleggi operativi di lunga durata la fattura è periodica e può comprendere assistenza e manutenzione.
Differenze con conti simili
- Leasing. Nel leasing c’è un’opzione di riscatto e il bene è scelto per essere acquistato alla fine.
- Noleggio automezzi. I veicoli hanno un conto proprio e limiti fiscali specifici.
- Noleggio con operatore. Se il noleggiatore fornisce anche chi manovra il mezzo, può essere un servizio in B.7 (costi per servizi).
Collocazione in bilancio
B.8 (costi per godimento di beni di terzi).
Noleggio a caldo
Se insieme al mezzo il noleggiatore fornisce l’operatore, il contratto può essere un servizio o, nei cantieri, un subappalto con regole proprie.
IRAP
Per le società di capitali il costo iscritto in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il canone è deducibile per competenza, in base al periodo a cui si riferisce (art. 109, c. 2, lett. b, TUIR): conta la maturazione, non la fattura né il pagamento.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. L’IVA addebitata dal fornitore è detraibile (art. 19 DPR 633/1972) se il servizio serve a un’attività che genera operazioni imponibili.
Noleggio beni: esempio di contabilizzazione
Un’impresa edile noleggia una piattaforma aerea per due settimane: 1.400 euro più IVA.
Il canone di noleggio di macchinari e attrezzature è un costo in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) deducibile per competenza, con IVA detraibile.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) i corrispettivi per l’utilizzo di beni materiali e immateriali non di proprietà: canoni di locazione e di noleggio, canoni di leasing, royalties, canoni per licenze d’uso e i relativi oneri accessori.
Competenza
I canoni si rilevano in base al periodo a cui si riferiscono: quelli pagati in anticipo si rinviano con un risconto attivo, quelli maturati e non ancora fatturati si stanziano a fine anno.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il canone è deducibile per competenza, in base al periodo a cui si riferisce (art. 109, c. 2, lett. b, TUIR): conta la maturazione, non la fattura né il pagamento. Il canone anticipato che copre anche l’anno successivo si rinvia con un risconto attivo; quello posticipato di dicembre fatturato a gennaio si rileva come rateo o fattura da ricevere.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
L’IVA addebitata dal fornitore è detraibile (art. 19 DPR 633/1972) se il servizio serve a un’attività che genera operazioni imponibili. La detrazione si esercita, con la fattura ricevuta, al più tardi nella dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta è diventata esigibile; una fattura ricevuta entro il 15 del mese successivo si può detrarre nel mese dell’operazione, salvo che sia dell’anno precedente (art. 1 DPR 100/1998). Con operazioni esenti la detrazione si riduce secondo il pro-rata (art. 19, c. 5, e art. 19-bis). Se il servizio è reso da un fornitore di un altro Paese, UE o extra UE, la fattura arriva senza IVA: si applica l’inversione contabile (art. 7-ter e art. 17, c. 2, DPR 633/1972), integrando la fattura UE o emettendo autofattura per quella extra UE, con annotazione negli acquisti e nelle vendite ed effetto neutro.
Piattaforma aerea noleggiata per un cantiere
Un’impresa edile noleggia una piattaforma aerea per due settimane: 1.400 euro più IVA.
1. Fattura del noleggio - 15 maggio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Noleggio beni (B.8) | 1.400,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 308,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 1.708,00 |
| Totale | 1.708,00 | 1.708,00 |
2. Pagamento del fornitore - 15 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 1.708,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.708,00 |
| Totale | 1.708,00 | 1.708,00 |
3. Stanziamento della fattura da ricevere - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Noleggio beni (B.8) | 700,00 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 700,00 |
| Totale | 700,00 | 700,00 |
Il noleggio di una settimana di dicembre sarà fatturato a gennaio.
Controlli prima della dichiarazione
- Contratto. Verificare l’assenza di opzione di acquisto.
- Risconti. Calcolare la quota dei canoni anticipati che riguarda l’anno successivo.
- Stanziamenti. Stanziare i noleggi non fatturati.
Errori ricorrenti
Leasing trattato come noleggio
Il riscatto cambia la disciplina.
Noleggio a caldo in B.8 (costi per godimento di beni di terzi)
Può essere un servizio.
Canoni di dicembre non stanziati
Il costo scivola.
