Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Pronti contro termine

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Il pronti contro termine è un’operazione finanziaria in cui una parte vende titoli, di solito titoli di Stato o obbligazioni, e contestualmente si impegna a riacquistarli a una data futura a un prezzo prestabilito. Per chi vende è un modo di ottenere liquidità dando i titoli in garanzia; per chi compra è un impiego temporaneo di liquidità, con un rendimento dato dalla differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti. Le banche lo propongono spesso alle imprese per impieghi di breve periodo.

Profilo civilistico

Quando il contratto prevede l’obbligo di retrocessione a termine, l’articolo 2424-bis, quinto comma, del codice civile stabilisce che i titoli restano iscritti nel bilancio del venditore a pronti, perché nella sostanza non ne ha perso i rischi e i benefici. Il venditore iscrive quindi un debito verso l’acquirente per il prezzo incassato; l’acquirente iscrive un credito verso il venditore, e non i titoli. Se invece è prevista solo la facoltà di riacquisto, l’operazione è una vendita vera e propria.

Competenza

L’articolo 2425-bis, terzo comma, stabilisce che i proventi e gli oneri dell’operazione, compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, si rilevano per la quota di competenza dell’esercizio. A fine anno si rilevano quindi i ratei per la parte maturata dello scarto e degli interessi.

Profilo fiscale

Per le imprese i proventi del pronti contro termine concorrono al reddito per competenza. La differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti è assimilata agli interessi; le cedole maturate durante il periodo di possesso spettano economicamente al venditore. Per le persone fisiche non imprenditori i proventi sono redditi di capitale, soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

Profilo IVA

Le operazioni di pronti contro termine sono esenti da IVA, secondo l’articolo 10, n. 4, del DPR 633/1972, come le altre operazioni su titoli.

Punti di attenzione

Occorre leggere con attenzione il contratto per verificare se la retrocessione è obbligatoria o facoltativa, perché ne dipende la rappresentazione in bilancio.

Informativa

La nota integrativa indica, per ciascuna voce di debiti e crediti, l’ammontare relativo a operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine, secondo l’articolo 2427, n. 6-ter.

Pronti contro termine: esempio di contabilizzazione

Un’impresa impiega 500.000 euro in un pronti contro termine a sei mesi, con prezzo a termine di 507.500 euro. Iscrive un credito verso la banca e rileva a fine anno il rateo dello scarto maturato, pari a 5.000 euro se sono trascorsi quattro mesi.

Punto di vista del venditore a pronti

L’impresa che vende i titoli a pronti con obbligo di riacquisto li mantiene nel proprio bilancio, continua a valutarli secondo i criteri ordinari e rileva un debito per il prezzo incassato; lo scarto tra prezzo a termine e prezzo a pronti è per lei un onere finanziario, ripartito per competenza con i ratei passivi e deducibile nei limiti dell’articolo 96 del TUIR.

Per l’acquirente a pronti, invece, lo scarto è un provento finanziario, rilevato per competenza con i ratei attivi.

Regola Fondamentale & Ratio

Nel pronti contro termine con obbligo di rivendita i titoli restano al venditore e l'operazione è un finanziamento: il differenziale tra prezzo a pronti e a termine si ripartisce per competenza.

Riferimenti Normativi Primari:
D.P.R. 633/1972Codice civile, art. 2424-bisCodice civile, art. 2425-bisD.P.R. 633/1972, art. 10

🏛️Principi contabili (OIC)

Iscrizione in bilancio secondo l’obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’articolo 2424-bis, quinto comma, del codice civile, le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore a pronti: ne consegue che, nell’ipotesi di obbligo di rivendita a termine, i titoli non vengono rilevati in bilancio dall’acquirente a pronti, poiché rimangono iscritti nella contabilità della controparte cedente, mentre l’acquirente rileva un credito verso quest’ultima per l’importo corrisposto.

Competenza economica di proventi e oneri

L’articolo 2425-bis, terzo comma, del codice civile dispone che i proventi e gli oneri relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio: l’investitore rileva pertanto la quota di interessi maturata nell’esercizio, distinguendola dall’eventuale scarto tra il prezzo a pronti e quello a termine, quando quest’ultimo non è riconducibile a un provento di natura meramente finanziaria.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Operazioni con obbligo di retrocessione. Distintamente per voce, i crediti e i debiti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6-ter, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Esenzione IVA dell’operazione

Le operazioni di pronti contro termine devono essere fatturate in esenzione da IVA, ai sensi dell’articolo 10, numero 4, del DPR 633/1972, trattandosi di un’operazione di natura finanziaria, pur non rilevando ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità: la base imponibile, ai fini della relativa fatturazione in esenzione, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo a termine e il costo sostenuto a pronti, sicché non si procede alla fatturazione di due distinte operazioni per l’acquisto e per la vendita dei titoli.

Trattamento dello scarto tra prezzo a pronti e prezzo a termine

Quando lo scarto tra il prezzo a pronti e quello a termine risulta positivo per l’investitore, tale componente va tenuto distinto dagli interessi attivi eventualmente maturati nel periodo e concorre autonomamente alla formazione del reddito quale provento finanziario di competenza dell’esercizio; quando invece lo scarto risulta negativo, è consentito all’acquirente a pronti portare tale differenza in compensazione degli interessi attivi maturati nel medesimo periodo, riducendo così il componente positivo di reddito da assoggettare a tassazione.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa investe 96.000 euro in un’operazione di pronti contro termine con obbligo di rivendita, con prezzo a termine di 100.000 euro; alla chiusura dell’esercizio maturano interessi di competenza per 1.500 euro, al netto della ritenuta.

1. Rilevazione dell’investimento a pronti come credito verso la controparte

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per pronti contro termine (C.II.5-quater) 96.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 96.000,00
Totale 96.000,00 96.000,00

Poiché il contratto prevede l’obbligo di rivendita a termine, i titoli non sono rilevati in bilancio dall’impresa investitrice, ma restano iscritti nella contabilità della controparte cedente: l’impresa rileva unicamente il credito verso quest’ultima, integrato a fine esercizio dalla quota di interessi maturata per competenza, fino alla scadenza dell’operazione quando il credito verrà estinto contro l’incasso del prezzo a termine di 100.000 euro.

2. Proventi maturati - 31 dicembre

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per pronti contro termine (C.II.5-quater) 1.500,00 -
Proventi finanziari da pronti contro termine (C.16.d) - 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

Lo scarto tra prezzo a termine e prezzo a pronti, 4.000 euro, matura in proporzione al tempo: alla chiusura ne sono maturati 1.500 euro.

3. Scadenza dell’operazione e incasso

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 98.960,00 -
Crediti tributari – Ritenute subite (C.II.5-bis) 1.040,00 -
Crediti per pronti contro termine (C.II.5-quater) - 97.500,00
Proventi finanziari da pronti contro termine (C.16.d) - 2.500,00
Totale 100.000,00 100.000,00

Alla scadenza la controparte paga il prezzo a termine di 100.000 euro, al netto della ritenuta del 26% sul provento di 4.000 euro, che per l’impresa è un acconto d’imposta.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Distinzione tra obbligo e facoltà di rivendita. Verificare se il contratto preveda l’obbligo o la mera facoltà di rivendita a termine, ai fini della corretta rilevazione contabile come credito o come investimento in titoli.
  • Competenza di interessi e scarto di prezzo. Verificare che la quota di interessi e l’eventuale scarto tra prezzo a pronti e a termine siano stati rilevati per competenza e correttamente distinti tra loro.
  • Corretta fatturazione in esenzione IVA. Verificare che l’operazione sia stata fatturata in esenzione ai sensi dell’articolo 10, numero 4, del DPR 633/1972, sulla sola differenza tra i due prezzi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Vendita e plusvalenza rilevate dal cedente a pronti

Quando il contratto prevede l'obbligo di riacquisto a termine, il cedente non perde i titoli ma ottiene un finanziamento. Rilevare la cessione come vendita, con uscita dei titoli dal bilancio ed emersione di una plusvalenza, rappresenta come realizzato un risultato che non esiste e occulta il debito verso la controparte.

Errore ricorrente

Cedole del periodo attribuite al cessionario

Nei contratti con obbligo di rivendita i titoli restano iscritti nel bilancio del cedente, che continua a rilevarne i proventi, mentre il cessionario iscrive un credito e matura il rendimento pattuito dell'operazione. Registrare le cedole incassate come proventi dei titoli presso il cessionario duplica la rilevazione del rendimento e confonde le due posizioni.

Errore ricorrente

Operazione inclusa nel calcolo del pro rata IVA

Il pronti contro termine è un'operazione esente di natura finanziaria che non rileva ai fini del pro rata di detraibilità. Includere la differenza tra prezzo a pronti e a termine tra le operazioni esenti del denominatore riduce la percentuale di detrazione e fa perdere IVA sugli acquisti che sarebbe interamente detraibile.