Sono un istruttore di danza professionista con partita IVA e codice ATECO specifico per la mia attività. Recentemente ho ricevuto un incarico da un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per tenere dei corsi di danza sportiva. I compensi previsti non supererebbero i 5.000 euro annui. Mi chiedo se, nonostante abbia già una posizione fiscale come libero professionista, possa comunque beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori sportivi per questa specifica attività.
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In risposta al suo quesito, posso confermare che lei ha la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori sportivi, limitatamente ai compensi ricevuti per l’attività di istruttore di danza sportiva presso l’ASD, anche se è titolare di partita IVA con un codice ATECO diverso da quello specifico dei lavoratori sportivi. Questa opportunità è prevista dall’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, che definisce come lavoratore sportivo anche l’istruttore che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo per conto di un soggetto iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per poter usufruire di questo regime agevolato, devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche: lei deve essere tesserato come istruttore e possedere i titoli necessari per svolgere tale attività; il rapporto con l’ASD deve essere formalizzato mediante un incarico scritto; nell’incarico deve essere chiaramente specificato che il committente è un’ASD regolarmente iscritta al Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) e che l’attività svolta è quella di istruttore sportivo nelle discipline riconosciute della danza sportiva. Se tutte queste condizioni sono rispettate, il compenso ricevuto per questa attività rientra nel regime speciale dei “5.000 euro”, godendo quindi dell’esenzione fiscale. Tuttavia, essendo lei titolare di partita IVA e svolgendo presumibilmente anche altre attività al di fuori del regime sportivo, è fondamentale che adotti alcune precauzioni per una corretta gestione fiscale. In particolare, è consigliabile affiancare al suo codice ATECO principale anche il codice specifico degli istruttori sportivi (85.51.00), come indicato nella FAQ n. 37 dell’Agenzia delle Entrate.
Questo permetterà di tenere separati gli incassi delle due attività, distinzione necessaria per due motivi principali: in caso di controlli fiscali, sarà immediatamente chiara la doppia attività svolta; in sede di dichiarazione dei redditi, l’accesso al regime agevolato dei lavoratori sportivi si applicherà solo ai corrispettivi relativi all’attività sportiva, identificati dal codice ATECO specifico. La corretta separazione delle attività nel modello di dichiarazione dei redditi, che prevede la possibilità di utilizzare più righe indicando separatamente più codici attività e i relativi ricavi, è essenziale per una gestione fiscale trasparente e conforme alle normative vigenti. In questo modo, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’attività di istruttore sportivo mantenendo al contempo la sua posizione di libero professionista per le altre attività svolte.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.