Sono un istruttore sportivo che svolge attività di personal trainer con partita IVA. Vorrei sapere se posso beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal recente decreto legislativo sullo sport anche per le prestazioni che effettuo direttamente a clienti privati, al di fuori di associazioni o società sportive. Come devo comportarmi dal punto di vista fiscale?
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Il decreto legislativo n. 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità in materia di lavoro sportivo, ma le agevolazioni fiscali e previdenziali non si applicano indistintamente a tutte le attività svolte da un istruttore sportivo. L’art. 25 del decreto specifica chiaramente che per essere considerata “sportiva” e quindi rientrare nel regime agevolato, l’attività deve essere esercitata “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a., o di altro soggetto tesserato“. Questo significa che le prestazioni erogate direttamente a clienti privati non rientrano in questo ambito e sono soggette al regime fiscale ordinario.
È quindi fondamentale che l’istruttore sportivo con partita IVA tenga ben distinte le due tipologie di operazioni. I compensi per prestazioni ad associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.) o società sportive dilettantistiche (s.s.d.) o ad atleti tesserati rientrano nello speciale regime agevolato. Al contrario, le prestazioni effettuate a favore di enti non sportivi (come palestre commerciali, centri vacanze, alberghi) o a favore di privati non tesserati, sono soggette al regime ordinario.
Per gestire correttamente questa situazione, è consigliabile utilizzare due diverse numerazioni in sede di fatturazione elettronica, in modo da poter indicare correttamente i due totali distintamente in dichiarazione dei redditi. Questo approccio permetterà di beneficiare delle agevolazioni fiscali per le attività che ne hanno diritto, mantenendo al contempo una corretta gestione fiscale per le prestazioni soggette al regime ordinario.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.