Sono un ex collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepiva compensi sportivi ex art. 67 TUIR presso una società sportiva dilettantistica. Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, il mio inquadramento è stato convertito in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Ora sto valutando di aprire una partita IVA e mi chiedo se sia possibile optare per il regime forfettario, considerando la mia recente storia lavorativa nel settore sportivo.
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La possibilità di accedere al regime forfettario dopo l’apertura della partita IVA dipende principalmente dalla natura e dalla continuità delle prestazioni che il lavoratore svolgerà in futuro. Secondo quanto indicato nella normativa vigente, se dopo l’apertura della partita IVA l’attività verrà svolta prevalentemente nei confronti di soggetti diversi da quello con cui si è intrattenuto il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo, sarà possibile avvalersi del regime forfettario.
Questo scenario presuppone una discontinuità significativa rispetto alla precedente collaborazione e l’ampliamento della propria clientela. Tuttavia, se le prestazioni professionali continueranno ad essere erogate prevalentemente nei confronti della stessa società sportiva dilettantistica con cui si è intrattenuto il rapporto di co.co.co. nei due periodi d’imposta precedenti all’apertura della partita IVA, la possibilità di usufruire del regime forfettario è preclusa. Questa limitazione deriva dal fatto che le collaborazioni coordinate e continuative previste dalla riforma del lavoro sportivo sono considerate a tutti gli effetti rapporti di lavoro, e la normativa sul regime forfettario esclude espressamente l’accesso a tale regime agevolato per chi svolge l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due anni precedenti.
È importante sottolineare che, indipendentemente dalla possibilità di accedere al regime forfettario, il professionista può comunque aprire una partita IVA in regime ordinario. Questa scelta comporta adempimenti e costi di gestione più onerosi, oltre all’assoggettamento a IVA al 22% dei compensi. Nel caso in cui la società sportiva dilettantistica operi in “regime 398”, non potrà recuperare l’IVA, che diventerà quindi un costo aggiuntivo. La decisione di aprire una partita IVA e la scelta del regime fiscale più appropriato richiedono una valutazione attenta delle prospettive lavorative future e una consulenza professionale per ottimizzare la propria posizione fiscale nel rispetto della normativa vigente.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.