Inquadramento generale
Resi e retrovendite - una vendita non sempre si conclude definitivamente con la consegna. Il cliente può restituire la merce perché difettosa, non conforme all’ordine o perché il contratto gli consente di renderla se invenduta; oppure le parti possono decidere successivamente, con un nuovo accordo, di annullare in tutto o in parte l’operazione. Per il venditore il reso riduce il ricavo e riporta i beni in magazzino, e ai fini IVA consente di recuperare l’imposta con una nota di variazione, ma a condizioni diverse secondo la causa e il tempo trascorso.
Profilo civilistico
Il reso si rileva con una nota di credito che riduce i ricavi delle vendite (A.1, ricavi delle vendite e delle prestazioni), non come costo. I beni rientrati tornano tra le rimanenze e si valutano con i criteri ordinari: se sono danneggiati o invendibili, al valore di realizzo. A fine esercizio occorre verificare che le note di credito relative ai resi ricevuti siano state emesse o stanziate, per non sovrastimare ricavi e crediti.
Profilo IVA
L’articolo 26 del DPR 633/1972 consente al cedente di emettere una nota di variazione in diminuzione e recuperare l’IVA quando l’operazione viene meno, in tutto o in parte, per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o cause simili, o per sconti e abbuoni previsti contrattualmente. Se invece la variazione deriva da un sopravvenuto accordo tra le parti, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo entro un anno dall’operazione originaria. Oltre questo termine, e se il reso non era previsto dal contratto, l’imposta non si recupera con la nota di variazione.
Retrovendita
Quando i beni tornano al venditore non per effetto dello scioglimento del contratto originario, ma di un nuovo contratto con cui il cliente li rivende, si ha una retrovendita: è una nuova cessione, che il cliente, se soggetto passivo, fattura con IVA al venditore originario.
Profilo fiscale
Ai fini delle imposte sui redditi il reso riduce i ricavi dell’esercizio in cui è certo nella sua esistenza e determinabile nell’ammontare; se è noto prima della chiusura dei conti e riguarda vendite dell’esercizio, va stanziato nel bilancio dell’esercizio della vendita.
Punti di attenzione
Occorre distinguere con cura il reso dalla retrovendita, e verificare il titolo in base al quale si emette la nota di variazione, perché una nota emessa oltre i termini non consente di detrarre l’imposta.
Informativa
Non è richiesta informativa specifica, salvo che i resi siano rilevanti e incidano in modo significativo sui ricavi.
Resi dal lato dell’acquirente
Il cliente che restituisce la merce registra la nota di credito ricevuta a riduzione degli acquisti e, se aveva detratto l’IVA, la riversa annotando la nota nel registro degli acquisti o in quello delle vendite, secondo le istruzioni del proprio sistema contabile.
Resi e retrovendite: esempio di contabilizzazione
Un cliente restituisce a febbraio merce acquistata a dicembre per 10.000 euro più IVA perché non conforme all’ordine. Il venditore emette una nota di credito di 12.200 euro, recupera 2.200 euro di IVA e riporta la merce in magazzino. Se il reso fosse noto prima della chiusura dei conti, andrebbe stanziato nel bilancio dell’anno della vendita.
Per i resi il recupero dell'IVA dipende dal tempo e dal titolo: entro l'anno il cedente può sempre emettere la nota di variazione, oltre l'anno solo se il reso era previsto dal contratto; altrimenti è una nuova vendita.
Principi contabili (OIC)
Corretta quantificazione del magazzino in caso di reso
Nel caso di restituzione da parte di un cliente di tutti i beni o di parte di essi, regolarmente fatturati alla cessione, occorre verificare che sia stata emessa la nota di accredito, anche ai fini di una corretta quantificazione delle rimanenze di magazzino, che devono essere incrementate per riflettere il rientro fisico dei beni resi: nel caso di retrovendita, cioè quando il reso avviene oltre l’anno per accordo sopravvenuto tra le parti, il comportamento contabile è analogo a quello di una normale cessione, con la rilevazione di un autonomo acquisto da parte del cedente originario.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Metodi di rilevazione dei ricavi. Se rilevanti: la stima dei corrispettivi variabili, il metodo di allocazione del prezzo alle singole prestazioni e la misura dello stato di avanzamento dei servizi. Principio contabile: OIC 34, par. 37.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato, il rischio di perdite ulteriori; per le passività possibili, la situazione di incertezza, l’importo stimato o l’impossibilità di stimarlo e il parere dei consulenti. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Regime IVA differenziato secondo il tempo trascorso
Ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, per i resi effettuati entro un anno dall’operazione originaria, solo il cedente ha diritto di emettere nota di variazione in diminuzione, assoggettata a IVA, potendo peraltro limitarsi a emettere una nota di variazione senza il recupero dell’IVA già assolta; per i resi successivi all’anno previsti dalle originarie condizioni contrattuali, il cedente conserva i medesimi diritti; per i resi successivi all’anno derivanti invece da un accordo sopravvenuto tra le parti, il cedente non ha diritto di emettere nota di variazione con recupero dell’IVA, e sarà l’originario acquirente, se soggetto passivo, a dover emettere una regolare fattura con IVA per la retrovendita.
Cause di estinzione del contratto e nota di variazione
Al verificarsi di una causa di estinzione del contratto in relazione al quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura, il soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l’imposta senza necessità di un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi della causa: è tuttavia necessario che la registrazione della variazione e della sua causa avvenga nei registri IVA secondo le ordinarie modalità previste dal DPR 633/1972. Per i commercianti al minuto che vendono con emissione di scontrino, è consentita l’emissione di un buono sconto da utilizzare in un successivo acquisto, detraendo l’importo del reso dal successivo scontrino senza problemi quando i corrispettivi sono ventilati, riferiti a beni con la medesima aliquota IVA di quelli oggetto del reso.
Rilevazione di un reso di merce entro l’anno con nota di variazione
Un cliente restituisce merce del valore di 2.000 euro più IVA al 22%, regolarmente fatturata quattro mesi prima; il cedente emette nota di variazione in diminuzione recuperando l’IVA.
Fattura di vendita originaria - quattro mesi prima
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti (C.II.1) | 2.440,00 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 2.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
1. Rilevazione della nota di variazione per il reso di merce
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Resi su vendite (A.1) | 2.000,00 | - |
| IVA c/vendite (D.12) | 440,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
Il cedente recupera l’IVA di 440 euro tramite la nota di variazione in diminuzione, essendo il reso avvenuto entro l’anno dall’operazione originaria; la merce resa va contestualmente incrementata nelle rimanenze di magazzino, per la corretta rappresentazione delle giacenze a fine esercizio.
2. Merce resa a fine esercizio
La merce rientrata e non ancora rivenduta si comprende nell’inventario delle rimanenze finali al costo, o al minor valore di realizzo se danneggiata; con il metodo delle rimanenze di fine esercizio non serve una scrittura autonoma per il rientro. Il credito verso il cliente si è chiuso con la nota di credito, perché la fattura originaria non era ancora stata pagata; se lo fosse stata, la società avrebbe rimborsato il cliente.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica del termine di un anno. Verificare se il reso sia avvenuto entro o oltre l’anno dall’operazione originaria, ai fini del corretto regime di variazione IVA applicabile.
- Distinzione tra previsione contrattuale e accordo sopravvenuto. Verificare, per i resi oltre l’anno, se il diritto di reso fosse previsto dalle condizioni contrattuali originarie o derivi da un accordo successivo.
- Emissione della nota di accredito. Verificare che sia stata emessa la nota di accredito per ogni restituzione di beni fatturati, con corretto aggiornamento delle rimanenze di magazzino.
- Corretta gestione dei buoni sconto per i commercianti al minuto. Verificare che il buono sconto emesso a fronte di un reso sia riferito a beni con la medesima aliquota IVA, in presenza di corrispettivi ventilati.
Errori ricorrenti
Merce resa lasciata fuori dal magazzino
La nota di accredito viene emessa ma i beni rientrati non vengono caricati in inventario, oppure vengono caricati al prezzo di vendita anziché al costo. Il risultato è un magazzino sottostimato o gonfiato del margine. Il reso va registrato sia in contabilità generale sia nelle scritture di magazzino, al costo originario e tenendo conto dello stato effettivo dei beni restituiti.
Resi attesi dopo la chiusura ignorati
Quando il contratto riconosce al cliente un diritto di reso e l'esperienza storica mostra percentuali di restituzione significative, il ricavo dell'esercizio non può essere rilevato per intero come se nessun bene dovesse tornare. Registrare i resi solo quando avvengono, nell'esercizio successivo, sovrastima i ricavi di chiusura; la stima va fondata sui dati storici e aggiornata a ogni bilancio.
Reso trattato come nuovo acquisto dal cliente
Il cliente che restituisce la merce a volte emette una propria fattura di vendita al fornitore, invece di ricevere dal fornitore una nota di variazione. In questo modo l'operazione originaria resta intatta e si crea una seconda operazione imponibile, con doppia IVA e costi e ricavi gonfiati per entrambe le parti. Il reso di beni ancora nella disponibilità del cliente si gestisce con la variazione in diminuzione.
