Inquadramento generale
Soci c/liquidazione - è il debito verso il socio che esce dalla società per recesso, esclusione o morte, per il valore di liquidazione della sua quota o delle sue azioni, o verso i soci per le somme da restituire con una riduzione del capitale. Nasce con l’evento che dà diritto alla liquidazione.
Nella S.r.l. La quota del socio receduto si rimborsa prima tramite acquisto degli altri soci o di un terzo, poi con riserve disponibili, infine con riduzione del capitale.
Cosa ci rientra
- Esempi. Rimborso della quota al socio receduto; liquidazione agli eredi del socio defunto; riduzione del capitale esuberante.
- Cosa non ci rientra. Dividendi deliberati (Soci c/dividendi); finanziamenti dei soci da restituire (D.3, debiti verso soci per finanziamenti).
Come riconoscerlo nei documenti
Dichiarazione di recesso, relazione di stima del valore della quota, delibera di riduzione del capitale.
Differenze con conti simili
- Soci c/dividendi. Riguarda utili deliberati.
- Debiti verso soci per finanziamenti. Sono prestiti.
Collocazione in bilancio
Passivo D.14 (altri debiti).
Termine
Nella S.r.l. Il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso.
Riserve di capitale
La parte del rimborso che deriva da riserve di capitale non è utile per il socio, ma riduce il costo della partecipazione.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il rimborso non è un costo per la società.
- IRAP. Il rimborso della quota riguarda il patrimonio netto: non incide sulla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. La liquidazione della quota riguarda il rapporto sociale, non una cessione o una prestazione: è fuori campo IVA e non richiede fattura.
Soci c/liquidazione: esempio di contabilizzazione
Un socio recede: la sua quota vale 40.000 euro, di cui 10.000 di capitale e 30.000 di riserve; la società la rimborsa usando le riserve.
Quando un socio recede o è escluso, la quota da rimborsare diventa un debito in D.14 (altri debiti); per il socio la parte che supera il costo della partecipazione è un utile tassato.
Principi contabili (OIC)
Altri debiti
La voce D.14 è residuale: accoglie i debiti che non trovano posto nelle voci precedenti, come quelli verso dipendenti, amministratori, sindaci, soci per dividendi e depositi cauzionali ricevuti.
Patrimonio netto
L’OIC 28 prevede che il rimborso riduca il patrimonio netto per l’importo pagato al socio.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il rimborso non è un costo per la società. Per il socio la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione è utile (art. 47, c. 7, TUIR): se è persona fisica non imprenditore, la società opera la ritenuta del 26% su quella parte.
IRAP
Il rimborso della quota riguarda il patrimonio netto: non incide sulla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
La liquidazione della quota riguarda il rapporto sociale, non una cessione o una prestazione: è fuori campo IVA e non richiede fattura.
Recesso di un socio di S.r.l.
Un socio recede: la sua quota vale 40.000 euro, di cui 10.000 di capitale e 30.000 di riserve; la società la rimborsa usando le riserve.
1. Debito verso il socio receduto - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I del passivo) | 10.000,00 | - |
| Riserva straordinaria (A.VI del passivo) | 30.000,00 | - |
| Soci c/liquidazione (D.14) | - | 40.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
La quota vale 40.000 euro: 10.000 di capitale e 30.000 di riserve di utili.
2. Pagamento con ritenuta - 15 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Soci c/liquidazione (D.14) | 40.000,00 | - |
| Erario c/ritenute su redditi di capitale (D.12) | - | 7.800,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 32.200,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
Il costo fiscale della partecipazione del socio è 10.000 euro: i 30.000 in più sono utili, con ritenuta del 26%.
3. Versamento con F24 - 16 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute su redditi di capitale (D.12) | 7.800,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 7.800,00 |
| Totale | 7.800,00 | 7.800,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Valutazione. Documentare il valore di liquidazione.
- Costo fiscale del socio. Farsi comunicare il costo fiscale della partecipazione.
- Termine. Rispettare i 180 giorni.
Errori ricorrenti
Rimborso senza ritenuta sulla parte di utile
Si applica il 26%.
Riserve di capitale tassate
Riducono il costo della partecipazione.
Riduzione del capitale senza procedura
Serve la tutela dei creditori.
