Dimissioni amministratore: effetti, Registro imprese e consegne
Le dimissioni dell’amministratore sono un atto unilaterale, ma diventano efficaci solo con destinatari, prova della ricezione e verifica della composizione residua dell’organo. Nelle S.p.A. si applica l’art. 2385 c.c.; nelle S.r.l. rilevano statuto e analogia, mentre nelle società di persone operano anche le regole sul mandato, con possibili responsabilità per assenza di giusta causa o preavviso. La cessazione va iscritta al Registro delle imprese e accompagnata da consegne: fino all’efficacia restano poteri e doveri, senza cancellare le responsabilità maturate.
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