Agevolazioni fiscali Asd dipendono dall’attività in concreto
La Cgt Puglia conferma le agevolazioni fiscali a un'Asd di nuoto: conta l'attività svolta in concreto, non solo l'oggetto statutario.
Rapporti di lavoro e adempimenti previdenziali per imprese ed enti: forme contrattuali, assunzioni e cessazioni, contribuzione INPS e premi INAIL, gestione di malattia, maternita, infortuni e ammortizzatori sociali. Analizziamo collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo occasionale, tirocini e appalti di manodopera, con i profili di responsabilita solidale. Guide operative su costo del lavoro, agevolazioni contributive, LUL e adempimenti mensili verso enti e amministrazione finanziaria.
La Cgt Puglia conferma le agevolazioni fiscali a un'Asd di nuoto: conta l'attività svolta in concreto, non solo l'oggetto statutario.
Con la circolare 7/E del 7 agosto 2026, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l’Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale.
Quando un’associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.
A tre anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il primo documento di prassi organico sul D.Lgs. 36/2021. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 risponde a sette quesiti che il settore aspettava dal 2023 e lo fa in modo tutt’altro che uniforme: tre aperture mai messe per iscritto prima, due chiusure che smentiscono prassi operative ormai diffuse, una conferma che complica la gestione dei volontari e una ricognizione normativa.
Per l’Iva enti associativi il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell’art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall’art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2036: lo dispone l’art. 6 del.
Dal 7 giugno 2026 è in vigore il D.Lgs. 96/2026, che recepisce la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva e non prevede alcuna esenzione per il settore sportivo: anche una piccola associazione dilettantistica con un solo lavoratore subordinato deve rispettare gli obblighi su annunci trasparenti, divieto di chiedere la retribuzione pregressa e diritto di informazione dei lavoratori. È nel calcio, dove il divario tra stipendi maschili e femminili resta tra i più ampi in assoluto, che la norma si scontra con un limite tecnico non secondario.
Chi compila per la prima volta il Quadro RR come lavoratore sportivo autonomo del settore dilettantistico rischia di applicare, per abitudine, la logica pensata per i professionisti ordinari iscritti alla Gestione separata: sbaglierebbe, perché la Sezione III segue un percorso proprio, che parte dai compensi lordi incassati nell’anno e non dal reddito netto. Il commento guida alla corretta compilazione dei quadri della dichiarazione, evidenziando le criticità operative e i controlli preventivi.
Sponsorizzare un’associazione sportiva dilettantistica sembra un’operazione fiscalmente blindata, ma non lo è sempre. La legge – oggi l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del vecchio art. 90, comma 8, della legge 289/2002 – riconosce una presunzione assoluta di deducibilità entro 200.000 euro annui, ma solo se il rapporto ha davvero natura pubblicitaria e non si riduce a un sostegno economico senza controprestazione.