Il cessionario diligente bonus edilizi sfugge alla colpa grave
Chi acquista un credito da bonus edilizi non risponde in solido per la sua inesistenza solo perché il credito è contestato: la responsabilità tributaria richiede dolo o colpa grave. La documentazione prevista dall'articolo 121 del DL 34/2020 è un presidio decisivo e, senza dolo, esclude la responsabilità fiscale. Restano distinti i profili penali: l'articolo 10-quater del DLgs 74/2000 può rilevare se l'acquirente ha accettato il rischio dell'illecito. Prima dell'acquisto occorre verificare origine, lavori, pagamenti e controlli, conservando prove della diligenza.
