Finanziamenti soci postergati anche con canoni non riscossi
La Cassazione considera finanziamento soci, e quindi soggetto a postergazione, anche il credito per canoni di locazione non riscossi quando il socio lascia liquidità nella società in squilibrio patrimoniale. L’ordinanza 13672/2026 privilegia la funzione economica sulla forma: non occorre un prestito in denaro, se la mancata riscossione ha sostenuto l’impresa. Il principio può operare anche nella s.a.s., incluso il socio accomandante. Il credito resta dopo quelli dei creditori esterni, incidendo su recupero e responsabilità di amministratori e consulenti.
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