27feb 2026
Quesitario Enti sportivi
Il lavoratore sportivo che avvia un’attività autonoma in regime forfettario deve verificare se la provenienza da una collaborazione con la stessa ASD determina la causa ostativa prevista per i rapporti con il precedente datore o committente. La valutazione richiede di distinguere la natura effettiva del rapporto, la continuità dell’attività e il superamento delle soglie fiscali e contributive applicabili. Prima di deliberare o pagare il compenso, ASD e SSD devono coordinare contratto, qualifica del collaboratore, adempimenti nel RASD e comunicazioni obbligatorie.
25feb 2026
IVA
Dopo la sentenza T-689/24 del Tribunale UE, l’Italia si prepara a riconoscere la retro imputabilità dell’IVA sulle fatture di acquisto, superando i limiti temporali oggi previsti dalla disciplina nazionale. Il viceministro Leo ha annunciato un adeguamento in tempi brevi, anche in vista del Testo Unico IVA del 2027, ma il recepimento non è ancora completato. Nel frattempo il contribuente può invocare direttamente i principi della pronuncia, valutando caso per caso effetti, documentazione e compatibilità con registrazione, dichiarazione e versamenti.
25feb 2026
Enti terzo settore
La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 fornisce i primi chiarimenti organici sul regime fiscale degli enti del Terzo settore, ormai pienamente operativo per la maggior parte degli ETS dal 1° gennaio 2026. ODV, APS, fondazioni, enti filantropici e cooperative sociali devono distinguere le attività svolte, applicare il test di non commercialità e quello di prevalenza, e valutare contributi, raccolta fondi, beni strumentali e regimi forfetari. Il CTS coordina le proprie regole con il TUIR, mentre il precedente regime Onlus è definitivamente superato.
24feb 2026
Enti terzo settore
Per gli enti del Terzo settore la non commercialità prevista dall’articolo 79 del Codice rileva sul piano reddituale, ma non modifica i presupposti dell’IVA. ODV, APS, fondazioni ed enti filantropici devono quindi applicare le regole ordinarie del DPR 633/1972, verificando natura dell’operazione, soggettività e territorialità, anche quando i proventi di un’attività di interesse generale non concorrono all’IRES. Restano inoltre da considerare il regime forfetario dell’articolo 86 per ODV e APS e la disciplina transitoria delle ex ONLUS.
19feb 2026
Dichiarazione IVA
Nel passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, la rettifica della detrazione IVA non beneficia di una semplificazione generale: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle istruzioni IVA 2026 che la regola soppressa dal D.Lgs. 186/2025 non si applicava ai forfetari e non può essere invocata per il cambio di regime. Lavoratori autonomi, professionisti e ditte individuali devono quindi verificare beni, servizi, periodi e quote interessate, applicando il meccanismo previsto dal D.P.R. 633/1972 e conservando il calcolo che determina l’IVA da rettificare.
16feb 2026
IVA
Il professionista che applica il regime forfetario non deve passare automaticamente al regime ordinario se espone l’IVA per errore, ma deve correggere il documento. La soluzione è emettere una nota di credito, preferibilmente entro tre mesi, stornando l’imposta indicata e riemettendo la fattura senza addebito IVA, secondo la Legge 190/2014. Se l’IVA è già stata versata o dichiarata, occorre sistemare anche quei versamenti e valutare il ravvedimento. La rettifica tempestiva riduce rischi sanzionatori e rende coerenti fattura, contabilità e adempimenti.
11feb 2026
Regime forfetario
Il superamento di 85.000 euro di compensi può far decadere dal regime forfettario anche quando l’eccedenza deriva da somme ricevute per errore e poi restituite al committente. Secondo la risposta 26/E del 2025, ai fini della soglia rileva quanto è stato percepito nel periodo, non il fatto che il pagamento sia risultato successivamente non dovuto. La restituzione non annulla quindi il superamento né evita l’uscita dal regime e i relativi adempimenti. Professionisti e ditte individuali devono controllare incassi e documentazione prima di applicare l’agevolazione.
4feb 2026
Resto al SUD 2.0
Per le agevolazioni Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord, Invitalia ha sostituito la FAQ n. 6 e ora ammette tra le spese agevolabili anche l’IVA indetraibile. La possibilità riguarda quindi la parte d’imposta che il beneficiario non può recuperare secondo le regole del sistema IVA, mentre resta necessario dimostrare correttamente l’indetraibilità e collegare la spesa al progetto finanziato. Piani di spesa, fatture e rendicontazione devono essere coerenti con i requisiti della misura e pronti ai controlli, per evitare contestazioni sull’ammissibilità.