Benefici fiscali ASD solo con un reale fine non lucrativo: la Cassazione chiarisce i requisiti
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31924 dell’11 dicembre 2024, ha ribadito che i vantaggi tributari riservati alle associazioni sportive dilettantistiche non sono attribuiti in automatico, ma vanno riconosciuti solo a quegli enti che, dietro il rispetto di alcuni requisiti formali, dimostrino un’effettiva attività non lucrativa. Le regole previste dall’articolo 1 della legge 398/1991, dunque, non si limitano ai profili cartacei: occorre fornire prove sostanziali di un autentico spirito dilettantistico e di un’assenza reale di fini commerciali.
