Visto di conformità IVA valido anche se firma e invio dichiarazione non coincidono
La mancata coincidenza tra il professionista che appone il visto di conformità IVA e il soggetto che trasmette la dichiarazione non basta a recuperare un credito effettivo, documentato e non contestato. Le pronunce del 2025 delle Corti tributarie di Bari e Lombardia, insieme agli orientamenti della Cassazione, convergono nel considerare l’irregolarità meramente formale quando il visto è rilasciato da un professionista abilitato. Il recupero resta invece legittimo se il credito è inesistente o se mancano abilitazione, documentazione o altri requisiti sostanziali.
