Ritenuta agenzie viaggio: nuovo stop solo sulla biglietteria
Dal 1° maggio 2026 l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio viene circoscritto alla vendita, emissione, prenotazione e intermediazione dei documenti relativi al trasporto di persone, secondo il decreto-legge 38/2026 modificato in Parlamento. L’agevolazione non copre le altre attività: sulle relative provvigioni la ritenuta continua ad applicarsi, considerando il momento del pagamento. Mandanti e intermediari devono distinguere le operazioni, calcolare l’importo e versare con F24 e codice tributo 1040.
