Sospensione feriale dei termini nel processo tributario
Dal 1° al 31 agosto 2026 la sospensione feriale blocca i termini processuali del contenzioso tributario, compreso quello per il ricorso, ma non congela di regola gli adempimenti amministrativi né i pagamenti con scadenza autonoma. Vanno distinti il termine dalla notifica dell’atto e quello per l’impugnazione dalle scadenze di cartelle, istituti deflativi e versamenti. Restano possibili le richieste cautelari; la pausa va coordinata con la sospensione procedimentale fino al 4 settembre e con i termini a ritroso. È essenziale conservare le prove della tempestività.
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