Controllo formale sugli oneri deducibili e detraibili: regole, termini, ravvedimento e rateazione
Il controllo formale previsto dall’art. 36-ter del DPR 600/1973 consente all’Agenzia di verificare documenti, detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti dichiarati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione. Alla richiesta dell’ufficio il contribuente dispone ordinariamente di 30 giorni e, prima degli esiti, può correggere la posizione con il ravvedimento operoso. Se emerge maggiore imposta, la sanzione del 30% scende al 20% pagando entro 30 giorni dalla comunicazione, anche a rate: sono ammesse fino a 20 rate trimestrali.
