Cessione d’azienda: il cessionario risponde solo se il debito è iscritto
Nella cessione d’azienda, l’acquirente risponde solidalmente dei debiti anteriori solo quando questi sono inerenti all’azienda trasferita e risultano dai libri contabili obbligatori del cedente. La mera conoscenza del debito acquisita per altre vie non basta, secondo l’ordinanza della Cassazione n. 20054 del 16 giugno 2026, che conferma la funzione costitutiva dell’iscrizione richiesta dall’art. 2560, comma 2, c.c. Restano possibili, se ne ricorrono i presupposti, rimedi diversi dalla responsabilità prevista per il cessionario.
