17lug 2026
Dichiarazione IVA
La dichiarazione Iva relativa al 2025, non trasmessa entro il 30 aprile 2026, può essere presentata tardivamente entro il 29 luglio, cioè entro novanta giorni, beneficiando del ravvedimento operoso e della sanzione ridotta a 25 euro. Se manca un versamento, occorre regolarizzare separatamente l’imposta e gli interessi. Dal 30 luglio la dichiarazione è omessa: il ravvedimento sulla dichiarazione non è più utilizzabile e la sanzione può arrivare al 120% dell’imposta dovuta, salvo le regole specifiche per chi ha effettuato soltanto operazioni senza debito d’imposta.
13lug 2026
Accertamento fiscale
L’acquiescenza consente di definire un avviso di accertamento pagando imposte, interessi e sanzioni entro il termine per ricorrere, con le sanzioni ridotte a un terzo. La scelta rende però definitiva la pretesa e impedisce di far valere in seguito errori di calcolo, vizi di notifica o altri motivi che avrebbero potuto ridurre il debito. Prima del versamento occorre verificare la motivazione dell’atto, il cumulo giuridico, gli effetti su contributi previdenziali e possibili profili penali, quindi confrontare il costo effettivo con adesione e ricorso.
1lug 2026
Contenzioso
Dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso può applicare il cumulo giuridico alle violazioni tributarie, sostituendo la somma aritmetica con la sanzione della violazione più grave, aumentata e poi ridotta secondo i tempi del ravvedimento. Il calcolo resta separato per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo; sono escluse le violazioni di pagamento e le indebite compensazioni. La convenienza rispetto alla definizione agevolata dipende dalla tempestività e dalla completezza della regolarizzazione, che deve includere tributo, sanzione e interessi.
26giu 2026
Riscossione
La cartella emessa senza avviso bonario può essere valida quando l’ufficio riscuote soltanto imposte dichiarate e non versate: nell’ordinaria liquidazione, l’omissione è un’irregolarità e non annulla l’atto. L’avviso diventa invece rilevante se l’Amministrazione corregge dati, riduce crediti o disconosce detrazioni, perché la pretesa non coincide più con il dichiarato e il contribuente può contestare la lesione del contraddittorio. Va distinta l’invalidità dalla perdita della sanzione ridotta a un terzo del minimo, spesso la conseguenza pratica più importante.
22mag 2026
Riscossione
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, conferma la prescrizione ordinaria decennale per imposte sui redditi, IVA e IRAP, quando manca una disposizione speciale. Il termine non si estende automaticamente a ogni voce del carico: sanzioni e interessi seguono di regola la prescrizione quinquennale. Contribuenti, imprese e professionisti devono esaminare separatamente capitale, sanzioni e interessi negli atti e nell’estratto di ruolo, verificando decorrenza, interruzioni e validità delle notifiche prima di valutare la difesa.
5mag 2026
Reverse Charge
Il D.Lgs. 87/2024, efficace dal 1° settembre 2024, gradua le sanzioni del reverse charge in base alla condotta: l’omissione di adempimenti con operazione registrata può costare fino a 10.000 euro, mentre l’operazione occultata comporta il 5% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro. L’errata applicazione del regime espone cedente e cessionario a sanzioni fisse, la detrazione indebita al 70% dell’importo non spettante e la frode alle misure proporzionali, dal 90% al 180%. La regolarizzazione sale a 90 giorni; dal 1° aprile 2025 TD29 e TD20 vanno distinti.
30apr 2026
Professionisti
Il commercialista esterno può concorrere nella violazione fiscale della società anche se non tiene la contabilità e trasmette soltanto la dichiarazione: l’articolo 7 del decreto legge 269/2003 non esclude i terzi dall’articolo 9 del decreto legislativo 472/1997. La sanzione richiede la prova di un contributo causale concreto, materiale o morale, anche senza vantaggio personale. Il visto di conformità impone una verifica dei dati. Gli studi devono delimitare il mandato e documentare controlli e anomalie, distinguendo la diligenza dall’agevolazione dell’illecito.
8apr 2026
Enti Sportivi dilettantistici
La Cassazione stabilisce che il presidente o rappresentante legale di una ASD può rispondere personalmente e in solido dei tributi e delle sanzioni maturati durante il mandato. La cancellazione della partita IVA non coincide con l’estinzione dell’ente e non elimina i debiti fiscali. Omissioni dichiarative, mancata risposta al questionario e uso scorretto del regime della legge 398/1991 hanno sostenuto l’accertamento IVA. Chi gestisce deve quindi controllare gli adempimenti, perché le violazioni maturate durante l’incarico possono ricadere su di lui.