Iva nelle permute: base imponibile sul valore contrattuale
Per le permute stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2026, l’imponibile IVA è determinato dal valore monetario indicato nel contratto, non più dal valore normale o dal solo costo del bene o servizio scambiato. Il corrispettivo pattuito non può tuttavia essere inferiore ai costi complessivi riferibili all’operazione. La nuova regola riscrive l’articolo 13 del D.P.R. 633/1972 e impone di documentare con particolare attenzione i costi-soglia, soprattutto per beni usati, autoprodotti e servizi immateriali, in attesa dei chiarimenti ufficiali.
