Nota di variazione IVA e cessione del credito: solo il cedente originario può emetterla
La rettifica dell’IVA per corrispettivi non incassati spetta soltanto al soggetto che ha effettuato l’operazione imponibile originaria e versato l’imposta, anche quando il debitore è sottoposto a una procedura concorsuale. Il cessionario che ha acquistato il credito non può quindi emettere una nota di variazione per recuperare l’IVA, nell’interpretazione dell’articolo 26 del DPR 633/1972. Può invece chiedere il rimborso straordinario previsto dall’articolo 30-ter entro due anni dalla definitività del riparto o dalla chiusura della procedura.
